Riscossione del contributo unificato con PagoPA: chiarimenti da parte del Ministero della giustizia

Redazione Scientifica Processo amministrativo
17 Aprile 2024

Il Ministero della giustizia, con la circolare del 19 marzo 2024, ha fornito chiarimenti in tema di riscossione del contributo unificato con PagoPA, dopo l'avvio della procedura di recupero del medesimo contributo.

La Direzione generale affari interni del Ministero della Giustizia è intervenuta con la Circolare 19 marzo 2024 per correggere una prassi in tema di versamento del contributo unificato.

La prassi è quella seguita da alcuni avvocati che, a fronte dell'invito al pagamento del contributo unificato inviato loro dalla società E. G., provvedono al versamento tramite la piattaforma PagoPA, con accesso diretto al fascicolo telematico ovvero utilizzando il Portale dei Servizi Telematici, invece di effettuare il pagamento con mod. F23, come indicato nell'invito al pagamento inviato da E.

Se invece di utilizzare il modello F23, l'avvocato procede con PagoPA anche oltre il termine fissato nell'invito di pagamento, non risulta più possibile per E. procedere al recupero della sanzione prevista dall'art. 16-bis Testo unico spese di giustizia.

Nella circolare viene chiarito che quando la pratica è stata assegnata ad E. G. è quest'ultima a dover gestir la riscossione del credito e a dover essere contattata per qualsiasi informazione o procedura relativa al pagamento.

Pertanto, dal momento in cui E., a seguito dell'invio della nota A1 da parte dell'Ufficio giudiziario, prende in carico la riscossione del contributo unificato aprendo la partita di credito, non vi è più margine per procedere ad un pagamento telematico tramite PagoPA.

La soluzione del Ministero è quella di invitare gli uffici giudiziari ad accettare la ricevuta telematica di pagamento del contributo unificato solo fino al momento in cui non risulti l'apertura della partita di credito da parte di E.

In pratica, una volta ricevuto il pagamento, la cancelleria, prima di procedere alla sua accettazione, dovrà verificare tramite l'ufficio recupero crediti e la consultazione del SIAMM se E. abbia o meno aperto la partita di credito per il recupero.

In caso negativo, la cancelleria è autorizzata ad accettare il pagamento telematico, e ad inviare la nota “B” ad E. per l'annullamento della procedura di recupero crediti, eventualmente verificando se ci sono i presupposti per dare corso al recupero della sola sanzione.

Se invece E. ha già aperto la partita di credito, la cancelleria “non dovrà accettare il pagamento telematico” ed il recupero sarà seguito solo dalla società E. G. S.p.a. in virtù della convenzione stipulata con il Ministero.