Prospetto sinottico dei nuovi termini di deliberazione, deposito e comunicazione del dispositivo e della sentenza integrale

Salvatore Labruna
08 Aprile 2024

Di seguito si propone ai lettori una versione maggiormente fruibile che cerca di tradurre un testo normativo oggetto di reiterate modifiche relativo ai nuovi termini di deliberazione, deposito e comunicazione del dispositivo e della sentenza integrale.

Articolo 35 Deliberazioni del collegio giudicante (applicabile ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, con ricorso notificato successivamente al 4 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 4, c.2, D.Lgs. 220/2023)

1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e, al termine, dà lettura immediatadel dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua [N.d.R. del dispositivo e non della sentenza integrale] contestuale [N.d.R. nel senso di immediata al deposito] comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni** [N.d.R. Il termine dilatorio di 7 giorni è riferito al riserbo del giudice per il deposito in segreteria e non alla conseguente comunicazione del segretario alle parti costituite, che deve essere immediata].

2. Quando ne ricorrono i motivi [anche] la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni [N.d.R. Quindi il deposito del dispositivo in segreteria e la sua immediata comunicazione può essere differita dal giudice fino a 37 giorni (30 giorni ex comma 2 per deliberare la decisione e 7 giorni ex comma 1 per depositarne il dispositivo) dall'esaurimento della trattazione (in caso di rinvio/differimento della trattazione il dies a quo è quello di esaurimento della trattazione nella seduta di prosecuzione.), atteso che il dispositivo è necessariamente conseguente alla deliberazione e non il contrario, come quando si parla di motivazione].

3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.

N.B. La violazione di tali prescrizioni non è assistita da alcuna sanzione processuale. Potrebbe rilevare soltanto in contestazioni disciplinari.

* In evidenza
Ovviamente, nei casi diversi dalla trattazione in pubblica udienza (discussione tra le parti presenti), la lettura del dispositivo della sentenza è possibile solo all'esito della trattazione camerale partecipata di cui all'art. 70, cc. 6 e 7, d.lgs. 546/1992 (sentite le parti presenti in contraddittorio, come per le ordinanze cautelari di sospensione). In ogni altro diverso caso, si può solo procedere direttamente al deposito del dispositivo, affinchè il segretario ne dia immediata comunicazione alle parti costituite.

** In evidenza
L'art. 1, c.1, lett. p), D.Lgs. 220/2023 ha aggiunto in fine dell'articolato le seguenti parole: “e, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni”. L'art. 4, c.2, D.Lgs. 220/2023 ne dispone l'applicazione “dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto”, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2024. Il decreto è, quindi, in vigore dal 4 gennaio 2024.

Articolo 37 Pubblicazione e comunicazione della sentenza (applicabile ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, ai sensi dell'art. 4, c. 2, D.Lgs. 220/2023)

1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione [N.d.R. Quindi, se per la deliberazione sono stati impiegati 30 giorni ex art. 35, c.2, il deposito deve avvenire entro 60 giorni dall'esaurimento della trattazione]. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazioni alle parti costituite entro tre giorni dal deposito. [N.d.R. Quindi il deposito in segreteria della sentenza integrale e la sua contestuale comunicazione alle parti costituite può essere differita fino a 63 giorni dall'esaurimento della trattazione.]

In conclusione

Deliberazione:

  • La seduta di trattazione in pubblica udienza (art. 34, d.lgs. 546/1992) e quella in camera di consiglio (artt. 33 e 70, d.lgs. 546/1992) sono normalmente seguite dalla deliberazione in seduta camerale (art. 35, c.1, d.lgs. 546/1992), che può tuttavia, “quando ne ricorrono i motivi”, essere rinviata di 30 giorni (ex art. 35, c.2, d.lgs. 546/1992) dall'esaurimento della trattazione (in caso di rinvio/differimento ex art. 31, c.2, ed art. 34, c.3, d.lgs. 546/1992, dall'esaurimento della trattazione in seduta di prosecuzione).

Dispositivo:

  • Il dispositivo - non riservato - va anticipato alla comunicazione della sentenza integrale, ex art. 35, c.1, d.lgs. 546/1992:
    • con lettura dopo la deliberazione immediatamente successiva alla trattazione, per le parti costituite presenti;
    • con comunicazione di segreteria nei 7 giorni successivi alla deliberazione, per tutte le parti costituite. N.B. I termini di deposito/comunicazione del dispositivo possono arrivare a 37 giorni dall'esaurimento della trattazione nei casi in cui la deliberazione sia stata rinviata di 30 giorni (ex art. 35, c.2, d.lgs. 546/1992).

Sentenza integrale:

  • il deposito della sentenza integrale va comunicato entro 30 giorni dalla deliberazione, ex art. 37, c.1, d.lgs. 546/1992. N.B. In tal caso i termini di deposito della sentenza integrale possono arrivare a 60 giorni dall'esaurimento della trattazione e - con quelli successivi di comunicazione di deposito dalla Segreteria - a 63 giorni.
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