Il tribunale di Padova sulla cancellazione della madre intenzionale dall’atto di nascita

03 Aprile 2024

Nella sentenza in esame il Tribunale affronta il problema dell’individuazione dello strumento processuale da utilizzare al fine di pervenire alla rettifica dell’atto di nascita di una minore, contenente l’indicazione di due genitori, biologico e di intenzione, dello stesso sesso, giungendo – attraverso una esaustiva disamina della questione -a soluzioni diverse rispetto a quelle adottate dalla giurisprudenza di legittimità.

Massima

La richiesta di rettifica dell'atto di nascita di una minore nata a seguito del ricorso a PMA eterologa - contenete l'indicazione, accanto alla madre biologica anche di quella di intenzione dello stesso sesso – volta a pervenire alla cancellazione di tale ultimo nominativo e del relativo cognome, afferendo ad una questione che coinvolge lo status, non è soggetta al procedimento di cui all'art. 95 d.P.R. 396/2000 – esclusivamente finalizzato a garantire la corretta tenuta dei registri – ma attraverso la proposizione delle azioni di stato previste dall'ordinamento. Qualora il procedimento ex art. 95 d.P.R. 396/2000 sia stato proposto dal PM, non sarà possibile riqualificare il ricorso come azione di stato per difetto di legittimazione attiva del proponente rispetto all'azione di disconoscimento per difetto di veridicità.

Il caso

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Padova impugnava l'atto di nascita di una minore – concepita all'estero attraverso PMA con fecondazione eterologa - formato dall'Ufficiale di Stato civile del citato Comune, contenente l'indicazione di due genitori dello stesso sesso, in quanto contrario al contenuto dell'art. 30 d.P.R. 396/2000 e all'art. 40/2004 che prevede, tra i requisiti soggettivi, la diversità di sesso tra i genitori.

Per tali ragioni il PM chiedeva la rettifica dell'atto di nascita impugnato con cancellazione dell'indicazione del nominativo della madre non biologica e del relativo cognome nella minore.

Si costituiva in giudizio il Comune di Padova per mezzo dell'Avvocatura civica evidenziando – in via pregiudiziale – la sua legittimazione esclusiva a contraddire nel procedimento quale soggetto unico e autonomo, sia strutturalmente che istituzionalmente, rispetto allo Stato ed eccependo, in rito, l'inammissibilità del ricorso in quanto finalizzato non alla correzione di un errore commesso al momento della redazione dell'atto impugnato, ma alla rimozione dello status di figlia acquisito dalla minore, soggetto – invece - alle specifiche azioni di stato previste dall'ordinamento. In subordine e con riferimento al merito, evidenziava l'infondatezza della proposta azione non ravvisandosi nell'atto ragioni di contrarietà dello stesso all'ordinamento o all'ordine pubblico, opponendosi – altresì - all'accoglimento della formulata richiesta in quanto contraria al preminente interesse del minore poiché in grado di incidere sulla sfera giuridica della stessa attraverso la perdita dei diritti acquisiti rispetto alla madre d'intenzione. Per le su esposte ragioni chiedeva il rigetto della domanda o, quanto meno, il mantenimento del cognome del genitore d'intenzione, considerato segno distintivo dell'identità personale.

Si costituiva, inoltre, il Ministero dell'Interno con l'avvocatura di Stato, affermando, a sua volta, la sua esclusiva legittimazione passiva e aderendo alla richiesta formulata dal PM in considerazione della illegittimità dell'atto di nascita impugnato perché realizzato in violazione dei principi di vincolatività del contenuto degli atti medesimi nella parte in cui riportava come genitori due persone dello stesso sesso.

Si costituivano – altresì – le resistenti in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore, chiedendo – in via preliminare – il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione in relazione all'ammissibilità dell'azione ex art. 95 d.P.R. 396/2000 ai fini della cancellazione dell'indicazione della madre di intenzione o, in subordine, di dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso. In relazione al merito, chiedevano rigettarsi il proposto ricorso, se del caso sollevando questione di legittimità costituzionale di quel complesso di norme poste alla base dell'eventuale diniego all'acquisizione dello status di figlio rispetto al genitore di intenzione.

Il Tribunale, inoltre, acquisiva il parere del Giudice Tutelare che individuava nell'istituto dell'adozione casi particolari di cui all'art. 44 lett. d) l. 184/1983 quello più idoneo a riconoscere al minore lo status di figlio del genitore di intenzione.

All'esito del procedimento il Tribunale di Padova dichiarava l'inammissibilità del ricorso accogliendo l'eccezione in tal senso formulata sia dall'avvocatura civica per conto del Sindaco del comune di Padova che dai genitori della minore, ritenendo che la proposta azione esuli dal novero dei rimedi esperibili attraverso l'impugnazione di cui all'art. 95 d.P.R. 396/2000.

La questione

Nella sentenza in esame il Tribunale affronta il problema dell’individuazione dello strumento processuale da utilizzare al fine di pervenire alla rettifica dell’atto di nascita di una minore, contenente l’indicazione di due genitori, biologico e di intenzione, dello stesso sesso, giungendo – attraverso una esaustiva disamina della questione -a soluzioni diverse rispetto a quelle adottate dalla giurisprudenza di legittimità.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Padova - dopo aver riconosciuto la concorrente legittimazione passiva del Ministero dell'Interno e del Sindaco, attraverso l'estensione al giudizio in oggetto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione al rifiuto dell'ufficiale di stato civile di eseguire una trascrizione (Cass. S.U. n. 12193/2019; Cass. n. 39768/2021) e rigettato la richiesta formulata dalle resistenti per l'insussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 363-bis comma 1, n. 1 c.p.c. per disporre il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte - all'esito dell'esame della questione, con una pronuncia assai articolata in considerazione delle molteplici eccezioni sollevate, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso ritenendo la questione estranea all'ambito applicativo di cui all'art. 95 d.P.R. 396/2000 e rientrante, invece, nel novero delle azioni di stato.

Nell'adottare tale soluzione il Tribunale di Padova non ha potuto non dare conto dell'esistenza di un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenor del quale, allorchè si controverta in merito alla dichiarazione di riconoscimento della mamma intenzionale, resa dinanzi l'Ufficiale di Stato Civile, l'oggetto della controversia non attiene ad una questione di stato, rientrando – invece – nella rettificazione degli atti di stato civile di cui all'art. 95 d.P.R. 396/2000, dovendosi ritenere che tale azione non sia limitata alla sola correzione di errori materiali commessi nella formazione degli stessi ma anche, in senso ampio, alla tenuta dei registri dello stato civile nel loro complesso, ivi compresa la cancellazione di un atto compilato o trascritto per errore, la formazione di un atto omesso e la cancellazione di un atto irregolarmente iscritto o trascritto (Cass. n. 7413/2022).

Il collegio, invece, ha inteso uniformarsi al contrario e opposto orientamento della giurisprudenza di merito – considerato più confacente al caso di specie – che, valorizzando gli effetti della dichiarazione compiuta dinanzi l'Ufficiale di Stato civile, con particolare riferimento alla conseguente acquisizione del relativo status – ha individuato nel procedimento contezioso, da svolgersi con le garanzie costituzionali di adeguata rappresentanza del minore attraverso la nomina di un Curatore speciale, l'unico mezzo utilizzabile al fine di pervenire alla rimozione dello status filiationis che rappresenta, sostanzialmente, l'effetto immediato e diretto dell'azione proposta dal PM (App. Firenze 6 febbraio 2023; Trib. Milano, 4 maggio 2023).

In adesione a tale orientamento e al fine di rafforzare la decisione assunta, il giudice di prime cure rileva come nel caso di specie non vi sia stato alcun errore materiale nel procedimento di formazione dell'atto impugnato, potendosi parlare al più di una violazione di legge integrante profili di responsabilità a carico dell'Ufficiale di Stato civile ma idonea ad influire sulla produzione degli effetti che da tale dichiarazione ne scaturiscono con particolare riferimento all'acquisizione dei diritti connessi al riconoscimento di un particolare status filiationis.

La conclusione cui giunge il Collegio è, peraltro, ostativa alla possibilità di procedere alla riqualificazione giuridica del procedimento proposto in azione di stato, volta all'accertamento dell'insussistenza del rapporto di filiazione tra il genitore biologico e quello di intenzione e, dunque, alla modifica dell'atto di nascita, poiché in capo al PM non può configurarsi la necessaria legittimazione attiva.

Il Tribunale veneto, infatti, ha individuato nell'azione di cui all'art. 263 c.c., ossia l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, quella più idonea in relazione ai fini perseguiti dal ricorrente, rispetto alla quale – tuttavia - al PM può riconoscersi esclusivamente il potere di intervenire in giudizio, rimanendo esclusa, invece, la possibilità di esercitare la relativa azione e proporre impugnazione (Cass. 4201/1989).

Osservazioni

Nell'incessante produzione giurisprudenziale relativa al tema di trascrivibilità dell'atto di nascita di una minore procreata a seguito del ricorso all'estero a PMA eterologa e contenente l'indicazione di due genitori dello stesso sesso, si inserisce la sentenza in esame che, tuttavia, affronta la questione sotto un diverso profilo, ovvero quello della individuazione del mezzo processuale più idoneo per giungere alla rettificazione di atto ritenuto illegittimo.

Nell'ampia disamina della questione il Tribunale tratteggia in maniera specifica quali sono i confini che delimitano il rimedio di cui all'art. 95 d.P.R. 396/2000, finalizzato ad eliminare le difformità esistenti tra la realtà effettiva e quella riprodotta nell'atto; diversamente, qualora la controversia – come nel caso di specie- sia volta a contestare un fatto che sta a monte dell'atto stesso dovrà farsi ricorso alle diverse e tipizzate azioni di status previste e disciplinate dal codice civile.

Si tratta di una pronuncia che si pone nel diverso solco tracciato dalla giurisprudenza di merito che, attraverso la tutela dello status filiationis acquisito dal minore per effetto della dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale di Stato civile, mira a proteggere il suo superiore interesse a non vedersi pregiudicare una situazione familiare ormai acquisita.

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