Discrezionalità del giudice amministrativo: potere di disporre la verificazione o la consulenza tecnica d'ufficio
02 Aprile 2024
Il ricorrente, odierno appellante, proponeva ricorso dinanzi al TAR competente per l'annullamento della comunicazione dell'amministrazione comunale di diniego parziale di sanatoria edilizia straordinaria e per la declaratoria del proprio diritto alla concessione in sanatoria, relativamente ad un compendio immobiliare formato da un'abitazione con giardino e da terreni confinanti, su cui aveva dichiarato di aver realizzato una serie di costruzioni abusive, formulando, al contempo, un'istanza di verificazione o di consulenza tecnica sullo stato dei luoghi. A seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente proponeva appello. Il collegio ha ritenuto l'appello infondato, osservando, tra le altre, che la verificazione, analogamente alla consulenza tecnica d'ufficio, è un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre o meno la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato. Pertanto, non può essere predicata alcuna omessa pronuncia o violazione del giusto processo per non aver il primo giudice dato seguito alla richiesta di verificazione da parte del ricorrente. |