PTT: i documenti del primo grado sono acquisiti al fascicolo d’ufficio e non devono essere depositati ex novo in appello
02 Aprile 2024
Massima Nel processo tributario trattato, sin dal primo grado, secondo modalità telematiche, le parti non sono tenute a depositare nuovamente in appello le produzioni del fascicolo del primo grado che rimangono acquisite al fascicolo d'ufficio e devono necessariamente essere esaminate dal giudice del gravame. Il caso La Corte di Giustizia Tributaria della Campania confermava la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, in forza della quale era stata respinta l'impugnazione proposta dal contribuente avverso l'atto impositivo avente ad oggetto la liquidazione dell'imposta di registro, calcolata al minimo, in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 37 e 8 d.P.R. n. 131/1986, relativa al decreto ingiuntivo n. 101/2018. I primi giudici avevano ritenuto infondata la tesi del contribuente secondo cui detto atto giudiziario doveva intendersi caducato e inefficace per effetto del diniego della sua ottemperanza da parte del TAR di Salerno con la sentenza n. 00330 del 25 febbraio 2019, assumendo che, nella fattispecie in esame, non operava il principio invocato dal ricorrente in quanto la sentenza del TAR di Salerno in questione aveva, comunque, deciso nel merito la questione sottoposta alla sua valutazione, stabilendo l'insussistenza del titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo fatto oggetto di opposizione, ma non munito di clausola di esecutività. I giudici dell'impugnazione rigettavano l'appello del contribuente assumendo che tutte le eccezioni proposte erano rimaste sprovviste di prova posto che agli atti non era stato possibile “rinvenire copia del decreto ingiuntivo, oggetto di liquidazione, né copia della sentenza del TAR che aveva ritenuto lo stesso caducato”, con la conseguenza che la tassazione operata dall'Ufficio non appariva contestabile anche in ragione del fatto che non era stato possibile avere ulteriori chiarimenti dalle parti dal momento che l'appello era stato discusso in camera di consiglio, mancando un'esplicita richiesta di pubblica udienza. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente. La questione I documenti prodotti nel giudizio telematico di primo grado devono essere depositati ex novo nel giudizio di appello o devono considerarsi definitivamente acquisiti nel fascicolo di primo grado? Le soluzioni giuridiche La Suprema Corte, con sentenza n. 3005/2024, accoglie il ricorso. Il Collegio richiama i principi espressi da sez. un., n. 4835 del 16 febbraio 2023, secondo cui, in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova" - che opera anche per i documenti, prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo - comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che detti documenti abbia inizialmente offerto in comunicazione. Il Collegio osserva, poi, come il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 (avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla l. 15 luglio 2011, n. 111), stabilisca, sostanzialmente, l'acquisizione del fascicolo di primo grado d'ufficio nel S.I.GI.T. anche per il successivo grado di giudizio, sicché i giudici di appello avrebbero dovuto prendere in esame le produzioni di primo grado. Detto decreto all'art. 14 (Fascicolo informatico) dispone, infatti, quanto segue “1. La segreteria della Commissione tributaria forma il fascicolo informatico ai sensi dell'art. 41, comma 2-bis, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'art. 3, comma 3, inserendovi anche le attestazioni rilasciate dal S.I.Gi.T. ed ogni altro atto e documento informatico acquisito dal SI.Gi.T. 2. Il fascicolo informatico contiene anche le copie informatiche degli atti e dei documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'art. 12. 3. Il fascicolo informatico sostituisce il fascicolo d'ufficio di cui all'art. 25 del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a condizione che contenga anche tutti gli atti e documenti cartacei prodotti e acquisiti ai sensi dell'art. 12. 4. Il fascicolo informatico consente ai giudici tributari e agli altri soggetti abilitati al SI.Gi.T. di cui all'art. 3, comma 2, la diretta consultazione dello stesso, ed esonera le segreterie delle Commissioni tributarie dal produrre e rilasciare copie su supporto cartaceo degli atti e dei documenti informatici ivi contenuti ai soggetti abilitati alla consultazione”. Il successivo art. 18, riguardante “Trasmissione dei fascicoli”, dispone che “1. La trasmissione da parte della Commissione tributaria provinciale del fascicolo informatico alla competente Commissione tributaria regionale avviene tramite il S.I.GI.T., con le modalità tecniche operative stabilite dal decreto di cui all'art. 3, comma 3, finalizzate ad assicurarne la data certa nonché l'integrità, l'autenticità e la riservatezza”. Dal superiore dato normativo emerge, quindi, che gli atti di parte del fascicolo telematico in primo grado risultano definitivamente acquisti al fascicolo d' ufficio e devono essere presi in esame dal giudice del gravame anche nell' ipotesi in cui la parte non provveda a depositarli nuovamente. La Suprema Corte, in applicazione dei principi sopra richiamati, ha, quindi, concluso evidenziando l'erroneità della decisione dei giudici territoriali, i quali avevano disatteso l'appello sul presupposto che non risultavano presenti atti copia del decreto ingiuntivo e copia della sentenza del TAR, documenti, in realtà, costituenti parte integrante del fascicolo d'ufficio. Osservazioni L'ordinanza in rassegna costituisce una piana applicazione delle disposizioni regolamentari contenute dal decreto ministeriale del M.E.F. n. 163/2013, che disciplina il processo tributario telematico. La questione è stata oggetto di una più ampia da parte delle S.U., nella citata sentenza n. 4835/2023, nella quale è stata data risposta ai quesiti posti dall'ordinanza interlocutoria Cass. n. 14534/2022 e, in particolare, se:
Le S.U., nel dare risposta ai sopra richiamati quesiti, hanno formulato i seguenti principi di diritto:
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