Un detenuto può conferire procura speciale con atto autenticato dal difensore o serve l'autentica del direttore del carcere?

Lorenzo Cattelan
04 Aprile 2024

L'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, prevede che il difensore possa presentare impugnazione depositando uno specifico mandato ad impugnare a firma dell'assistito. Qualora l'imputato sia detenuto si pone la questione delle modalità di autenticazione della firma apposta nel mandato e, più in generale, di autenticazione del mandato stesso.

Un detenuto può conferire procura speciale, come il mandato specifico ad impugnare ex art. 581 comma 1-quater, con atto autenticato dal difensore o serve l'autentica del direttore del carcere?

    

Il detenuto può conferire procura speciale con atto autenticato dal difensore senza che sia necessaria anche l'autentica del direttore dell'istituto penitenziario.

Come previsto dal codice civile, l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di altro pubblico ufficiale che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza previo accertamento della identità di chi l'ha apposta (art. 2703 c.c.). A tal fine si utilizzano le seguenti formule: “vera la firma di...”, “è autentica”, “tale è la firma di...”, “visto per la verità della firma di...”.

L'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia, prevede che il difensore possa presentare impugnazione depositando uno specifico mandato ad impugnare a firma dell'assistito.

Qualora l'imputato sia detenuto si pone la questione delle modalità di autenticazione della firma apposta nel mandato e, più in generale, di autenticazione del mandato stesso.

Tra i soggetti legittimati all'autenticazione della sottoscrizione, l'art. 39 disp. att. c.p.p. annovera anche il difensore. L'unidirezionalità che caratterizza il mandato difensivo spiega il motivo per cui la legge consente solo al difensore (e non all'avvocato) di raccogliere alla fonte la volontà del sottoscrittore e di attestarne l'autenticità di provenienza.

Il potere di autenticazione della sottoscrizione della parte privata attribuito al difensore si presume, fino a prova contraria, essere stato esercitato dallo stesso alla presenza dell'interessato al momento dell'apposizione della firma (Cass. pen., sez. IV, 4 giugno 2008, n. 35309). Ad ogni modo, quella dell'autenticazione “differita” è prassi tutt'altro che inusuale e comunque non illecita, fermo restando che il legale nell'esercizio del suo potere attestativo sia certo dell'identità del sottoscrittore (Cass. pen., sez. V, 22 marzo (dep. 27 aprile) 2022, n. 16214). La Cassazione, proseguendo su questo indirizzo, ha precisato che l'autenticazione da parte del difensore della sottoscrizione della procura speciale rilasciatagli dal proprio assistito, se effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'articolo 2703 c.c., può essere oggetto di verifica soltanto qualora sia stata proposta querela di falso da parte di uno dei soggetti interessati (Cass. pen., sez. IV, 20 aprile 2007, n. 26419).

Lo scopo perseguito dalla norma è, così, raggiunto dall'autentica del difensore (il quale potrà recarsi in carcere e compiere l'attività di autentica in sede di colloquio col detenuto). L'autentica anche del direttore è ultronea e comunque non prevista per questo tipo di attività.

Si pone in questo senso il Parere reso il 29.04.2015 dall'Ufficio Studi Ricerche Legislazione e Rapporti Internazionali del DAP, secondo il quale i direttori – al di là dell'attività di cui all'art. 44 disp. att. c.p.p. (autenticazione e trasmissione all'Autorità Giudiziaria di impugnazioni, richieste e dichiarazioni presentate dal detenuto all'ufficio matricola) – hanno la facoltà di apporre la cd. autentica minore soltanto a dichiarazioni che non importino l'assunzione di obblighi.

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