Risarcimento del danno: è ammissibile la domanda integrata in sede di memoria?
28 Marzo 2024
Il caso. Nell'ambito di un appalto integrato per la progettazione definitiva/esecutiva e lavori di riqualificazione funzionale di un edificio comunale, un o.e. – secondo classificato – ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore di altro concorrente chiedendo altresì, in via subordinata, la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato con l'aggiudicatario. In via di ulteriore subordine il ricorrente ha inoltre richiesto il riconoscimento dei danni patiti dall'eventuale stipula del contratto nelle more della definizione del giudizio. Trattandosi di appalto finanziato con fondi PNRR, in sede cautelare il Collegio non ha ravvisato elementi tali da giustificare la sospensione degli atti impugnati e pertanto la stazione appaltante ha stipulato il contratto con l'o.e. risultato aggiudicatario. Il TAR, inoltre, ha precisato che, in ragione del regime normativo previsto per i c.d. “appalti PNRR”, a mente dell'art. 125 c.p.a. (per espresso richiamo del d.l. n. 77/2021, conv. in l. n. 108/2022) l'eventuale annullamento degli atti gravati non avrebbe comunque comportato la caducazione del contratto medio tempore stipulato e, quindi, il subentro del ricorrente. Il Collegio, pertanto, ha preliminarmente dichiarato l'improcedibilità della domanda di annullamento, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., rinviando l'esame dell'accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati ai soli fini risarcitori, avendone la ricorrente fatta espressa richiesta in via subordinata. La domanda risarcitoria: come (e quando) va formulata. Ciò premesso, la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente è stata rigettata in quanto formulata solo in termini generici “ nell'epigrafe del ricorso”, senza nulla specificare nel corpo dell'atto introduttivo e ciò né in termini di elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, né in termini di quantificazione del danno patito. Richiamando il principio secondo cui va rigettata la domanda risarcitoria proposta solo in epigrafe al ricorso e non meglio illustrata nei suoi elementi essenziali da parte ricorrente, il Collegio ha anche rilevato che gli unici elementi integrativi della domanda risarcitoria erano stati specificati dal ricorrente in sede di memoria (mai notificata) e sulla base di documentazione prodotta successivamente nel corso del giudizio. Tali rilievi, a giudizio del TAR, non possono che condurre al rigetto della domanda in quanto non è ammissibile una integrazione “postuma” degli elementi essenziali alla base del suo accertamento, posto che l'azione risarcitoria nel processo amministrativo è retta dal principio generale dell'onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., ragione per la quale grava sul ricorrente l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'Amministrazione. La decisione del TAR e le conclusioni del Collegio. Il Collegio ha quindi ritenuto di non esaminare la domanda risarcitoria la cui allegazione è stata fatta solo nella memoria difensiva - con funzioni meramente illustrative - depositata dalla ricorrente in pendenza di giudizio. A giudizio del TAR, infatti, nelle conclusioni rassegnate in sede di ricorso è stato domandato soltanto l'annullamento dei provvedimenti impugnati e, nell'esposizione dei motivi di ricorso, sono state formulate soltanto censure aventi ad oggetto l'illegittimità di tali provvedimenti, senza alcuna specifica allegazione sui profili dell'illecito amministrativo e di un eventuale risarcimento del danno. Alla luce del rigetto della domanda risarcitoria, il TAR ha quindi ravvisato la carenza di interesse anche alla pronuncia, “incidenter tantum”, sull'accertamento della lamentata illegittimità degli atti impugnati in chiave risarcitoria. |