Economia circolare e sostenibilità ambientale nella proposta di direttiva UE recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni
16 Aprile 2024
Introduzione: la necessità di promuovere la riparazione dei beni di consumo Nel mese di febbraio il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un provisional agreement sulla proposta di direttiva recante norme comuni che promuovono la riparazionedei beni COM (2023) 155 final, che modifica il Regolamento (UE) 2017/2394 nonché le Direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828, presentata dalla Commissione europea il 22 marzo 2023 (d'ora in avanti, la «Proposta»). Occorre quindi iniziare a prestare la dovuta attenzione a questo provvedimento, che invero costituisce uno dei tasselli del più ampio e articolato quadro di iniziative delle istituzioni europee, noto come Green Deal europeo, finalizzato a perseguire gli obiettivi dell'economia circolare, del consumo sostenibile e della tutela dell'ambiente (1). Come evidenziano l'explanatory memorandum e i primi considerando della Proposta, i consumatori sono assai poco propensi a cercare di riparare i beni difettosi, preferendo disfarsene prematuramente anche quando essi potrebbero essere risistemati e utilizzati più a lungo. Tale fenomeno si presenta tanto nell'ambito della garanzia legale disciplinata dalla Direttiva (UE) 2019/771 sulla vendita di beni (d'ora in avanti, più semplicemente, la «garanzia legale»), alla stregua della quale i consumatori generalmente scelgono la sostituzione anziché la riparazione, quanto al di fuori dell'operatività di tale istituto, quando i consumatori rinunciano alla riparazione perché messi di fronte a scelte e condizioni non ottimali. In questo contesto, appare limitata anche l'offerta di beni ricondizionati, che pure avrebbero l'importante potenziale di essere riutilizzati da soggetti diversi. Lo smaltimento prematuro dei beni riparabili acquistati dai consumatori ha pesanti ricadute negative sull'ecosistema, perché porta a un aumento dei rifiuti, genera emissioni di gas a effetto serra e accresce la domanda di risorse preziose per la produzione di nuovi prodotti. Al fine di promuovere un consumo più sostenibile, la Proposta intende quindi incentivare, tanto nel quadro della garanzia legale quanto al di fuori della stessa, la riparazione e il riutilizzo dei beni di consumo difettosi. Sul punto, si rende invero necessario un intervento di armonizzazione a livello eurounitario, perché disposizioni nazionali divergenti in materia di promozione del consumo sostenibile generano ostacoli reali o potenziali al buon funzionamento del mercato interno, con conseguenze negative sulle transazioni transfrontaliere, in futuro destinate ad aumentare in virtù dell'evoluzione delle tecnologie digitali, quali i servizi di riparazione a distanza e la circolazione tra Stati diversi di pezzi di ricambio e di attrezzature impiegate per i servizi di riparazione. In linea con la Direttiva (UE) 2019/771 sulla vendita di beni, l'art. 3 della Proposta segue un approccio di armonizzazione piena, in base al quale gli Stati membri non possono mantenere o introdurre nel diritto nazionale disposizioni che divergono da quelle stabilite dal provvedimento in esame. Altra caratteristica della disciplina contenuta nella Proposta è, poi, quella della imperatività, stabilita dall'art. 10, che peraltro riguarda solamente i termini contrattuali peggiorativi della condizione dei consumatori e non impedisce di offrire loro forme di tutela più elevate. Più nel dettaglio, i principali aspetti attorno a cui ruota la Proposta sono l'obbligo di riparazione facente capo ai produttori, il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, la piattaforma online per la riparazione e la modifica di alcune previsioni della Direttiva (UE) 2019/771 sulla vendita di beni. A parte queste ultime, le previsioni della Proposta sono destinate a trovare applicazione, secondo quanto stabilisce l'art. 1, par. 2, del provvedimento in discorso, alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto che si verifica o si manifesta al di fuori del periodo di durata della responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 10 della direttiva da ultimo menzionata (2). L'obbligo di riparazione in capo ai produttori Ai sensi dell'art. 5 della Proposta, gli Stati membri devono provvedere affinché, su richiesta del consumatore, il produttore ripari quei beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea elencati nell'allegato II al provvedimento prevedono determinate specifiche diriparabilità. Come sottolineano i considerando 16 e 17, l'obbligo di riparazione incombente sui produttori non è quindi generalizzato, ma viene circoscritto nei termini di cui sopra per evitare di imporre oneri eccessivi sul mondo imprenditoriale, assicurare che i soggetti obbligati siano effettivamente in grado di adempierlo e garantire la certezza del diritto (3). Il produttore non è obbligato a riparare i beni qualora la riparazione sia impossibile, espressione che secondo il considerando 19 dev'essere intesa in senso tanto giuridico quanto pratico (4). Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione, inoltre, il produttore può subappaltare la riparazione a terzi, facoltà alla quale il considerando 13 suggerisce di fare ricorso quando, per esempio, il produttore non dispone delle infrastrutture necessarie per eseguire la riparazione o quando quest'ultima può essere effettuata da un soggetto più vicino al consumatore. La norma prevede pure alcune condizioni che il servizio di riparazione deve soddisfare, quali: la gratuità o la previsione del pagamento di un prezzo ragionevole (5); l'esecuzione entro un periodo di tempo ragionevole dal momento nel quale il produttore ha avuto a disposizione il bene; la possibilità per il produttore di fornire al consumatore, durante il tempo necessario per la riparazione, un bene sostitutivo, anche in questo caso gratuitamente o ad un costo ragionevole. Nei casi in cui la riparazione sia impossibile, invece, il produttore può offrire al consumatore un bene ricondizionato. Tra le ulteriori misure previste dall'art. 5 possono essere, poi, segnalati: l'obbligo dei produttori che fabbricano pezzi di ricambio e strumenti per la riparazione dei beni elencati nell'allegato II di offrire gli uni e gli altri ad un prezzo ragionevole che non ostacoli la riparazione; il divieto per i produttori di utilizzare clausole contrattuali, tecniche hardware o software che impediscano la riparazione dei beni elencati nell'allegato II, a meno che non siano giustificati da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi degli atti giuridici dell'Unione e nazionali; il divieto di rifiutare di riparare i beni elencati nell'allegato II per il solo motivo che una precedente riparazione è stata effettuata da altri riparatori o da altri soggetti. La norma si preoccupa anche di precisare, in maniera forse pleonastica, che i consumatori possono comunque rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta con salvezza dell'obbligo di riparazione del produttore ai sensi dell'art. 5. È strettamente collegato a quest'ultimo, infine, anche l'articolo successivo, ai sensi del quale gli Stati membri devono provvedere affinché il produttore, quantomeno per l'intera durata del proprio obbligo di riparazione, fornisca informazioni circa i propri servizi di riparazione gratuitamente e in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile. Secondo il considerando 20, il periodo di durata dell'obbligo di riparazione inizia nel momento in cui il prodotto viene messo in commercio e termina quando vengono meno le condizioni che ne consentirebbero la riparazione; inoltre, le informazioni di cui sopra devono essere fornite senza necessità di una richiesta del consumatore. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione L'art. 4 della Proposta prevede l'introduzione nell'Unione di un «modulo europeo di informazioni sulla riparazione», un esemplare del quale è reperibile nell'allegato I al provvedimento, che il consumatore può richiedere a quanti svolgono servizi di riparazione, siano questi il produttore piuttosto che un venditore o un soggetto terzo, al fine di compararele offerte sul mercato e scegliere in maniera consapevole a chi rivolgersi per far riparare i propri beni. Mentre la versione originaria della norma imponeva ai riparatori l'obbligo di fornire detto documento, nel provisional agreement quest'ultimo è divenuto uno strumento opzionale che i riparatori possono adottare su base volontaria (6), conseguendo l'effetto di essere considerati adempienti rispetto a tutta una serie di obblighi informativi dettati da alcune direttive europee alle quali la Proposta fa esplicitamente rinvio. Qualora decida di impiegarlo, il riparatore deve fornire al consumatore il modulo prima della conclusione del contratto di prestazione del servizio di riparazione, entro un tempo ragionevole dalla richiesta della controparte e utilizzando un supporto durevole (7). La fornitura del modulo è di principio gratuita, ma il riparatore può chiedere al consumatore, informandolo preventivamente al riguardo, il pagamento dei costi del diagnostic service che si dovesse rivelare necessario per stabilire la natura del difetto del bene, il tipo di riparazione occorrente e il prezzo della medesima. La norma in esame indica poi nel dettaglio le informazioni che il modulo deve specificare in modo chiaro e comprensibile. Tra esse, in particolare, compaiono l'identità e i dati di contatto del riparatore, il bene da riparare e la natura del difetto da emendare, il tipo di riparazione proposta e il tempo necessario per completarla, il prezzo del servizio o, se questo non può essere definito in anticipo, le relative modalità di calcolo e il suo ammontare massimo, la disponibilità di beni sostitutivi e/o servizi accessori nonché, da ultimo, il periodo di validità del modulo fornito al consumatore. Nei 30 giorni successivi alla data nella quale il modulo è stato fornito al consumatore, o nel più lungo periodo di validità eventualmente concordato dalle parti, le condizioni specificate nel modulo stesso non possono essere, infatti, modificate dal riparatore. Qualora il consumatore accetti le condizioni indicate nel modulo nel suindicato periodo di validità, il fornitore sarà pertanto tenuto a rispettarle nell'esecuzione del servizio di riparazione: detto in altri termini, nei quali invero si esprimeva la versione originaria dell'art. 4 della Proposta e tuttora si esprime il considerando 10, le condizioni di cui sopra formeranno parte integrante del contratto stipulato tra il riparatore e il consumatore. La piattaforma online per la riparazione Sempre al fine di incentivare il ricorso alla riparazione, l'art. 7 della Proposta prevede la creazione di una piattaforma online che consenta ai consumatori di trovare agevolmente riparatori e, laddove possibile, venditori dibeni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi da ricondizionare nonché community-led repair initiatives. Nella versione originaria della norma, ogni Stato membro avrebbe dovuto provvedere all'attivazione di una piattaforma operante all'interno del proprio territorio; il provisional agreement preferisce invece affidare alla Commissione il compito di mettere e mantenere in piedi una piattaforma europea, alla quale gli Stati membri sono chiamati a partecipare tramite una propria sezione nazionale o, in alternativa, condividendo il link alla propria piattaforma nazionale. L'utilizzo della piattaforma, accessibile attraverso i siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal Regolamento (UE) 2018/1724, dev'essere gratuito per i consumatori. La registrazione di riparatori, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi da ricondizionare e community-led repair initiatives sulla medesima avviene su base volontaria e può essere dagli Stati membri subordinata, nel rispetto del diritto dell'Unione, al possesso di determinati requisiti, in particolare qualifiche professionali e rispetto di standard qualitativi (8). Per quanto concerne funzionalità e contenuti, principalmente si prevede che la piattaforma debba includere funzioni diricerca riguardanti i beni, il luogo di fornitura e le condizioni della riparazione, compresi i tempi necessari per completarla, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e il luogo in cui il consumatore consegna i beni per la riparazione, nonché la disponibilità e le condizioni dei servizi accessori offerti dai riparatori e le norme di qualità europee o nazionali applicabili. Laddove possibile, la piattaforma deve pure consentire la ricerca di venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi da ricondizionare e community-led repair initiatives. Sempre attraverso la piattaforma, inoltre, ai consumatori dev'essere consentito formulare la richiesta del modulo europeo di informazioni sulla riparazione ai soggetti che lo offrono. Le modifiche alla Direttiva (UE) 2019/771 sulla vendita di beni ai consumatori L'art. 12 della Proposta contiene, infine, alcune modifiche alla Direttiva (UE) 2019/771 sulla vendita di beni che hanno subito rilevanti cambiamenti rispetto al testo elaborato dalla Commissione. Quest'ultimo contemplava l'inserimento, nell'art. 13, par. 2, della direttiva di cui sopra, di una regola in forza della quale, in deroga alla prima frase del paragrafo in discorso, il quale prevede la facoltà del consumatore di scegliere tra riparazione e sostituzione purché il rimedio prescelto non sia impossibile o non comporti costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo, il venditore avrebbe dovuto riparare il bene al fine di ripristinarne la conformità nel caso in cui i costi di sostituzione fossero stati pari o superiori ai costi di riparazione. Come evidenziava il testo originario del considerando 28, in questo modo il consumatore avrebbe mantenuto il diritto di scegliere la sostituzione in luogo della riparazione solo qualora la prima si fosse rivelata più economica della seconda, altrimenti privilegiata dal dettato normativo. Tale disposizione è tuttavia scomparsa nel provisional agreement, che alla modifica della Direttiva (UE) 2019/771 ora dedica quattro differenti previsioni. La prima introduce nell'art. 7, par. 1, lett. d) della direttiva in parola un nuovo requisito oggettivo di conformità dei beni, quello della «riparabilità», collocato subito dopo quello della «durabilità» e immediatamente prima quello della «funzionalità». La seconda inserisce nell'art. 10 della Direttiva (UE) 2019/771 un inciso in base al quale l'effettuazione della riparazione del bene comporta l'estensione di 12 mesi, per una sola volta, della durata della responsabilità del venditore, fatta salva la facoltà degli Stati membri di prevedere un termine più lungo. Questa disciplina può essere derogata dagli Stati che non prevedano un termine fisso di durata della garanzia o prevedano solamente un termine di prescrizione dei diritti del consumatore, a condizione che la durata della responsabilità del venditore o della prescrizione de qua in caso di riparazione del bene ammonti ad almeno tre anni. La Proposta prevede poi, in terzo luogo, di inserire nell'art. 13 della direttiva in parola un nuovo paragrafo alla stregua del quale il venditore, prima di procedere al ripristino della conformità del bene difettoso, deve avvisare il consumatore della sua facoltà di scegliere tra sostituzione e riparazione nonché dell'estensione della durata della garanzia che consegue alla scelta della riparazione nei termini di cui si è detto poco sopra. Secondo il considerando 28, questo dovere d'informazione dovrebbe auspicabilmente accrescere nei consumatori la consapevolezza dell'esistenza dei due rimedi alternativi e dei vantaggi della scelta della riparazione, spingendoli a privilegiare quest'ultima. L'ultimo intervento sulla Direttiva (UE) 2019/771 incide, infine, sulla disciplina dettata dall'art. 14, par. 1, circa le modalità della riparazione e della sostituzione del bene. Più precisamente si prevede che, dopo la lett. c), vengano inserite due nuove previsioni contemplanti la facoltà del venditore di: durante il tempo necessario alla riparazione, fornire gratuitamente in prestito al consumatore un bene sostitutivo, eventualmente anche ricondizionato, a seconda delle caratteristiche della categoria di appartenenza del prodotto e in particolare della necessità del consumatore di avere sempre a disposizione beni di quel tipo; attribuire al consumatore, dietro sua esplicita richiesta, un bene ricondizionato a titolo di adempimento del dovere di sostituire il prodotto difettoso. Aspetti critici delle previsioni sulla riparazione eseguita dopo la scadenza della garanzia legale Sebbene sia finalizzata al perseguimento di obiettivi pienamente condivisibili, la Proposta presenta una serie di criticità sulle quali occorre soffermare l'attenzione in chiusura dell'analisi. A suscitare perplessità è, innanzitutto, l'obbligo di riparazione imposto ai produttori dall'art. 5 del provvedimento. Da un primo punto di vista, non è chiaro se l'obbligo in esame riguardi solamente i vizi originari del bene o si estenda anche ai difetti riconducibili alla negligenza del consumatore e/o all'usura derivante dal normale utilizzo del prodotto, con ulteriore aggravio di un'incombenza che appare già non poco gravosa in considerazione della sua potenzialmente anche molto significativa estensione temporale: com'è facile immaginare, in tal modo si innesca il rischio di cagionare ai produttori importanti perdite economiche contro le quali essi è probabile che tendano a tutelarsi in via preventiva innalzando il prezzo dei prodotti offerti sul mercato (9). D'altro canto, va anche evidenziata l'irragionevolezza della scelta di limitare l'obbligo in discorso ai soli prodotti contemplati dagli atti dell'Unione elencati nell'allegato II, che prendono in considerazione quasi esclusivamente prodotti elettronici, così escludendo dal suo ambito di operatività beni, come per esempio scarpe e vestiti, che sarebbero senz'altro suscettibili di essere riparati: l'obbligo di riparazione potrebbe essere in altri termini esteso a tutti i beni, senza limitazioni precostituite, affidando l'esigenza di non imporre oneri eccessivi o addirittura irrealizzabili sul mondo imprenditoriale alla regola, già presente nel testo della Proposta, che esclude l'obbligo di riparazione quando quest'ultima è impossibile (10). E pure quest'ultima previsione meriterebbe, del resto, di essere riformulata, introducendo un'inversione dell'onere della prova che sollevi il consumatore dal per lui difficilissimo compito di dimostrare che la riparazione può essere eseguita qualora il produttore affermi il contrario (11). Più lineare appare, almeno a prima lettura, la disciplina del modulo europeo di informazioni sulla riparazione contenuta nell'art. 4 della Proposta. Sul successo che questo strumento potrebbe effettivamente riscuotere è, tuttavia, quantomeno lecito dubitare, posto che la facoltà del riparatore di chiedere il pagamento dei costi necessari a predisporre tale documento potrebbe rappresentare, ad eccezione dei casi in cui si tratti di far riparare un bene di notevole valore, un forte disincentivo a richiederlo per i consumatori (12). Analoghe considerazioni possono essere poi ripetute con riguardo alla piattaforma online per la riparazione di cui all'art. 7 della Proposta. Invece che gravare la Commissione e gli Stati membri degli elevatissimi costi amministrativi necessari a implementare e far funzionare un meccanismo di questo tipo, sarebbe infatti preferibile lasciare ai produttori e agli operatori privati che svolgono attività di riparazione di beni il compito di pubblicizzare sul web i propri servizi, che i consumatori potrebbero agevolmente reperire utilizzando i consueti motori di ricerca già disponibili online (13). Pregi e difetti delle modifiche alla direttiva sulla vendita di beni ai consumatori Da ultimo, anche le modifiche da apportare alla Direttiva (UE) 2019/771 sulla vendita di beni, in Italia attuata dal d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170 tramite l'inserimento nel sistema dei nuovi artt. 128-135 septies cod. cons., presentano diversi aspetti critici, pur essendo di principio meritevoli di essere salutate con favore. A tale riguardo, la direttiva in discorso è stata, infatti, da più parti deplorata per non prevedere alcun meccanismo diretto a promuovere la riparazione dei beni, pur riconoscendo che quest'ultima incentiva l'economia circolare e modelli di consumo più sostenibili nei considerando 32 e 48: ne deriva l'assai nota preferenza dei consumatori per il rimedio della sostituzione, motivata dall'attrattività (sia funzionale che estetica) dei prodotti nuovi (14) e dalla diffidenza verso l'efficacia e le tempistiche degli interventi di riparazione (15). A cambiare rotta non pare che avrebbe, però, realmente contribuito la soluzione prevista nella versione originaria della Proposta, vale a dire l'inserimento, nell'art. 13, par. 2, della Direttiva (UE) 2019/771, di un inciso in forza del quale, in deroga alla prima frase del paragrafo in parola, il venditore avrebbe sempre dovuto riparare il bene nel caso in cui i costi di sostituzione fossero stati pari o superiori ai costi di riparazione. Oltre a privare il consumatore della facoltà di pretendere la sostituzione del bene nei casi suindicati senza riconoscergli alcun tipo di vantaggio in grado di riequilibrare l'indebolimento della tutela offertagli, la disposizione in esame era fin da subito apparsa assai difficilmente coordinabile con la disciplina dell'art. 13, par. 2, della Dir. (UE) 2019/771, che sotto diversi profili sembrava anzi destinata ad essere sostanzialmente abrogata dalla novella apportata dalla Proposta (16). Né avevano suscitato minori perplessità i profili probatori della nuova disposizione, posto che sarebbe stato di fatto impossibile per il consumatore, di fronte ad un venditore intenzionato a sostenere la maggiore onerosità della riparazione rispetto alla sostituzione, dimostrare il contrario al fine di ottenere che il proprio bene venisse per l'appunto riparato (17). Possono essere invece salutate con favore, seppure con le riserve e le precisazioni di seguito svolte, le modifiche alla Direttiva (UE) 2019/771 previste dal provisonial agreement in esame. Tanto può dirsi, innanzitutto, dell'introduzione del nuovo requisito oggettivo di conformità dei beni costituito dalla «riparabilità» e collocato subito dopo quello della «durabilità» (18). Che quest'ultima ricomprenda in sé anche la prima è, infatti, una questione controversa che la disposizione in esame andrebbe opportunamente a risolvere sul piano del diritto positivo (19). Sotto questo punto di vista, al legislatore europeo può essere però rimproverato di avere perso una preziosa occasione per introdurre anche ulteriori misure dirette a contrastare il noto fenomeno della c.d. obsolescenza programmata (20). Merita di essere di principio approvata pure la previsione dell'estensione di 12 mesi della durata della responsabilità del venditore che abbia provveduto alla riparazione del bene (21). Pure questa disposizione, tra l'altro, porrebbe fine a una questione ermeneutica non affrontata dalla disciplina vigente e attualmente dibattuta, quantomeno dalla nostra dottrina, vale a dire la ricostruzione della durata della garanzia sul bene riparato: secondo alcuni, la durata della garanzia decorrerebbe ex novo con riguardo a difetti identici a quelli che hanno reso necessaria la riparazione nonché ad altri difetti provocati dalla riparazione stessa, mentre con riguardo a difetti diversi varrebbe il termine riferito alla consegna originaria; una seconda tesi chiama il venditore a rispondere, in ogni caso, solamente dei difetti manifestatisi entro due anni dal giorno in cui il bene è stato per la prima volta consegnato al consumatore; una terza corrente di pensiero, infine, ritiene sorgere sempre, con la riparazione, una nuova garanzia, soggetta ad un rinnovato termine di durata della responsabilità del venditore decorrente dal momento della riconsegna del bene riparato (22). Si lasciano apprezzare favorevolmente anche le previsioni della Proposta che introducono nella normativa sulla vendita di beni ai consumatori il concetto di bene ricondizionato, in particolare incentivandone l'impiego come forma di adempimento dell'obbligo del venditore di ripristinare la conformità del bene. Sotto questo punto di vista sarebbe però opportuno, al fine di incrementarne l'attrattività per i consumatori, rimarcare sul piano normativo la differenza che separa i beni in questione dai beni usati, in particolare escludendo che ai beni ricondizionati si applichi l'art. 10, par. 6, Direttiva (UE) 2019/771, ai sensi del quale gli Stati membri possono attribuire alle parti del contratto avente per oggetto beni di seconda mano la facoltà di accordarsi per un termine di durata della garanzia più breve di quello valevole per tutti gli altri beni, purché non inferiore ad un anno (23). Da ultimo, va evidenziato che la Proposta non contempla talune soluzioni finalizzate ad incentivare la riparazione dei beni che erano state da più parti suggerite dagli studiosi della materia e che probabilmente avrebbero meritato maggiore considerazione da parte delle istituzioni europee. Tra di esse, appare meritevole di essere menzionata soprattutto l'idea di introdurre la possibilità, attualmente irrealizzabile in virtù della rigida gerarchizzazione dei rimedi che notoriamente caratterizza la Direttiva (UE) 2019/771, di combinare i rimedi della riparazione e della riduzione del prezzo nei casi in cui il bene riparato rivesta un valore di mercato inferiore rispetto al bene nuovo e/o conservi tracce della riparazione (come macchie, graffi, ecc.) che, pur non diminuendone valore e funzionalità, potrebbero facilmente sconsigliare al consumatore l'opzione della riparazione stessa (24). Sulla scorta di tutte queste considerazioni sembra potersi concludere, in definitiva, che la proposta di direttiva recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni necessita ancora di parecchio lavoro per giungere ad un'elaborazione soddisfacente e in grado di soddisfare gli obiettivi dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale perseguiti dal legislatore europeo. Sul tema, si rimanda alla news Economia circolare: proposta di direttiva “right to repair” del Consiglio e del PE che promuove la riparazione di beni in luogo della loro precoce sostituzione Note (1) In argomento v., ex multis, D. Imbruglia, Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori, in Pers. e merc., 2021, 395 ss.; M. Pennasilico, Economia circolare e diritto: ripensare la “sostenibilità”, in Pers. e merc., 2021, 711 ss. (2) Per un approfondimento di questa disciplina e della sua attuazione nell'ordinamento italiano, v. M. Faccioli, La nuova disciplina europea della vendita di beni ai consumatori (dir. UE 2019/771): prospettive di attuazione delle disposizioni sui termini , in Nuove leggi civ. comm., 2020, 250 ss.; Id., Durata della responsabilità del venditore, prescrizione dei diritti del compratore e onere della prova nella nuova disciplina italiana della vendita di beni ai consumatori (d.lgs. n. 170/2021) , in Jus Civile, 2022, 39 ss.; Id., La durata della responsabilità del venditore e la prescrizione dei diritti del consumatore , in La nuova disciplina della vendita mobiliare nel Codice del consumo, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2022, 383 ss. (3) Secondo l'explanatory memorandum, possono essere esemplificativamente richiamati beni quali le lavatrici e le lavastoviglie per uso domestico, gli apparecchi di refrigerazione e gli aspirapolvere. (4) L'explanatory memorandum suggerisce che tale condizione dovrà intendersi per esempio integrata quando il prodotto è in condizioni talmente cattive da rendere tecnicamente irrealizzabile la sua riparazione. (5) Il considerando 12 chiarisce che la possibilità, per il produttore, di pretendere un prezzo per riparare il bene è giustificata dal fatto che «l'obbligo di riparazione imposto ai produttori a norma della presente direttiva riguarda difetti che non sono dovuti alla non conformità dei beni a un contratto di vendita […]. L'imposizione di un prezzo dovrebbe incoraggiare i produttori a sviluppare modelli di business sostenibili, comprendenti la fornitura di servizi di riparazione. Tale prezzo può tenere conto, ad esempio, del costo del lavoro, del costo delle parti di ricambio, del costo di funzionamento dell'impianto di riparazione e di un margine abituale». (6) V., per queste precisazioni, i considerando 7 e 8. (7) Nel catalogo di definizioni contenute nell'art. 2 della Proposta si specifica che la nozione di «supporto durevole» va ricavata dall'art. 2, punto 11), della Direttiva (UE) 2019/771, il quale lo definisce come «ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che sono personalmente indirizzate a tale persona in modo da potervi accedere in futuro, per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate, e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate». (8) V., sul punto, quanto precisato nel considerando 21. (9) N.M. Seitz, Das Recht auf Reparatur – Balanceakt zwischen Ressourcenschutz und ausfernder Herstellrhaftung, in Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, 2023, 151 s. (10) S. Augenhofer, R. Küter, Recht auf oder Pflicht zur Reparatur? – Gedanken zum Vorschlag für eine RL über gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren, in Verbraucher und Recht , 2023, 248 s.; S. Augenhofer, Y.M. Atamer, K.P. Gierz, R. Küter, European Commission's Proposal for a Directive on Common Rules Promoting the Repair of Goods. Feedback of the European Law Institute, Vienna, 2023, 23. (11) S. Augenhofer, R. Küter, Recht auf oder Pflicht zur Reparatur?, cit., 249; S. Augenhofer, Y.M. Atamer, K.P. Gierz, R. Küter, European Commission's Proposal, cit., 23. (12) S. Augenhofer, R. Küter, Recht auf oder Pflicht zur Reparatur?, cit., 250. (13) S. Augenhofer, R. Küter, Recht auf oder Pflicht zur Reparatur?, cit., 250 s.; S. Augenhofer, Y.M. Atamer, K.P. Gierz, R. Küter, European Commission's Proposal, cit., 26. (14) Che il consumatore può tra l'altro conseguire senza dover pagare alcunché per l'utilizzo del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione, come stabilisce l'art. 14, par. 4, della direttiva stessa. (15) D. Imbruglia, Mercato unico sostenibile, cit., 505 s.; D.M. Matera, Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135-bis cod. cons. e nella Dir. 771/2019, in Riv. dir. priv., 2022, 453 ss. (16) S. Augenhofer, Y.M. Atamer, K.P. Gierz, R. Küter, European Commission's Proposal, cit., 13 ss. (17) S. Augenhofer, R. Küter, Recht auf oder Pflicht zur Reparatur?, cit., 245; S. Augenhofer, Y.M. Atamer, K.P. Gierz, R. Küter, European Commission's Proposal, cit., 14. (18) In argomento v., da ultimo, M. D'Onofrio, Il difetto di durabilità del bene, Napoli, 2023. (19) Cfr. S. Augenhofer, R. Küter, Recht auf oder Pflicht zur Reparatur?, cit., 247; S. Augenhofer, Y.M. Atamer, K.P. Gierz, R. Küter, European Commission's Proposal, cit., 15. (20) Auspicano un intervento di questo tipo, fra gli altri, S. Augenhofer, Y.M. Atamer, K.P. Gierz, R. Küter, European Commission's Proposal, cit., 20 s. (21) Sulla possibilità di incentivare la riparazione estendendo la durata della garanzia legale, v., amplius, S. Augenhofer, R. Küter, Recht auf oder Pflicht zur Reparatur?, cit., 246 s.; S. Augenhofer, Y.M. Atamer, K.P. Gierz, R. Küter, European Commission's Proposal, cit., 18 s. (22) Cfr., sul punto, M. Faccioli, La durata della responsabilità del venditore e la prescrizione dei diritti del consumatore , cit., 388, nel testo e in nota 15. (23) S. Augenhofer, R. Küter , Recht auf oder Pflicht zur Reparatur?, cit., 246 s.; S. Augenhofer, Y.M. Atamer, K.P. Gierz, R. Küter, European Commission's Proposal, cit., 16 s. (24) S. Augenhofer, Y.M. Atamer, K.P. Gierz, R. Küter, European Commission's Proposal, cit., 14 s., 19 s. Bibliografia S. Augenhofer, Y.M. Atamer, K.P. Gierz, R. Küter, E uropean Commission's Proposal for a Directive on Common Rules Promoting the Repair of Goods. Feedback of the European Law Institute , Vienna, 2023. S. Augenhofer, R. Küter , Recht auf oder Pflicht zur Reparatur? – Gedanken zum Vorschlag für eine RL über gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren, in Verbraucher und Recht , 2023, 243 ss. M. D'Onofrio , Il difetto di durabilità del bene, Napoli, 2023. M. Faccioli, Durata della responsabilità del venditore, prescrizione dei diritti del compratore e onere della prova nella nuova disciplina italiana della vendita di beni ai consumatori (d.lgs. n. 170/2021) , in Jus Civile, 2022, 39 ss. M. Faccioli , La durata della responsabilità del venditore e la prescrizione dei diritti del consumatore , in La nuova disciplina della vendita mobiliare nel Codice del consumo, a cura di G. De Cristofaro, Torino, 2022, 383 ss. M. Faccioli, La nuova disciplina europea della vendita di beni ai consumatori (dir. UE 2019/771): prospettive di attuazione delle disposizioni sui termini , in Nuove leggi civ. comm., 2020, 250 ss. D. Imbruglia , Mercato unico sostenibile e diritto dei consumatori, in Pers. e merc., 2021, 395 ss. D.M. Matera, Difetto di conformità, gerarchia dei rimedi e sostenibilità ambientale nel nuovo art. 135-bis cod. cons. e nella Dir. 771/2019, in Riv. dir. priv., 2022, 453 ss. M. Pennasilico , Economia circolare e diritto: ripensare la “sostenibilità”, in Pers. e merc., 2021, 711 ss. N.M. Seitz, Das Recht auf Reparatur – Balanceakt zwischen Ressourcenschutz und ausfernder Herstellrhaftung, in Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht, 2023, 150 ss. |