Atti di gara: l’interpretazione delle clausole recanti i requisiti di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese c.d. verticale

08 Aprile 2024

L'interpretazione degli atti di gara deve essere necessariamente conforme, oltre che ai fondamentali principi di massima partecipazione alle gare pubbliche e di tassatività delle cause di esclusione, ai principi, sanciti dall'art. 83 d.lgs. n. 50/2016, di proporzionalità e adeguatezza dei requisiti di capacità tecnico-professionale, che devono essere coerenti e corrispondenti con la specifica attività che il concorrente (e, nella specie, il componente di un raggruppamento temporaneo d'imprese verticale) si è impegnato a svolgere.

Il caso. La società appellante contestava l'aggiudicazione di una procedura di gara per l'affidamento di un appalto di servizi (nella specie, avente ad oggetto il servizio di manutenzione full service di autobus). Deduceva in particolare che il concorrente rimasto aggiudicatario, un costituendo raggruppamento temporaneo d'imprese, avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per il difetto, in capo ad un operatore economico mandante, di un requisito di partecipazione (nella specie, la certificazione attestante il sistema di qualità ISO 9001:2015 per la “meccatronica”) richiesto a tutti i componenti di raggruppamenti temporanei d'imprese dal Disciplinare di gara. Disciplinare che, ad avviso dell'appellante, non avrebbe consentito la partecipazione di raggruppamenti c.d. verticali e avrebbe conseguentemente implicato l'esclusione di tutti i raggruppamenti temporanei (orizzontali) i cui partecipanti fossero privi della certificazione di qualità prescritta come requisito di partecipazione e specificamente riferita a tutte le prestazioni manutentive oggetto di affidamento.

La decisione del Collegio. Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza di primo grado, respinge l'appello sottoposto al suo scrutinio. La decisione del Collegio muove dal rilievo preliminare per cui, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la lex specialis di gara – pur non recando una distinzione tra prestazioni principali e secondarie – avrebbe rimesso alla libera volontà dei concorrenti plurisoggettivi la scelta della forma associativa (orizzontale, verticale o mista) di partecipazione.

Affermata, su questa base, la legittimità del modulo partecipativo (verticale) prescelto dal raggruppamento temporaneo d'imprese rimasto aggiudicatario, il Consiglio di Stato osserva che la mandante di detto raggruppamento ha regolarmente documentato il possesso di una certificazione di qualità relativa alla “meccatronica”, seppur riferita alle sole prestazioni manutentive che quella mandante avrebbe inteso eseguire in caso di aggiudicazione (segnatamente la manutenzione delle componenti per la carrozzeria e gli allestimenti interni degli autobus).

Il Collegio respinge quindi il ricorso in appello ritenendo priva di pregio la circostanza per cui la certificazione di qualità posseduta dalla mandante escludesse espressamente le attività manutentive dei “sistemi di propulsione” (ovvero dei “motori”). Ritiene difatti il Collegio che i principi di massima partecipazione, tassatività delle cause di esclusione, proporzionalità ed adeguatezza implicano di riferire i requisiti speciali di partecipazione alla specifica attività che il concorrente s'impegna ad eseguire. Con la conseguenza che, in caso di partecipazione raggruppata di tipo verticale, sarebbe illegittimo richiedere che tutti i componenti il raggruppamento siano in possesso dei requisiti necessari all'esecuzione indistinta delle prestazioni dedotte ad oggetto dell'affidamento.

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