Incompatibilità' tra la dichiarazione dello stato di adottabilità e adozione mite

La Redazione
28 Marzo 2024

La Corte di cassazione sottolinea l'incompatibilità tra la dichiarazione dello stato di adottabilità e l'adozione "mite", trattandosi di procedimenti differenti non sovrapponibili, poiché l'adozione "mite" non può essere applicata una volta che è stata dichiarata l'adottabilità del minore.

Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184/1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione mite, ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione 'piena' (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. Ne consegue che nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44 lett. d), l. cit.

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