Revoca di un’ordinanza del Consiglio di Stato: inammissibile se non allegati fatti sopravvenuti o successivamente acquisiti

Redazione Scientifica Processo amministrativo
16 Aprile 2024

È inammissibile l'istanza di revoca di un'ordinanza del Consiglio di Stato non supportata dall'allegazione di fatti sopravvenuti o comunque in seguito acquisiti. La revocazione è un rimedio ammesso contro le sentenze e non contro le ordinanze.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca di un'ordinanza del Consiglio di Stato, in quanto la stessa ancorché presentata come “revoca” è stata argomentata come un'istanza di revocazione.

Il collegio ha, infatti, precisato che l'istanza, anche ove fosse stata intesa come revoca, sarebbe da ritenersi inammissibile in quanto non è stata supportata dall'allegazione di fatti sopravvenuti o comunque successivamente acquisiti.

Infine, è stato evidenziato che, fermo restando il problema di fondo dell'esperibilità del rimedio della revocazione, ai sensi dell'art. 398, comma 4, c.p.c., nel processo amministrativo, la revocazione è un rimedio ammesso solo contro le sentenze e non contro le ordinanze.

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