Tax rulings: per determinare se una misura nazionale costituisca un aiuto di Stato illegale la Commissione UE deve considerare il sistema tributario di riferimento

La Redazione
15 Aprile 2024

L’Avv. Gen. Medina, con le sue conclusioni dell’11 aprile 2024 (cause riunite C-555/22 P, C-556/22 P e C-564/22 P), suggerisce alla CGUE di annullare la decisione della Commissione europea con cui la stessa aveva constatato un aiuto di Stato illegale da parte del Regno Unito a gruppi multinazionali mediante vantaggi fiscali previsti dalle norme relative alle società estere controllate (SEC). Tanto la Commissione quanto il Tribunale dell’UE (che aveva respinto il ricorso delle società e del Regno Unito) sono incorsi in errore nel considerare che le norme SEC, e non il sistema di imposizione delle società UK nel suo complesso, fossero il quadro di riferimento corretto per esaminare se fosse stato concesso un vantaggio selettivo.

Con la Decisione (UE) 2019/1352, del 2 aprile 2019, la Commissione europea ha constatato che tra il 2013 e il 2018 il Regno Unito aveva concesso un aiuto di Stato illegale a taluni gruppi multinazionali mediante vantaggi fiscali. Essa ha, infatti, considerato che il Regno Unito aveva indebitamente esentato tali gruppi da un regime fiscale di lotta all'evasione fiscale.

Secondo la Commissione, le norme relative alle società estere controllate (SEC) del Regno Unito miravano a evitare che società del Regno Unito si avvalessero di una società figlia, residente in un paese con un livello di imposizione basso o pari a zero, per sottrarsi all'imposizione nel Regno Unito. Dette norme consentivano alle autorità tributarie del Regno Unito di riassegnare tutti gli utili, artificialmente dirottati verso una società figlia offshore, alla società madre del Regno Unito, dove potevano essere debitamente soggetti a tassazione.

Tuttavia, tra il 2013 e il 2018, le norme SEC prevedevano un'esenzione per taluni redditi finanziari (ad esempio pagamenti di interessi ricevuti su prestiti) di gruppi multinazionali attivi nel Regno Unito. La Commissione ha considerato una parte di questa esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC (EFG) come un vantaggio fiscale illegittimo e ha ingiunto al Regno Unito di recuperarlo presso i beneficiari dello stesso.

Il Regno Unito e la società I. hanno contestato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Con sentenza dell'8 giugno 2022 (T-363/19 e T-456/19), il Tribunale ha respinto i loro ricorsi.

Il Regno Unito, I. e due società di un gruppo di informazioni finanziarie e di borsa con sede a Londra hanno presentato impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

Nelle conclusioni dell'11 aprile 2024, l'Avvocato generale Laila Medina suggerisce alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale e di annullare la decisione della Commissione.

Al fine di determinare se una misura nazionale costituisca un aiuto di Stato la Commissione deve dimostrare, tra l'altro, che detta misura conferisce un vantaggio elettivo ai beneficiari. Al fine di qualificare una misura fiscale come «selettiva» la Commissione deve anzitutto identificare il sistema di riferimento, ossia il sistema tributario «normale» applicabile nello Stato interessato. La Commissione deve poi dimostrare che la misura in questione deroga a tale sistema di riferimento poiché opera una distinzione tra imprese che si trovano in una situazione comparabile.

Allorché determina il quadro di riferimento al fine dell'applicazione dell'art. 107, § 1, del TFUE a misure fiscali, la Commissione, in linea di principio, è tenuta ad accettare l'interpretazione delle disposizioni rilevanti di diritto nazionale fornita dallo Stato membro interessato nel quadro di uno scambio di argomenti tra tale Stato e la Commissione. L'interpretazione della Commissione prevarrà su quella dello Stato membro solo se la Commissione è in grado di dimostrare che quest'ultima interpretazione è manifestamente incompatibile con il tenore letterale e gli obiettivi delle disposizioni nazionali di cui trattasi.

In esito ad una valutazione dettagliata delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, l'Avvocato generale conclude che il Tribunale e la Commissione sono incorsi in errore nel considerare che le norme SEC costituissero il quadro di riferimento corretto per esaminare se fosse stato concesso un vantaggio selettivo. Il quadro di riferimento corretto avrebbe invece dovuto essere il sistema generale di imposizione delle società del Regno Unito. Le norme SEC fanno parte di quel sistema e non possono esserne separate. Il Tribunale è dunque incorso in errore estrapolando una serie di norme (le norme applicabili alle SEC) dal loro contesto legislativo più ampio (il sistema generale di imposizione delle società).

Le norme SEC posso essere comprese appieno, infatti, solo considerando il sistema d'imposta sulle società del Regno Unito nel suo complesso. Secondo l'Avvocato generale, nell'ambito della determinazione del sistema di riferimento, la Commissione e il Tribunale non hanno effettuato un esame oggettivo del contenuto, dell'articolazione e degli effetti concreti delle norme applicabili ai sensi del diritto nazionale in questione. L'errore commesso nella determinazione del quadro di riferimento inficia, pertanto, necessariamente tutta l'analisi della condizione di selettività.