Regresso dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore

La Redazione
08 Aprile 2024

In base all'interpretazione dell'art. 1670 c.c., può un appaltatore essere esonerato dall'obbligo di comunicare al subappaltatore la denuncia dei vizi o difetti avanzata dal committente, se il subappaltatore ha precedentemente assunto un impegno generico di eliminare eventuali vizi o difetti futuri? La Cassazione chiarisce la questione.

1. Regresso dell'appaltatore nei confronti del subappaltatore

La Cassazione ha stabilito che l'appaltatore perde il diritto di regresso nei confronti del subappaltatore se non ha comunicato, entro 60 giorni, la denuncia dei difetti ricevuta dal committente. Questo principio si applica anche quando il subappaltatore si è impegnato, mediante un accordo con l'appaltatore, a gestire autonomamente la correzione o l'eliminazione dei difetti che potrebbero emergere in futuro (c.d. accodo pro futuro).

La Cassazione ha sottolineato l'importanza di tale comunicazione, elemento essenziale per permettere al subappaltatore di comprendere l'ambito dei difetti contestati, di intervenire rapidamente per apportare correzioni o riparazioni o, alternativamente, di dimostrare che l'opera è effettivamente priva di difetti o che questi non sono imputabili a lui.

Pur essendo indipendenti i contratti di appalto e subappalto, l'appaltatore non può essere esentato da responsabilità nei confronti del committente solo perché l'opera è stata effettivamente realizzata da un terzo, cioè dal subappaltatore. Al contrario, quest'ultimo non può considerarsi esente da ogni responsabilità nei confronti dell'appaltatore.

Salvo che l'accordo non esprima chiaramente l'intenzione delle parti di escludere l'obbligo previsto dall'art. 1670 c.c., tale obbligo rimane pienamente in vigore per l'appaltatore. In assenza di tale adempimento, la responsabilità del subappaltatore è considerata "condizionata" e può essere fatta valere dall'appaltatore se il committente ha avanzato la stessa richiesta a entrambi.

Di qui il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, precisamente:

In tema di garanzia per le difformità e i vizi nell'appalto o di rovina o difetti di cose immobili di lunga durata, ove il subappaltatore abbia assunto un preventivo e generico impegno verso l'appaltatore ad eliminare i vizi o difetti che dovessero in futuro essere denunciati dal committente, tale assunzione di garanzia preventiva non può esonerare l'appaltatore dall'onere della comunicazione della denuncia inoltrata successivamente dal committente, ai sensi dell' art. 1670 c.c. , perché l'interesse alla proposizione dell'azione di regresso diviene attuale solo dopo l'invio della denuncia a cura dell'appaltante.

    

2. Appalto e subappalto, contratti a confronto

La Cassazione, con l'occasione, ribadisce anche quali sono le caratteristiche del subappalto e quali sono i rapporti con l'appalto, cioè il contratto principale.

Il contratto di subappalto è un contratto ad efficacia obbligatoria mediante il quale l'appaltatore conferisce ad un terzo il compito di eseguire, integralmente o in parte, i lavori o i servizi che l'appaltatore medesimo si era impegnato a realizzare verso il committente con il contratto principale o padre o base di appalto, sicché si tratta di contratto derivato o subcontratto o di "appalto di seconda mano", che si innesta sull'appalto principale.

Il contratto di subappalto è, dunque, un contratto di appalto in cui è esaltato il profilo della dipendenza funzionale tra negozi, poiché l'assuntore reimpiega la posizione contrattuale derivante da un rapporto in corso di esecuzione.

Il secondo contratto è distinto dal contratto base, sebbene sia da esso derivato logicamente e cronologicamente, sia sul piano soggettivo, in quanto il subappalto coinvolge un soggetto terzo rispetto alle parti dell'appalto principale, oltre ad attribuire un ruolo inverso all'appaltatore del contratto principale, che diviene committente nel subappalto, sia sul piano oggettivo, poiché il subappalto è funzionalmente dipendente dal contratto principale.

Ne consegue che, nonostante l'autorizzazione del committente, la stipulazione del subappalto instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra appaltatore e subappaltatore, al quale il committente è estraneo, non acquistando diritti, né assumendo obblighi direttamente verso il subappaltatore (tra le altre, anche Cass. 7 marzo 2024 n. 6161, Cass. 2 agosto 2011 n. 16917).

Pertanto, il subappaltatore non è un ausiliario dell'appaltatore, in quanto il subappalto, al pari di altre figure di subcontratto, consta di un proprio programma negoziale, sebbene a larghi tratti analogo, se non del tutto identico, al contratto da cui deriva, integrando anch'esso un ordinario contratto di appalto.

Il subappalto non perde, infatti, la sua autonomia, con la conseguenza che le condizioni dell'appalto principale non si estendono automaticamente al contratto di subappalto, essendo viceversa le parti libere di disciplinare il rapporto in modo diverso rispetto al contratto padre (Cass. 22 ottobre 2019 n. 26862).