Contratto di vitalizio assistenziale: valutazione della prestazione

04 Aprile 2024

La questione affrontata dalla Corte di Cassazione riguarda la possibilità di assegnare un valore economico alla prestazione di assistenza fornita dal vitaliziante nel corso di un contratto di vitalizio assistenziale, contratto atipico caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante.

Massima

Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato al momento della sua conclusione dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.

Il caso

La presente controversia trae origine da un contratto di vitalizio assistenziale, stipulato da Caia e suo figlio Tizio, mediante il quale quest’ultimo si obbligava a mantenere e assistere la madre per tutta la durata della sua vita in cambio del trasferimento del diritto di proprietà su alcuni immobili appartenenti a Caia.

Mevio, fratello di Tizio, avanzava una domanda giudiziale finalizzata all’ottenimento di una pronuncia di nullità, di inefficacia o, in subordine, di simulazione per colpa del convenuto del contratto summenzionato.

Il Tribunale di Chiavari rigettava la domanda avanzata da Mevio e la Corte d’appello di Genova confermava tale decisione in occasione dell’impugnazione proposta dall’attore.

In particolare, i giudici d’appello affermavano che il contratto stipulato tra Caia e Tizio era dotato di un’alea intrinsecamente connessa all’imprevedibilità della durata della vita di Caia che, al momento della conclusione dell’accordo, godeva di ottima salute. In secondo luogo, rilevava che Tizio si era adoperato diligentemente nel mantenimento della madre negli ultimi mesi di vita, facendo ritenere soddisfatta l’obbligazione assistenziale sia dal punto di vista materiale, sia da quello spirituale.

La Corte d’appello di Genova, inoltre, non riteneva sussistente una sproporzione tra il valore degli immobili ceduti da Caia a Tizio e l’obbligazione assistenziale assunta da Tizio, non strettamente connessa a una precisa valutazione economica basata su precisi calcoli matematici. Sulla base di tale circostanza, non vi erano motivi per ritenere sussistente una donazione simulata di Caia o, in ogni caso, un negozio misto; allo stesso modo, non era possibile rinvenire un inadempimento da parte di Tizio agli obblighi assunti mediante la conclusione del contratto di vitalizio assistenziale.

Ciò considerato, la Corte d’appello di Genova rigettava l’impugnazione proposta da Mevio, confermava la validità del contratto di vitalizio assistenziale e condannava l’appellante al pagamento delle spese di giudizio.

La questione

Il contratto di vitalizio assistenziale consiste in un accordo atipico – non previsto, dunque, dal codice civile e ammesso in quanto ritenuto meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c.mediante il quale un soggetto definito vitaliziato cede del denaro, un bene mobile o un bene immobile ad un altro soggetto, il vitaliziante, che, in cambio, si impegna ad assistere materialmente e moralmente il vitaliziato per tutto il corso della sua vita, accettando di concludere qualsiasi prestazione che si renderà necessaria ai fini di un idoneo mantenimento, tra le quali è senza dubbio compresa la fornitura di vitto e alloggio in caso di necessità.

A differenza del contratto di mantenimento, il contratto di vitalizio assistenziale non si riduce nell'impegno a corrispondere una somma periodica al beneficiante ma attiene ad una prestazione continua di mantenimento e di assistenza nei confronti del vitaliziato, basata sul rapporto fiduciario che intercorre tra le parti contrattuali, spesso legate da rapporti di parentela o amicizia.

L'elemento che caratterizza maggiormente il contratto di vitalizio assistenziale è l'aleatorietà; al momento della conclusione dell'accordo, le parti non possono – e, soprattutto, non devono – prevedere la durata delle obbligazioni e il valore che assumeranno nel corso del contratto.

L'aleatorietà deve ritenersi un elemento intrinseco ed essenziale del contratto de quo e la Cassazione ha più volte affermato che, in assenza dell'alea contrattuale, l'accordo è da ritenersi nullo (cfr., ex multis, Cass. 27 ottobre 2017 n. 25624 e Cass. 22 aprile 2016 n. 8209).

La questione sottoposta alla Corte di cassazione attiene alla possibilità di valutare economicamente la prestazione assistenziale del vitaliziante; i giudici di merito avevano fornito risposta negativa, affermando che l'assistenza spirituale, morale e relazionale non poteva essere ritenuta suscettibile di valutazione economica. L'alea del contratto, secondo i giudici d'appello, era connessa solo all'imprevedibilità della durata della vita.

La decisione della Cassazione

La Corte di cassazione afferma che il contratto atipico di mantenimento è essenzialmente caratterizzato dalla sua natura aleatoria.

Ciò implica la necessità di confrontare le prestazioni dovute dalle parti sulla base di dati uniformi, come la capitalizzazione della reale rendita del capitale trasferito e delle rendite e le utilità periodiche complessivamente dovute dal soggetto che eroga il vitalizio.

Questa comparazione si basa su un giudizio di presunta equivalenza o di chiara sproporzione, tenendo conto delle circostanze sussistenti al momento della stipula del contratto, compresa l'incertezza sulla durata della vita e sulle esigenze assistenziali del beneficiario.

L'alea, tuttavia, deve escludersi quando, avuto riguardo all'età del vitaliziato e al suo stato di salute al momento della conclusione dell'accordo, risultava plausibile una morte nel breve termine.

Effettivamente, in alcuni precedenti, la Corte di cassazione aveva presunto uno spirito di liberalità tipico della donazione in caso di manifesta sproporzione tra il valore dei beni ceduti dal vitaliziato e le prestazioni della controparte.

I giudici d'appello avevano liquidato la questione, come si è già accennato, rilevando che la prestazione di Tizio dovesse ritenersi «svincolata da una esatta quantificazione economica, essendo evidentemente connotata da elementi (quali l'affetto, la presenza costante, la compagnia, l'ascolto, la quotidianità) che non possono essere ricondotti a parametri matematici», affermando l'aleatorietà del contratto oggetto del procedimento solo sulla base dell'imprevedibilità della durata della vita di Caia.

Tuttavia, la prestazione di assistenza nell'ambito del contratto di vitalizio assistenziale è necessariamente suscettibile di valutazione economica ai sensi degli artt. 1321 e 1174 c.c. e, pertanto, la statuizione contenuta nella sentenza impugnata risulta decisamente erronea.

I giudici della Corte di cassazione affermano che, a differenza del vitalizio oneroso, il contratto de quo è caratterizzato dall'aleatorietà non solo in relazione alla durata della vita del beneficiario ma anche alla natura delle prestazioni assistenziali che si rendono opportune nel corso del rapporto. In ogni caso, l'alea ha certamente natura economica e dev'essere considerata nella valutazione della prestazione e della controprestazione dovute in base all'accordo sulla base di dati obiettivi e omogenei.

Infine, concludono precisando che il contratto atipico di mantenimento è caratterizzato al momento della sua conclusione da un elemento di incertezza. Questa incertezza riguarda sia la durata della vita del beneficiario, sia l'entità degli impegni assunti dal soggetto che eroga il vitalizio. Tuttavia, poiché tali impegni sono soggetti a negoziazione come contropartita, essi possono essere valutati economicamente per confrontare in modo uniforme la capitalizzazione della reale rendita del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e degli altri benefici periodici dovuti dal soggetto che eroga il vitalizio. Tale valutazione mira a stabilire se vi sia un equilibrio ragionevole o, al contrario, una palese sproporzione tra le prestazioni delle parti contraenti.

Alla luce di tali valutazioni, la Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, dichiara inammissibile il quinto e cassa la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, per una decisione aderente al principio di diritto enunciato.