Diritti d’autore: l’esclusione di società indipendenti di altri Stati UE dalla gestione collettiva viola il diritto UE poiché limita la libera prestazione dei servizi

La Redazione
08 Aprile 2024

La CGUE, con sentenza del 21 marzo 2024 (C-10/22), afferma che la normativa nazionale italiana in materia di collecting, nella misura in cui non consente a entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato UE di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d'autore, rappresenta una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Sebbene tale restrizione possa essere giustificata dall'obbligo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, essa non è proporzionata in quanto preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi, ed è incompatibile con il diritto UE.

Con la sua sentenza del 21 marzo 2024 (C-10/22), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che la normativa nazionale italiana in materia di Collecting, nella misura in cui non consente alle entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare in Italia i loro servizi di gestione dei diritti d'autore, costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

Ripercorrendo il caso nel merito, occorre chiarire che l'associazione no-profit che tutela il diritto d'autore è un organismo di gestione collettiva disciplinato dal diritto italiano e legittimato all'intermediazione di diritti d'autore in Italia. Una società di diritto lussemburghese, invece, è un'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore che svolge la sua attività in Italia dal 2004. L'associazione no-profit italiana, adendo il Tribunale di Roma, ha chiesto che fosse ordinato alla società lussemburghese in questione di cessare la sua attività di intermediazione in materia di diritti d'autore in Italia, essendo, secondo la normativa nazionale ai sensi dell'art. 180 l. n. 633/1941, un'attività riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori e editori (“SIAE”) nonché agli altri organismi di gestione collettiva ivi indicati, mentre le entità di gestione indipendenti sono escluse da tale settore.

L'adito Tribunale di Roma ha deciso di interrogare la CGUE, domandando, in particolare, se la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore (Direttiva 2014/26/UE, c.d. Direttiva Barnier) osti a una normativa di uno Stato membro che esclude in modo generale e assoluto la possibilità per le entità di gestione indipendenti stabilite in un altro Stato membro di prestare i loro servizi nel primo di tali Stati membri.

Sebbene tale restrizione possa, in linea di principio, essere giustificata dall'imperativo consistente nel tutelare i diritti di proprietà intellettuale, essa, a detta della Corte, non è proporzionata, in quanto preclude in modo generale e assoluto a qualsiasi entità di gestione indipendente stabilita in un altro Stato membro di svolgere la sua attività nel mercato di cui trattasi.

Di conseguenza, la Corte ha rilevato che la normativa italiana contestata non è compatibile con il diritto dell'Unione.