Sul principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo alla luce della Riforma Cartabia

La Redazione
04 Aprile 2024

Con la pronuncia in esame un imputato ricorre avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, con la quale ha rigettato l'istanza volta ad ottenere la riduzione di un sesto della pena ex art. 442, comma 2-bis, c.p.p., in ordine ad alcune sentenze di condanna divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della norma citata.

Il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, c.p., nella parte in cui non consente l'applicazione della lex mitior in presenza del giudicato, anche alla luce del valore che il principio di retroattività favorevole ha assunto nell'ambito della giurisprudenza comunitaria.

La doglianza è però infondata. L'art. 442, comma 2-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. Riforma Cartabia), stabilisce che «quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione», il quale vi provvede de plano ai sensi degli artt. 676, comma 1667, comma 4, c.p.p.

Pertanto, la nuova disciplina ha natura sostanziale, «con conseguente possibilità di applicazione retroattiva ove più favorevole, con l'unico limite costituito dal giudicato, secondo la previsione generale dell'art. 2, comma 4, c.p., che la Corte costituzionale ha già ritenuto legittimo, riconoscendone il fondamento nella «esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti» (Corte cost., 20 maggio 1980, n. 74). Sempre la Consulta, con la sentenza n. 236/2011, ha avuto modo di chiarire che, «se si ritenesse che il principio di retroattività della legge penale più favorevole, affermato dalla Corte di Strasburgo, si differenzi per la sua rigidità da quello che aveva già trovato riconoscimento nella giurisprudenza di questa Corte, nel senso che tale principio non tollera deroghe o limitazioni giustificate da situazioni particolari, se ne dovrebbe vedere in questa sua caratteristica il profilo veramente innovativo, fermo rimanendo in ogni caso che il momento in cui la norma CEDU va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza».

In conclusione, il principio di retroattività della disposizione penale più favorevole al reo - previsto a livello di legge ordinaria dall'art. 2, secondo, terzo e quarto comma, c.p. - non è stato costituzionalizzato dall'art. 25, comma 2, Cost., che si è limitato a sancire l'irretroattività delle norme incriminatrici e, in generale, delle norme penali più severe: esso, dunque, ben può subire deroghe per via di legislazione ordinaria, quando ne ricorra una sufficiente ragione giustificativa.

*Fonte: DirittoeGiustizia