Revoca dell’aggiudicazione: presupposti di legittimità e rapporti con la responsabilità precontrattuale

10 Aprile 2024

È legittima la revoca dell'aggiudicazione di una fornitura di dispositivi di prevenzione COVID-19 dettata dalla sopravvenuta cessazione dell'emergenza sanitaria, in quanto tale sopravvenienza incide sulla causa concreta del contratto. La legittimità della revoca, tuttavia, non esclude la responsabilità precontrattuale della Stazione appaltante che, con un comportamento inerte, abbia ingenerato nell'operatore un legittimo e incolpevole affidamento nella conclusione del contratto.

La pronuncia del TAR. Il TAR Lazio afferma la legittimità del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione di un appalto per la fornitura di dispositivi di prevenzione COVID-19 motivato dal sopravvenuto venir meno dell'interesse all'acquisto di tali beni per essere ormai cessata l'emergenza sanitaria. La ragione della revoca è, infatti, strettamente legata – a giudizio del Collegio – alla causa concreta del contratto di fornitura, incisa dalle sopravvenienze, ed è, dunque, non manifestamente irragionevole e non ulteriormente sindacabile.

Nel giungere a tale conclusione, il Giudice capitolino ripercorre le differenze tra revoca e annullamento in autotutela, ricordando che la prima è connotata da ampia discrezionalità e che per essa l'art. 21-quinquies legge 7 agosto 1990, n. 241 non detta prescrizioni sui termini per l'esercizio del potere, seppure il tempo trascorso tra adozione del provvedimento di primo grado e adozione del provvedimento di secondo grado possa assumere rilievo nel giudizio di comparazione tra l'interesse pubblico sotteso alla revoca e l'interesse del privato alla conservazione degli effetti del provvedimento amministrativo.

Tuttavia, la legittimità della revoca – prosegue il TAR Lazio – non esclude la possibilità di configurare una responsabilità precontrattuale della Stazione appaltante, in quanto le regole di legittimità amministrativa e quelle di correttezza operano su piani distinti, non in rapporto di pregiudizialità: l'uno relativo alla validità degli atti amministrativi e l'altro relativo alla responsabilità dell'amministrazione e ai connessi obblighi di protezione in favore della controparte (Cons. Stato, ad. plen., 29 novembre 2021, n. 21).

L'azione di responsabilità precontrattuale – per la quale il Collegio afferma la propria giurisdizione (in tal senso, ex multis, anche Cons. Stato, Sez. V, 2 agosto 2019, n. 5498) – richiede, quindi, di verificare se la Stazione appaltante si sia comportata da corretto contraente ovvero abbia tenuto comportamenti che risultino contrari, all'esito di una verifica da condurre necessariamente in concreto, ai doveri di correttezza e buona fede (Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2020, n. 4514).

Alla luce di tali premesse, nel caso di specie, il TARLazio, valorizzando l'inerzia della Stazione appaltante protrattasi per molti mesi, anche dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, conclude per l'affermazione della responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione, che ha leso il legittimo e incolpevole affidamento riposto dall'operatore economico nella conclusione del contratto, incidendo negativamente sul diritto di questo all'autodeterminazione in ambito negoziale.

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