Riparto di giurisdizione: ai fini della competenza del G.A. occorre esaminare il contenuto della clausola di revisione dei prezzi d’appalto

04 Aprile 2024

Non sussiste giurisdizione del giudice amministrativo in materia di revisione dei prezzi d'appalto, ove questa sia prevista da prescrizioni assolutamente vincolanti per la P.A., in quanto la situazione giuridica azionata dall'appaltatore in tali casi ha consistenza di diritto soggettivo perfetto.

Il TAR per il Lazio chiarisce che la posizione giuridica soggettiva di chi lamenti la mancata applicazione della clausola contrattuale di revisione dei prezzi d'appalto a carattere vincolante ha consistenza di diritto soggettivo, come tale andando sottratta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo (in termini, Cons. Stato, sez. III, 24 marzo 2022, n. 2157).

Tanto con la precisazione che questa conclusione non ha validità generale ma deve essere declinata a seconda della tipologia di clausola azionata dal ricorrente. Infatti, la giurisdizione amministrativa può essere generalmente esclusa solamente laddove le previsioni di legge o le clausole contrattuali non lascino effettivamente residuali margini discrezionali o di valutazione in capo all'amministrazione risultando in definitiva per quest'ultima soltanto da attuarsi una attività assolutamente vincolata.

In questi casi, infatti, la domanda dell'appaltatore si converte nell'adempimento mero di una prestazione contrattuale (Cass., sez. un., ord. 8 febbraio 2022, n. 3935 ; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 19 gennaio 2022, n. 117). La pronuncia si pone nel solco della giurisprudenza oramai tendenzialmente consolidata in materia, laddove si suole affermare che la mera previsione della clausola di revisione prezzi all'interno del contratto di appalto non è di per sé sufficiente a determinare il riparto di giurisdizione (né in favore del giudice ordinario né in favore del plesso amministrativo, peraltro).

Occorre infatti sempre esaminare il contenuto puntuale della clausola per stabilire se questa mantenga margini di valutazione - o meglio, la possibilità di esercizio di potere amministrativo – in favore della stazione appaltante tali da comportare, a valle, la sussistenza di potere cognitorio in favore del giudice speciale (Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2018, n. 4827).

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