Giudizio incidentale di costituzionalità: l’effetto della sopravvenuta disciplina con restituzione degli atti al giudice rimettente

Redazione Scientifica Processo amministrativo
02 Aprile 2024

La Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente al fine di valutare la permanenza della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata a causa del significativo mutamento del quadro normativo incidente sulla fattispecie del giudizio a quo.

La Corte costituzionale, nell'ambito di un giudizio con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, ha contestato gravi inadempimenti afferenti al rapporto concessorio di una tratta autostradale a pedaggio, ha restituito gli atti al giudice a quo per un rinnovato esame della fattispecie oggetto del giudizio, a fronte della sopravvenuta disciplina di cui all'art. 14-bis del d.l. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, il quale contiene una ulteriore legge-provvedimento che, in senso inverso a quella censurata, ha disposto la reintegra del concessionario nel rapporto concessorio e ha dettato una apposita disciplina, sostitutiva della precedente.

Il collegio ha ritenuto che la normativa sopravvenuta (art. 14-bis del d.l. n. 145/2023, come convertito), nel provvedere sulla concessione in senso "uguale e contrario" alla precedente legge, non si sia limita a stabilire le regole della prosecuzione del rapporto, ma abbia "ritirato" gli effetti conseguenti alla risoluzione – salvo quelli esauriti con la gestione provvisoria – con caducazione delle regole che per essa aveva dettato.

Pertanto, il collegio ha restituito gli atti al giudice rimettente per un rinnovato esame della fattispecie oggetto del giudizio, a fronte della sopravvenuta disciplina che, in senso inverso a quella censurata, ha dettato una apposita disciplina, sostitutiva della precedente.

In particolare, la Corte ha osservato che, ai fini della restituzione degli atti al giudice rimettente, rileva non solo il contenuto della nuova disposizione, ma anche il verso della sua incidenza.

Invero, persiste la condizione di ammissibilità del giudizio incidentale non solo ove la nuova disposizione non escluda l'applicazione, ratione temporis, della disposizione censurata, ma anche ove la prima incida su quest'ultima nel senso di aggravarne i denunciati vizi di legittimità costituzionale. In questa evenienza – ove la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, quale ritenuta dal giudice rimettente, permanga nel suo nucleo essenziale – può essere la stessa Corte a valutare il novum normativo per verificare la persistente sussistenza di tale condizione di ammissibilità del giudizio incidentale.

Quando, invece, nei giudizi in via incidentale, l'intervento del legislatore è orientato nella stessa direzione dell'ordinanza di rimessione, con l'effetto di ridimensionare o anche di emendare i vizi di legittimità costituzionale denunciati dal giudice rimettente, deve di norma essere investito il giudice rimettente perché rivaluti il presupposto dell'incidente di costituzionalità, costituito dalla non manifesta infondatezza della questione.