Casellario informatico ANAC: legittimità dell’annotazione per omesse dichiarazioni configuranti grave illecito professionale
28 Marzo 2024
La vicenda . La vicenda trae origine dall'impugnazione da parte di un O.E. della delibera ANAC con la quale l'Autorità procedeva all'annotazione, nei confronti dello stesso, nel Casellario informatico degli operatori economici ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016, in particolare per l'omessa dichiarazione, da parte del legale rappresentate, di fatti e circostanze idonei ad integrare gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 (contestualmente irrogando la sanzione amministrativa pecuniaria e l'interdizione alla partecipazione a gare pubbliche per il periodo di quarantacinque giorni). Più nel dettaglio, la ricorrente, nel partecipare ad una gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, attestava nel DGUE l'assenza di cause di esclusione previste dall'art. 80 del d.lgs. cit. La S.A. procedeva, quindi, all'esclusione della ricorrente, con susseguente segnalazione all'ANAC, in ragione del fatto che la società, incorsa in un precedente grave illecito professionale, aveva omesso di dichiarare fatti e circostanze rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), cit., non avendo fornito all'Amministrazione le “informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, e, in particolare, non avendo comunicato il precedente provvedimento di esclusione da altra gara che aveva dato origine ad un procedimento sanzionatorio ANAC. Ad esito dell'interlocuzione con la ricorrente, l'ANAC, non ritenendo valorizzabili le ragioni addotte in ordine alla irrilevanza dell'omissione di che trattasi, adottava quindi la delibera gravata, disponendo l'annotazione nel Casellario informatico degli operatori economici, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016. La questione e la decisione del TAR. Il giudice, nel rigettare le doglianze della ricorrente, ha evidenziato come l'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 rimetta integralmente alla Stazione Appaltante il potere di apprezzamento delle condotte dell'operatore economico che possono integrare un “grave illecito professionale”, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità anche oltre le ipotesi elencate nel medesimo articolo, le quali, dunque, a detta del TAR, «hanno carattere esemplificativo, di talché l'operatore economico è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa concorsuale». Ne consegue, adunque, che non è configurabile in capo all'impresa alcun filtro valutativo o facoltà di scegliere i fatti da dichiarare, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, in modo da permettere alla S.A. di espletare, con piena cognizione di causa, le valutazioni di sua competenza (cfr., in giurisprudenza, pure T.A.R. Napoli, 6475/2023 e Cons. Stato, n. 4532/2018). Secondo il giudice di prime cure, quindi, non è possibile che la relativa valutazione - sui fatti astrattamente configurabili quali illecito professionale - sia eseguita, a monte, dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione (cfr. sul punto, pure T.A.R. Napoli, n. 1152/2023 e Cons. Stato, n. 1935/2018), così da “nascondere” alla S.A. situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara; al contrario, affinché la valutazione della Stazione Appaltante possa essere effettiva «è necessario che essa abbia a disposizione quante più informazioni possibili, e di ciò deve farsi carico l'operatore economico, il quale se si rende mancante in tale onere può incorrere in un grave errore professionale endoprocedurale». In sostanza, secondo i giudici amministrativi, le informazioni dovute all'Amministrazione comprendono, quindi, ogni addebito subito in pregresse vicende professionali che possa rivelarsi utile alla S.A. per valutare l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico e non solo, dunque, quelle informazioni che potrebbero dar luogo a provvedimenti espulsivi dalla procedura (si veda anche Cons. Stato, n. 3331/2019). Peraltro, per le cause di esclusione di cui alla lettera c), comma 5, dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, come detto, vige la regola secondo la quale la gravità dell'evento è ponderata dalla S.A. direttamente, sicché l'operatore economico è tenuto a dichiarare situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di ordine generale di partecipazione alle procedure concorsuali, di guisa che l'omessa dichiarazione ben può disvelare una colpa grave dell'operatore economico, in considerazione del fatto che la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica postula che le cautele dei soggetti partecipanti siano improntate ad un canone di massima diligenza. Sulla natura del termine per l'adozione delle sanzioni ANAC. Per completezza, si evidenzia altresì - con riferimento al termine decadenziale di 180 giorni per l'adozione del provvedimento sanzionatorio ANAC (inizialmente previsto dal “Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” del 26 febbraio 2014, successivamente sostituito dal “Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50” del 16 ottobre 2019, pubblicato nella G.U. n. 262 dell'8 novembre 2019, ulteriormente modificato con Delibera del Consiglio dell'ANAC n. 95 dell'8 marzo 2023) - come la pronuncia in commento si ponga in continuità con il consolidato orientamento pretorio (cfr. Cons. Stato, n. 5969/2023) laddove si conferma che in materia di sanzioni amministrative, il termine fissato per l'adozione del provvedimento finale «ha natura perentoria, a prescindere da una espressa qualificazione in tal senso nella legge o nel regolamento che lo preveda». |