Soccorso istruttorio: distinzione tra documentazione meramente probatoria e costitutiva dei requisiti di partecipazione

04 Aprile 2024

In tema di soccorso istruttorio occorre distinguere tra l'omessa produzione di documentazione la cui funzione è meramente quella di attestare la sussistenza di un requisito preesistente dal caso in cui, invece, la documentazione stessa ha effetto costitutivo del requisito. Nella seconda eventualità, infatti, il soccorso equivarrebbe a consentire di costituire ex post un requisito di partecipazione prima non esistente e, come tale, è da considerarsi inammissibile.

Il caso e la decisione del TAR. Il T.A.R. Firenze chiarisce, in applicazione di un principio giurisprudenziale oramai consolidato, che il soccorso istruttorio deve considerarsi inammissibile - dunque illegittimo se concretamente operato - qualora risulti preordinato a integrare l'offerta tecnica o quella economica ovvero se abbia la funzione di produrre documenti formati solo dopo alla scadenza del termine per presentare le offerte (in ultimo, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 20 marzo 2024, n. 2688). Nondimeno, con riferimento alla seconda ipotesi, a dire del Tribunale fiorentino, occorre ulteriormente distinguere tra documenti la cui formazione ha efficacia costitutiva del requisito comprovato rispetto al caso in cui essi siano semplicemente mezzo di comprova della preesistenza del requisito medesimo alla scadenza del termine ad offerendum. Nello specifico, rientra nell'alveo di quest'ultima casistica l'esistenza dei titoli e delle esperienze professionali dei soggetti che realizzeranno il servizio oggetto di gara. Ove, infatti, il requisito sia comunque dichiarato in separato documento e, in ogni caso, sussistente al momento della presentazione della domanda, la successiva produzione del CV o delle attestazioni non è tale da comportare una modifica dell'offerta o concretare una integrazione ex post di requisiti prima insussistenti).

Nell'alveo di tale interpretazione, è evidente tuttavia che non potranno essere inserite nei curricula – né, ove inserite, ritenute valutabili – esperienze o titoli sopravvenuti alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ultimo, il T.A.R. ricorda peraltro che l'accertamento dell'illegittimità della mancata attivazione del soccorso istruttorio non comporta automaticamente l'assegnazione del punteggio, dacché ciò implicherebbe in linea generale che il giudice si pronunci su attività amministrativa ancora non esercitata. Di contro, alla pronuncia consegue la remissione in istruttoria del procedimento, acciocché la Stazione Appaltante eserciti il soccorso istruttorio ingiustamente omesso e, quindi, rediga eventualmente una nuova graduatoria in esito alla valutazione della documentazione prodotto dalla concorrente che aveva opposto ricorso.

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