Migrazione e asilo: il Parlamento UE approva il nuovo patto con le regole comuni che riformano il sistema di gestione delle politiche migratorie
12 Aprile 2024
Solidarietà e responsabilità Per aiutare i Paesi UE più esposti alle pressioni migratorie, gli altri Stati membri dovranno contribuire accogliendo una parte dei richiedenti asilo o dei beneficiari di protezione internazionale nel loro territorio, stanziando contributi finanziari o fornendo un sostegno tecnico-operativo. Saranno inoltre aggiornati i criteri che attribuiscono a uno Stato la responsabilità di esaminare le domande di protezione internazionale (le cosiddette "norme di Dublino"). Situazioni di crisi Il regolamento sulle situazioni di crisi e di forza maggiore istituisce un meccanismo di risposta agli aumenti improvvisi degli arrivi, garantendo solidarietà e sostegno agli Stati membri che devono far fronte a un afflusso eccezionale di cittadini di paesi terzi. Le nuove norme affronteranno anche il tema della strumentalizzazione dei migranti, ossia il loro uso da parte di paesi terzi o attori non statali ostili con l'obiettivo di destabilizzare l'UE. Accertamenti alle frontiere dell'UE (screening) Le persone che non soddisfano i requisiti per entrare nell'UE saranno soggette a un accertamento preliminare della durata massima di sette giorni e comprensivo di identificazione, raccolta di dati biometrici e controlli sanitari e di sicurezza. Gli Stati membri dovranno istituire meccanismi di controllo indipendenti per garantire il rispetto dei diritti fondamentali. I deputati hanno approvato anche un nuovo regolamento sul sistema centralizzato di informazioni sulle condanne (ECRIS-TCN). Procedure di asilo più rapide In tutta l'UE sarà introdotta una nuova procedura per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale. Con le nuove regole, il trattamento delle domande di asilo alle frontiere dovrà diventare più rapido, con scadenze più brevi per le domande infondate o inammissibili. Regolamento Eurodac I dati delle persone che entrano irregolarmente nell'UE, comprese le impronte digitali e le immagini del volto di chiunque abbia più di sei anni, saranno memorizzati nella banca dati Eurodac aggiornata. Le autorità potranno anche segnalare gli individui aggressivi, armati o che rappresentano una minaccia alla sicurezza. Attribuzione delle qualifiche Il Parlamento ha anche approvato nuovi regoli comuni per tutti gli Stati membri sul riconoscimento dello status di rifugiato o di persona che gode di protezione sussidiaria e sui diritti applicabili al riguardo. Gli Stati membri avranno il compito di valutare la situazione nel paese di origine sulla base dei dati forniti dall'Agenzia UE per l'asilo. Una volta concesso, lo status di rifugiato sarà sottoposto a verifiche regolari. Chi ha richiesto protezione dovrà rimanere nel territorio dello Stato membro responsabile di esaminare la domanda o dello Stato che ha concesso la protezione. Accoglienza dei richiedenti asilo Gli Stati membri dovranno garantire che gli standard di accoglienza dei richiedenti asilo, ad esempio per quel che riguarda alloggi, istruzione e sanità, siano gli stessi in tutta l'Unione. I richiedenti asilo registrati potranno iniziare a lavorare al più tardi entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Si procederà anche a regolamentare le condizioni di detenzione e la limitazione della libertà di circolazione, in modo da disincentivare gli spostamenti da un Paese UE all'altro. Accesso sicuro e legale all'Europa Il nuovo quadro per il reinsediamento e l'ammissione umanitaria prevede che gli Stati membri possano offrirsi di ospitare i cittadini di paesi terzi riconosciuti dall'ONU come rifugiati, ai quali sarà garantito un accesso all'UE legale, organizzato e sicuro. Prossime tappe Una volta approvate formalmente anche dal Consiglio, le leggi entreranno in vigore dopo essere state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'UE. L'applicazione dei regolamenti è prevista dopo due anni. Per quanto riguarda la direttiva sulle condizioni di accoglienza, gli Stati membri avranno due anni di tempo per introdurre le modifiche nelle loro leggi nazionali. |