Appalti pubblici: la Direttiva 2014/25/UE è invocabile solo dagli operatori economici con sede in un paese terzo parte di un accordo internazionale cui l’UE è vincolata

La Redazione
02 Aprile 2024

Nel contesto di un ricorso di una società turca contro la decisione di un'aggiudicazione d'appalto adottata da un'amministrazione aggiudicatrice croata, un organo giurisdizionale croato ha chiesto alla CGUE di chiarire le circostanze nelle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere agli offerenti correzioni o chiarimenti sulle offerte dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Nelle sue conclusioni, l'Avv. Generale, affermando che solo gli operatori economici con sede in un paese parte dell'accordo sugli appalti pubblici possono invocare la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti pubblici dell'UE, suggerisce alla Corte di dichiarare che il diritto UE osta a che tale amministrazione chieda a un offerente documenti relativi alle sue capacità tecniche e professionali con riferimento a lavori non menzionati nell'offerta iniziale.

Una società avente  sede in Turchia ha impugnato una decisione di aggiudicazione di un appalto per la modernizzazione dell'infrastruttura ferroviaria tra due città in Croazia, adottata da un'amministrazione aggiudicatrice croata. Nel contesto di tale ricorso, un organo giurisdizionale croato ha chiesto alla Corte di giustizia di chiarire le circostanze nelle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono chiedere agli offerenti correzioni o chiarimenti in merito alle offerte dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

Nelle sue conclusioni odierne, l'Avvocato generale Anthony Collins esamina, in primo luogo, la questione della ricevibilità del rinvio pregiudiziale. Egli osserva che, per quanto riguarda gli operatori economici di paesi terzi, soltanto quelli con sede in un paese parte dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'Organizzazione mondiale del commercio o di un altro accordo internazionale sull'aggiudicazione di appalti pubblici al quale l'Unione è vincolata possono invocare le disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici (Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali). Poiché la società in questione non ha sede in uno di questi paesi, essa non è legittimata a partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico disciplinata dalla direttiva sugli appalti pubblici e, di conseguenza, non può invocare le disposizioni di tale direttiva dinanzi ai giudici degli Stati membri.

Poiché le questioni proposte riguardano una competenza esclusiva dell'Unione, gli Stati membri non possono, in linea di principio, estendere unilateralmente l'ambito di applicazione delle norme dell'Unione applicabili, permettendo a operatori economici di paesi terzi non contemplati di partecipare a procedure di appalto, anche qualora l'Unione non abbia esercitato la sua competenza esclusiva a tale riguardo.

L'avvocato generale Collins suggerisce quindi alla Corte di dichiarare irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale. L'avvocato generale Collins procede poi a esaminare le questioni proposte, qualora la Corte decida che il rinvio è ricevibile. In tal caso, egli suggerisce alla Corte di dichiarare che, qualora la decisione iniziale di aggiudicazione sia stata annullata e la questione sia stata oggetto di rinvio ai fini di una rivalutazione da parte di un'amministrazione aggiudicatrice, il diritto dell'Unione osta a che tale amministrazione chieda a un offerente documenti relativi alle sue capacità tecniche e professionali con riferimento a lavori non menzionati nell'offerta iniziale.