Accesso agli atti: è possibile per la cronologia di invii e depositi telematici?

La Redazione
28 Marzo 2024

L’actio ad exhibendum può operare solo nei confronti di atti che siano esercizio dell’attività amministrativa intesa in senso proprio.

Il ricorrente agiva ex art. 116 c.p.a. impugnando il silenzio-diniego opposto dalla P.A. alla sua richiesta di ostensione della cronologia degli invii e dei depositi telematici attinenti a un procedimento giudiziario specificamente indicato in atti.

Il TAR rileva, innanzitutto, come l’istante agisca per l’accesso a informazioni e dati informatici che non costituiscono documenti amministrativi già formati e in possesso del Ministero intimato. L’accesso, infatti, non può tendere alla formazione di atti che non siano già esistenti e nell’attuale disponibilità della P.A.

Inoltre, l’accesso può avere ad oggetto unicamente documenti qualificabili come “amministrativi” in senso soggettivo e funzionale, trattandosi di un diritto esercitabile nei confronti dell’attività amministrativa in senso proprio.

Di conseguenza, l’actio ad exhidendum, non può essere proposta per atti che siano esercizio della funzione giurisdizionale o di un potere dello Stato diverso dal potere amministrativo.

La cronologia degli invii dei depositi telematici di cui si chiede l’accesso è, tuttavia, riferibile ad atti propri di un procedimento giudiziario, attività sostanzialmente giudiziale e non amministrativa. Tali atti sono necessariamente sottratti alla disciplina dell’accesso documentale.

Ed è da escludersi anche, per la natura delle informazioni richieste, l’accesso generalizzato ex d.lgs. 33/2013, consentito al solo fine di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (c.d. test dell’interesse pubblico).

Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è dichiarato inammissibile.

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