Contratto di assicurazione e responsabilità da cose in custodia

16 Aprile 2024

Nei contratti di assicurazione sulla responsabilità civile viene, talvolta, inserita la clausola con cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale». La questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda l'interpretazione di tale clausola e la nozione di «fatto accidentale».

Massima

“La clausola con cui l’assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale» deve essere intesa nel senso di includere nella copertura assicurativa anche la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

(n.d.r. Massima non ufficiale)

Il caso

Il Condominio Alfa conveniva in giudizio il Comune di Beta al fine di ottenere la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni cagionati al fabbricato dal crollo di due cornicioni marcapiano da ricondursi allo stillicidio proveniente da un degradato e malcurato canale di gronda della galleria comunale.

Nel costituirsi in giudizio, il Comune chiamava in causa, con finalità di manleva, le compagnie assicuratrici Delta S.p.A. e Gamma Limited con le quali aveva nel corso del tempo stipulato dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile.

Il Tribunale di Beta condannava il Comune a risarcire all’attore il danno, quantificato nella misura di euro 42.935,00 oltre interessi, respingendo le domande di garanzia e manleva formulate nei confronti dei terzi chiamati.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello rigettava l’appello principale del Comune. La Corte d’appello escludeva in particolare l’operatività della garanzia prestata da Gamma Limited, quale assicurazione vigente al momento del crollo, per l’impossibilità di determinare il momento preciso nel quale il difetto di manutenzione della gronda, lungamente protratto nel tempo, si sarebbe tramutato in una causa concreta. Veniva invece dichiarato non luogo a provvedere sull’appello incidentale proposto dal Condominio, giacché formulato in via subordinata rispetto all’appello principale.

Il Comune proponeva ricorso per Cassazione.

Resistevano con distinti controricorsi il Condominio, Delta S.p.A. e Gamma Limited.

La questione

Il quesito posto all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda l’interpretazione della clausola con cui l’assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale».

Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha, in particolare, risposto al quesito se nella nozione di «fatto accidentale» rientri oppure no la responsabilità da cose in custodia.

Le soluzioni giuridiche

Secondo i giudici di legittimità, la clausola con cui l'assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale» non deve essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito.

Viceversa, il «fatto accidentale» deve essere inteso nel senso di fatto non riconducibile eziologicamente alla volontà del responsabile: e, in quanto tale, è di certo integrato pure nella responsabilità da cose in custodia. La Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato come la responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la res custodita ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode.

Osservazioni

In via preliminare, la Corte di Cassazione ricorda come, nel contratto di assicurazione, con il lemma “rischiosi designi la possibilità di avveramento di un fatto futuro ed incerto, denominato “sinistro” e consistente in un pregiudizio al patrimonio o all'integrità fisica di una persona.

L'evento dedotto ad oggetto del rischio deve essere, sotto pena di invalidità del rapporto assicurativo:

  1. incerto, da intendersi come possibile, meramente potenziale, non già irrealizzabile;
  2. futuro, ovvero ancora non verificato al momento della stipula del contratto, non potendo consistere in un accadimento storico-naturalistico già tradotto in concreta realtà in tale momento.

È poi rimessa all'autonomia negoziale dei contraenti la selezione del rischio assicurato, attraverso la delimitazione dello stesso dal punto di vista causale o dal punto di vista temporale o spaziale.

Distinta rispetto all'evento oggetto di rischio è la causa dello stesso. Questa risulta legata all'evento dannoso da un nesso eziologico di normale derivazione. La causa dell'evento può preesistere, allo stadio di mera potenzialità o anche di ipotetica eventualità, alla conclusione del contratto o anche sopravvenire in corso di rapporto, senza che ciò infici la validità o l'efficacia dell'assicurazione.

Esaminando il caso di specie, la Suprema Corte rileva come la polizza assicurativa intercorsa tra il Comune e la società Gamma Limited copriva i «danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi in relazione […] alla qualità di proprietario […] o detentore a qualsiasi titolo», ovvero comprendeva «la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o dalla custodia e/o uso e conduzione dei fabbricati». L'evento oggetto della copertura assicurativa era, dunque, la produzione di un pregiudizio a soggetti terzi causalmente derivante da beni immobili nella disponibilità materiale del Comune.

La Corte di Cassazione ritiene che il giudice territoriale abbia errato nell'assegnare valenza dirimente, ai fini della decisione sull'operatività della polizza, all'epoca di manifestazione della causa (lo stato di degrado e l'omessa manutenzione del canale di gronda della galleria di proprietà comunale) del fatto dannoso (il crollo dei cornicioni marcapiano dell'edificio condominiale), quest'ultimo pacificamente accaduto dopo la stipula (ed in corso di validità) del contratto di assicurazione in essere tra il Comune e la compagnia assicuratrice.

Secondo i giudici di legittimità, l'argomentazione sviluppata dalla sentenza impugnata si pone in palmare contrasto sia con i canoni di ermeneutica negoziale sia con il disposto dell'art. 1917 c.c., il quale, in tema di assicurazione della responsabilità civile, ancora il sorgere dell'obbligazione dell'assicurazione ad un fatto «accaduto durante il tempo dell'assicurazione».

In ordine al secondo motivo di ricorso, la Corte di Cassazione osserva come l'involontarietà del danno, oggetto di espressa previsione pattizia, riconduce nel perimetro del rischio protetto il fatto colposo, cioè ascrivibile a negligenza, imperizia o imprudenza dell'assicurato, espungendone unicamente i danni derivanti da fatti dolosi (indotti, cioè, da una deliberata determinazione di cagionare il sinistro). Rispetto ad un evento di rischio così garantito, la Corte evidenzia la disomogeneità del fatto accidentale ritenuto rilevante dalla Corte d'appello al fine di escludere la effettività della garanzia, in realtà del tutto estraneo al contenuto del contratto di assicurazione.

A fortiori, la Corte ricorda che per costante giurisprudenza, la clausola con cui l'assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale» non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'art. 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito (tra le altre, Cass. 29 luglio 2022 n. 23762).

Secondo la Suprema Corte, il «fatto accidentale» andrebbe inteso nel senso di fatto non riconducibile eziologicamente alla volontà del responsabile e, in quanto tale, risulterebbe integrato pure nella responsabilità da cose in custodia. È infatti pacifico che il titolo di responsabilità ascritto al Comune, ovvero la responsabilità da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., abbia natura oggettiva, fondandosi unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la il bene custodito ed il danno, non già su una presunzione di colpa del custode (cfr. Cass. SU 30 giugno 2022 n. 20943, Cass. 28 novembre 2023 n. 33074, Cass. 27 aprile 2023 n. 11152).

In conclusione, la clausola con cui l'assicuratore della responsabilità civile si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati «in conseguenza di un fatto accidentale» deve essere interpretata nel senso di includere nella copertura assicurativa la responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.