Fondo di risoluzione unico: nel calcolo dei contributi ex ante, il Comitato di risoluzione unico deve rispettare il massimale annuo imposto dalla normativa applicabile

La Redazione
12 Aprile 2024

Il Tribunale dell'UE (10 aprile 2024, T-411/22) ha accolto il ricorso di un ente creditizio francese che contestava la legittimità della Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) sul calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF). Il SRB, nel calcolo dei singoli contributi ex ante per il 2022, non avrebbe rispettato il massimale annuo imposto dal Regolamento (UE) n. 806/2014. Il Tribunale ha annullato parzialmente la decisione del SRB nella parte in cui riguardava il ricorrente, mantenendo provvisoriamente gli effetti della decisione impugnata per evitare, come accadrebbe in caso di restituzione immediata degli importi versati, il rischio di privare il SRF dei mezzi finanziari necessari per garantire la stabilità finanziaria dell'UE.

Un ente creditizio francese contesta dinanzi al Tribunale dell'Unione europea la legittimità della decisione [1] del Comitato di risoluzione unico (SRB) che fissa i contributi ex ante [2] per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF o FRU), nella parte in cui la riguarda.

Secondo tale ente creditizio, il SRB deve rispettare, in sede di calcolo dei singoli contributi ex ante per un determinato anno, un massimale imposto dalla normativa applicabile [3]. In particolare, i contributi ex ante di tutti gli enti autorizzati nei territori di tutti gli Stati membri partecipanti al Meccanismo di risoluzione unico (SRM o MRU) non possono superare il 12,5% dei mezzi finanziari che dovrebbero essere disponibili nel SRF alla fine del 2023 (in prosieguo: il «livello-obiettivo finale») [4]. Il SRB avrebbe violato tale requisito.

Con la sua sentenza, il Tribunale accoglie il ricorso dell'ente creditizio francese e annulla la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda, pur mantenendo, provvisoriamente, i suoi effetti.

Quando il SRB calcola i contributi ex ante per un determinato anno, deve effettivamente assicurarsi che l'importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati non superi il 12,5% del livello-obiettivo finale previsto [5].

Il SRB non ha rispettato tale requisito. Infatti, esso aveva previsto un livello-obiettivo finale pari a € 79 987 450 580. Pertanto, quando ha calcolato i contributi ex ante per il 2022, esso doveva assicurarsi che l'importo dei contributi ex ante dovuti da tutti gli enti autorizzati non superasse il 12,5% di tale somma, vale a dire un importo di € 9 998 431 322,50. Orbene, esso ha fissato il livello-obiettivo annuo per il 2022 in un importo pari a € 14 253 573 821,46 (importo che è stato ridotto a € 13 675 366 302,18 a seguito di alcune detrazioni).

Procedendo in tal modo, il SRB ha violato la normativa applicabile, il che giustifica l'annullamento della decisione impugnata nella parte in cui riguarda il ricorrente. Tuttavia, il Tribunale ritiene necessario mantenere i suoi effetti fino a quando il SRB non abbia adottato le misure necessarie che l'esecuzione della sentenza pronunciata in data 10 aprile 2024 comporta, ma al più tardi sei mesi a decorrere dalla data in cui tale sentenza sarà passata in giudicato.

Infatti, se il SRB fosse tenuto a rimborsare, con effetto immediato, l'importo del contributo ex ante dell'ente creditizio francese (così come gli importi dei contributi ex ante di altri enti, come quelli che hanno proposto un ricorso analogo deducendo lo stesso argomento del ricorrente, pur restando, in linea di principio, soggetti all'obbligo di versare i contributi ex ante), ciò rischierebbe di privare il SRF dei mezzi finanziari che possono rivelarsi necessari per garantire la stabilità della zona euro e la stabilità finanziaria dell'Unione.

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[1] Decisione SRB/ES/2022/18 del Comitato di risoluzione unico (SRB), dell'11 aprile 2022, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF).

[2] La riscossione dei contributi ex ante mira, specificatamente, a garantire, in una logica di ordine assicurativo, che il settore finanziario procuri risorse finanziarie sufficienti al Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM), affinché esso possa adempiere le sue funzioni. L'obiettivo del SRM consiste, in particolare, nel rafforzare a sua volta la stabilità degli enti negli Stati membri partecipanti e nell'impedire ad eventuali crisi di produrre ricadute negli Stati membri non partecipanti.

[3] Art. 70, § 2, commi 1 e 4, del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. 

[4] Al termine del periodo iniziale, i mezzi finanziari disponibili nel SRF devono raggiungere il livello-obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l'1% dell'ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati. In ragione di tali mezzi finanziari, il SRF potrà essere utilizzato, in caso di crisi del settore bancario, per finanziare gli strumenti di risoluzione e assicurarne in tal modo un'efficace applicazione.

[5] Per ogni periodo di contribuzione, il SRB deve effettuare una stima quanto più precisa possibile del livello-obiettivo finale in considerazione dei dati disponibili al momento di tale stima.