Cooperazione giudiziaria europea: in G.U.U.E. il Regolamento (UE) 2024/982 sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia

Valentina Pirozzi
08 Aprile 2024

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE del 5 aprile 2024 l'atteso Regolamento (UE) 2024/982 sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. regolamento «Prüm II»).

L'atto in esame istituisce un quadro per la ricerca e lo scambio di informazioni tra Europol e le autorità dei singoli Stati membri (quadro Prüm II) stabilendo, da un lato, le condizioni e le procedure per la consultazione automatizzata di profili DNA, dati dattiloscopici, determinati dati di immatricolazione dei veicoli, immagini del volto ed estratti del casellario giudiziale; dall'altro, le norme relative allo scambio di dati di base a seguito di una corrispondenza confermata relativa a dati biometrici. 

L'obiettivo principale del quadro è quello di implementare ed automatizzare la cooperazione transfrontaliera nelle materie della cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia facilitando in particolare lo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone fisiche, tra cui il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; si propone altresì di consentire alle autorità competenti degli Stati membri la ricerca di persone scomparse nel quadro di indagini penali o per motivi umanitari e l'identificazione di resti umani, a condizione che tali autorità siano state abilitate ad effettuare tali ricerche e tali identificazioni a norma del diritto nazionale. 

Tra gli aspetti di maggior rilievo si registra la modifica - ampliandone la portata - della precedente Convenzione Prüm I quanto allo scambio automatizzato di dati relativi a immagini facciali precedenti di polizia. In entrambi i casi, in considerazione della sensibilità dei dati in questione, dovrebbe essere possibile effettuare consultazioni automatizzate solo ai fini di prevenzione, indagine o accertamento di reati punibili con una pena detentiva massima di almeno un anno a norma della legislazione dello Stato membro richiedente. 

Per agevolare tali scambi, il Regolamento in esame istituisce un router centrale europeo che garantisce l'instaurazione di connessioni tra gli Stati membri e tra gli Stati membri ed Europol per l'interrogazione e l'estrazione dei dati biometrici e l'assegnazione di un punteggio alle relative corrispondenze, nonché per l'estrazione di dati alfanumerici, in conformità del presente regolamento. 

In sostanza, le autorità di pubblica di sicurezza avranno la possibilità di interrogare il router europeo trasmettendo uno o più dati biometrici (DNA, immagini facciali e dati dattiloscopici) relativi ad un certo soggetto. Ricevuta la richiesta, il router invierà la domanda di interrogazione agli Stati membri, i quali provvederanno a consultare le proprie banche dati «in modo automatizzato e senza indugio». Una vota ricevuti eventuali riscontri positivi da parte di una o più banche dati, il router classificherà le risposte in base al punteggio della corrispondenza, inviando all'autorità pubblica richiedente l'elenco dei dati biometrici per i quali è stata riscontrata una corrispondenza e i relativi punteggi.

L'espansione di Prüm II mette inoltre in luce il ruolo centrale di Europol che, in quanto attore chiave, facilita lo scambio di informazioni e la collaborazione tra gli Stati membri dell'UE. L'agenzia UE è responsabile, in particolare, della gestione dell'accesso e delle modalità di accesso del proprio personale debitamente autorizzato al router, all'indice europeo dei casellari giudiziali (c.d. EPRIS, istituito con il Regolamento in oggetto) e ad EUCARIS.