Tribunale di Catania: protocollo per la liquidazione degli onorari dei difensori di imputati ammessi al gratuito patrocinio, nonché dei difensori di imputati irreperibili e per la loro gestione informatica

La Redazione
10 Aprile 2024

Tramite il presente protocollo, operativo dal 1° luglio 2023, il Presidente del Tribunale di Catania e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania definiscono le modalità di proposizione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e di emissione del relativo decreto.

Il Presidente del Tribunale di Catania e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, letta la proposta di protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché dei difensori d'ufficio degli imputati dichiarati irreperibili e la loro gestione informatica, elaborata dal  Tavolo Tecnico appositamente nominato a tale scopo e evidenziando i principi di redazione a cui esso si è ispirato nella scrittura di detta proposta, convengono di:

  • utilizzare modelli prestampati dell'istanza e del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché dell'istanza e del decreto di liquidazione del gratuito patrocinio. I modelli da utilizzare sono elaborati dai componenti della Commissione che ha redatto il presente protocollo;
  • richiedere la sola documentazione espressamente indicata nei modelli prestampati, i cui contenuti sono integralmente richiamati nel presente protocollo;
  • adottare le allegate tabelle di liquidazione standardizzate (unita alla modulistica) secondo le diverse ipotesi derivanti dalle diverse tipologie di processo.

L'istanza di ammissione potrà essere presentata tramite il modulo reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Catania (www.ordineavvocati.it):

  • dal difensore, che presenterà l'istanza sottoscritta dall'interessato e di cui autenticherà la firma. Nel caso in cui l'interessato sia in possesso di un documento di identità o riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti potranno essere provati dall'esibizione dello stesso, con la dichiarazione da parte dell'interessato, in calce alla fotocopia del documento, che i dati riportati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (art. 45 d.p.r. 445/2000);
  • dall'interessato che abbia nominato un solo difensore ex art. 38, comma 3, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, come richiamato dall'art. 78 del Testo Unico Spese di Giustizia;
  • dall'interessato detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare o custodito in una casa di cura, ai sensi dell'art. 93 T.U. Spese di Giustizia.

L'istanza di ammissione (preferibilmente firmata anche digitalmente) deve essere depositata a mezzo PEC all'indirizzo depositoattipenali3.tribunale.catania@giustiziacert.it ovvero in formato cartaceo (corredata di copia e originale) presso la cancelleria dell'ufficio patrocinio a spese dello Stato. Una copia deve essere altresì depositata presso la cancelleria del giudice procedente.

Gli effetti iniziano a decorrere dalla data del deposito ma, in caso d'urgenza, l'istanza può essere formulata con riserva di produzione nei successivi 20 giorni e, in questo caso, gli effetti decorrono dal primo atto in cui sia intervenuto il difensore.

Il difensore che, aderendo al presente protocollo, formulerà richiesta di liquidazione, oltre a presentare la propria istanza in formato elettronico sul portale Siamm almeno un giorno prima dell'udienza fissata, dovrà depositare la medesima istanza in udienza al termine della discussione, prima che il giudice si ritiri in Camera di consiglio o riservi la decisione. All'istanza dovrà essere allegata copia del decreto di ammissione e della ricevuta dell'istanza Siamm.

Nel caso in cui l'istanza di liquidazione avvenga fuori udienza il difensore dovrà far pervenire (in formato cartaceo o elettronico) alla cancelleria del patrocinio a spese dello Stato (ovvero alla cancelleria competente) l'istanza di liquidazione, insieme alla copia di cortesia della ricevuta risultante dal Siamm, e un sintetico report dell'attività svolta con l'indicazione della data del provvedimento che conclude la fase. Un apposito modulo per la sua predisposizione è disponibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Catania. La cancelleria inoltrerà senza ritardo l'istanza al giudice competente.

Il giudice emetterà il decreto di pagamento degli onorari contestualmente alla pronuncia della sentenza e ne darà lettura con contestuale consegna della copia del decreto di liquidazione in cancelleria, previa rinuncia alla notifica. La copia già letta in udienza sarà allegata al dispositivo della sentenza.

Alla tariffa standard (esplicata nell'atto allegato) ex art. 2, comma 2, d.m. 55/2014, dovrà essere unita anche una somma per il rimborso spese forfettarie, nella misura prevista dalla legge (15%) oltre IVA (se dovuta) e CPA.

Nel caso di contestazione di uno dei delitti ex art. 51, comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p. e, in particolare, per i delitti ex artt. 416 (escluso se realizzato allo scopo di commettere uno dei delitti ex art. 12 commi 1, 3, 3-ter del Testo Unico sull'immigrazione), 416-bis, 416-ter, 630 c.p., art. 74 d.p.r. 309/1990 (esclusi i delitti ex artt. 600, 601,602, 452-quaterdecies c.p., art. 291-quater d.p.r. n. 43/1973) verrà applicato un aumento fino al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base, nel rispetto del disposto dell'art. 82 d.p.r. n. 115/2002. In ogni caso, la liquidazione non potrà superare i valori tariffari medi.

In caso di pluralità delle parti difese e/o delle parti in conflitto, si applicherà un aumento pari al 30% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima, fino a un numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi rispetto all'importo di cui alla tabella base.

In caso di opposizione a decreto penale di condanna il difensore applicherà alla nota, al momento della conclusione del processo, un aumento pari a € 250,00.

L'adesione al presente protocollo comporterà per il difensore la rinuncia esplicita all'impugnazione del decreto di liquidazione. L'avvocato potrà non aderire alle voci di protocollo, predisponendo apposita istanza, che dovrà essere valutata dal giudice secondo tempi e modi stabiliti dalla legge.

Il presente protocollo è applicabile anche ai processi definiti per i quali non sia stata ancora avanzata richiesta di liquidazione e la sua introduzione dovrà essere monitorata da un apposito osservatorio (che si incontrerà con cadenza mensile) sulle richieste e i provvedimenti di ammissione e liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative. Il protocollo costituisce una buona prassi e la sua osservanza ottimizza la gestione informatica, velocizza e garantisce l'uniformità della trattazione delle liquidazioni degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio gratuito, nonché dei difensori d'ufficio degli imputati dichiarati irreperibili.

Atti allegati al protocollo e sua parte integrante sono il modello di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il modello di decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il modello di istanza di liquidazione al patrocinio a spese dello Stato, il modello di decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, le tabelle di liquidazione standardizzata.

Esso decorre dal 1° luglio 2023.

L'Editore declina ogni forma di responsabilità in caso di eventuale difformità tra il contenuto pubblicato sui siti istituzionali e le prassi delle singole cancellerie. Pertanto, si invita a verificare sempre con la cancelleria dell'ufficio giudiziario di interesse eventuali aggiornamenti.

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