Riforma Cartabia: atti abilitanti per la nomina del difensore
10 Aprile 2024
È noto che la nomina difensiva dell'indagato-imputato o della persona offesa deve essere registrata nei sistemi informatici a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il difensore, ricevuto l'incarico professionale dal proprio assistito – sia esso soggetto attivo o passivo del reato – dovrà caricare la dichiarazione di nomina al PDP e, per farlo, avrà necessità di allegare, seguendo le procedure ormai consuete, un c.d. “atto abilitante”. Giusto allo scopo di inquadrare meglio il problema, ci permettiamo di ricordare che con questa locuzione, contenuta in numerose fonti secondarie di natura spiccatamente tecnica, ci si riferisce ad un atto dal quale risulti la conoscenza del procedimento penale nel quale l'assistito sia persona offesa oppure indagato (v., al riguardo, nota DGSIA dell'11 febbraio 2021). Il concetto è ribadito anche nel provvedimento DGSIA dell'11 luglio 2023, il cui art. 1, lett. b) specifica che per atto abilitante si intende non soltanto il documento da cui risulti la conoscenza di un procedimento, ma anche del suo numero di registro. In effetti, i dati indispensabili per poter caricare validamente una nomina difensiva nel portale consistono nelle generalità del proprio assistito, negli estremi identificativi del fascicolo processuale (numero del registro delle notizie di reato) e del magistrato titolare delle indagini. Riteniamo che quest'ultimo dato, laddove non fosse conosciuto, possa essere comunque validamente sostituito dall'indicazione del nominativo del titolare dell'Ufficio della Procura (dal quale comunque provengono le deleghe sui singoli fascicoli d'indagine). Nel caso ci si interroghi circa l'esistenza di un elenco tassativo di “atti abilitanti”, la risposta deve ritenersi decisamente negativa: al di là del fatto che il concetto di atto abilitante esula dalle usuali categorie processualpenalistiche, non prevedendosi nemmeno che esso debba essere un atto “del” procedimento, possiamo senz'altro concludere nel senso di considerare idoneo a questo scopo qualsiasi documento ne assolva la funzione e sia nella legittima disponibilità del proprio cliente. Quanto al quesito su come fare a depositare una nomina difensiva se non si ha a disposizione alcun atto abilitante, dobbiamo osservare che esso contiene in sé un profilo di criticità ancora più spinoso, riguardante sia la difesa della persona sottoposta a indagini, sia, con forse maggiore problematicità, l'assistenza difensiva dell'offeso dal reato. Il classico caso è rappresentato da colui che apprende il proprio coinvolgimento in una vicenda penale consultando le c.d. fonti aperte, quali ad esempio le notizie di cronaca, e decida di farsi assistere da un difensore prima ancora di ricevere informazioni ufficiali dell'esistenza del procedimento che lo riguarda. La richiesta di un certificato ex art. 335 c.p.p. - che costituisce uno degli atti abilitanti più classici – non è sempre una strada praticabile per procurarsi il documento propedeutico al deposito della nomina tramite PDP: vi sono infatti iscrizioni che, per la loro natura, non sono comunicabili. Il problema può essere risolto tenendo semplicemente in considerazione il dettato normativo dell'art. 96 c.p.p., il quale non fa cenno ad alcun atto abilitante ma si limita a prevedere che “la nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata”. Quindi, l'assistito ben potrebbe spedire la nomina difensiva in formato cartaceo all'Ufficio di Procura in modo tale da consentire al difensore, avuta prova del suo recapito, di chiedere l'aggiornamento dei sistemi in modo da poter operare legittimamente mediante il PDP, unico canale – nella prospettiva voluta dalla riforma – per veicolare validamente gli atti difensivi all'autorità giudiziaria. |