Consorzi di cooperative: consentita l’attribuzione del punteggio premiale per le certificazioni di qualità possedute dalle consorziate esecutrici

08 Aprile 2024

I criteri premiali devono essere selezionati, tra quelli indicati dalla norma di cui all'art. 95 d.lgs. n. 50/2016, in base alla loro idoneità ad evidenziare la capacità del concorrente di eseguire il contratto. Pertanto, la Stazione Appaltante ben può prevedere l'attribuzione del punteggio premiale in favore di un consorzio di cooperative laddove il requisito sia posseduto dalle consorziate che procederanno materialmente all'esecuzione della prestazione non vertendosi in materia di requisiti di partecipazione ma di criteri di premialità sottratti al divieto del cumulo. 

La vicenda Nella vicenda in esame la ricorrente lamentava l'erroneità dell'operato della Stazione Appaltante che avrebbe attribuito illegittimamente all'RTI aggiudicatario il punteggio massimo previsto relativamente a taluni elementi di valutazione delle offerte, che prevedevano l'assegnazione di un punteggio  premiale in caso di possesso della Certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000:2008 e della Certificazione ISO 45001:2018 nonché relativamente al  “criterio di Gender Equality”.

La ricorrente deduceva al riguardo che il mandatario dell'RTI aggiudicatario, un consorzio di cooperative, avrebbe a tal fine fatto valere le certificazioni possedute dalle proprie consorziate. Possibilità che si porrebbe tuttavia in contrasto con la disciplina dei consorzi di cooperative e con l'ordinamento nazionale che individua nel consorzio l'unico soggetto concorrente e che, dunque, deve possedere in proprio i requisiti premiali;

La soluzione del TAR. Nell'esaminare le censure della ricorrente, il TAR ha anzitutto rammentato che, secondo orientamento giurisprudenziale pacifico, il Consorzio di società cooperative dovrebbe possedere in proprio i requisiti di qualificazione, senza possibilità di fare ricorso al c.d. cumulo alla rinfusa utilizzando le proprie consorziate. Tuttavia, rileva il Collegio, nel caso di specie si controverte di un requisito (possesso delle certificazioni di qualità) non previsto ai fini della partecipazione ma individuato ai fini dell'attribuzione di un punteggio premiale, circostanza che rende inapplicabile di per sé il divieto di operatività del cumulo alla rinfusa di cui all'art. 47 del d.lgs. n. 50/2016.

Orbene, la lex specialis non specifica che il requisito de quo debba essere posseduto in proprio dal Consorzio: trattasi di scelta discrezionale operata a monte dell'Amministrazione che ha ritenuto come detto requisito, richiesto ai fini premiali, ben possa essere posseduto anche dalle consorziate (in questo senso depone anche il chiarimento reso dalla Stazione appaltante in relazione al quesito appositamente formulato dall'RTI aggiudicatario). Detta scelta appare conforme alla ratio sottostante l'attribuzione dei criteri premiali in favore dei concorrenti, volta ad evidenziare la capacità degli stessi a eseguire il contratto. Pertanto la Stazione Appaltante ben poteva prevedere l'attribuzione del punteggio premiale laddove il requisito fosse posseduto dalle consorziate che procederanno materialmente all'esecuzione della prestazione.

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