I requisiti di forma dei contratti bancari

18 Aprile 2024

Il contributo si sofferma su uno degli aspetti caratterizzanti l’operatività bancaria, ossia l’obbligo di stipula in forma scritta dei contratti bancari e di consegna di un esemplare del contratto al cliente (art. 117 TUB). Particolari approfondimenti sono dedicati alla possibilità di stipulare alcuni contratti in altra forma, pur garantendo il rispetto delle regole di trasparenza bancaria. Sono altresì illustrate le conseguenze della mancata osservanza della forma prescritta nonché della sottoscrizione del contratto bancario soltanto da parte del cliente ma non dall’intermediario creditizio (c.d. contratto monofirma). 

1. La forma scritta dei contratti bancari

La legge stabilisce che i contratti bancari «sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente» (art. 117 c. 1 TUB).

Il carattere necessariamente formale dei contratti bancari è finalizzato a tutelare la clientela bancaria, garantendo la completezza dell'informazione loro dovuta in ordine al contenuto delle singole clausole di cui il contratto si compone ( Cass. 1 ottobre 2012 n. 16671 ).

A tale scopo, la forma scritta persegue una triplice funzione:

  • protettiva;
  • informativa (“responsabilizzazione del consenso”) e
  • di certezza dell'atto sottoscritto.

Un esemplare del contratto sottoscritto, comprensivo delle condizioni generali, deve essere consegnato al cliente . Le Sezioni Unite della Cassazione hanno rimarcato la circostanza che, per espressa disposizione normativa, si considerano sullo stesso piano la redazione per iscritto del contratto e la consegna di un suo esemplare al cliente (Cass. SU 23 gennaio 2018 n. 1653 e Cass.  SU 16 gennaio 2018 n. 898). La previsione normativa, verosimilmente finalizzata a garantire al cliente l'acquisizione durevole di informazioni relative al regolamento contrattuale, conferisce concretezza alla disciplina di trasparenza bancaria .

La consegna del contratto è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario.

Anche nell'ambito del credito al consumo, l'art. 125 bis TUB disciplina i requisiti formali e sostanziali del contratto di credito, in un'ottica di tutela del consumatore. In particolare, è stabilito che i contratti di credito siano redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengano in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto deve essere consegnata ai clienti.

L a ripetuta approvazione degli estratti-conto, nei quali siano calcolati interessi in misura ultralegale, non può valere a sanare la mancanza della forma scritta, poiché tale approvazione non è espressione diretta dell'accordo sulla misura degli interessi e non documentata la stipulazione del contratto (tra le tante  Cass. 1 febbraio 2002 n. 1287, Cass. 18 novembre 1994 n. 9791Cass. 6 novembre 1993 n. 11020).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che è ipotizzabile che un contratto bancario possa perfezionarsi mediante scambio di corrispondenza avvenuto via mail (come verificatosi durante il periodo dell'emergenza sanitaria COVID): in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. 14 maggio 2018 n. 11606).

In ambito bancario, ampia diffusione hanno i contratti conclusi con strumenti informatici o telematici, stipulati mediante modalità che garantiscano, rispettivamente, la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento informatico (contratto) e la sua certa riconducibilità a colui che lo ha sottoscritto (firma avanzata, qualificata o digitale; firma SPID). In questi casi, la consegna di copia del contratto può avvenire attraverso lo strumento informatico o telematico impiegato, purché su supporto durevole (in arg. v. le Disposizioni di Banca d'Italia in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: Sez. III, par. 2).

2.  Particolari contratti che possono essere stipulati in altra forma

L'art. 117  c. 2 TUB stabilisce che il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

A tal riguardo e in attuazione di quanto stabilito dall'art. 10 (Forma dei contratti) della Delibera CICR 4 marzo 2003, le Disposizioni di Banca d'Italia in materia di Trasparenza bancaria (Sez. III, par. 2) prevedono che la forma scritta non è obbligatoria per:

  1. le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di contratti redatti per iscritto (l'esenzione dalla forma scritta si ha, ad esempio, per le operazioni regolate in conto corrente; restano comunque soggette all'obbligo di forma scritta le integrazioni di un contratto precedentemente concluso);
  2. le operazioni e i servizi prestati in via occasionale – quali, ad esempio, acquisto e vendita di valuta estera contante, emissione di assegni circolari – purché il valore complessivo della transazione non ecceda 5.000 euro e a condizione che l'intermediario: mantenga evidenza dell'operazione compiuta; consegni o invii tempestivamente al cliente conferma dell'operazione in forma scritta o su altro supporto durevole, indicando il prezzo praticato, le commissioni e le spese addebitate.

I l requisito di forma dei contratti bancari (art. 117 c. 1 TUB) può ritenersi rispettato ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto (ad es. conto corrente) le cui condizioni regolino (normativamente ed economicamente) anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si innesti (ad es. apertura di credito). Dunque, nell'eventualità, il contratto di conto corrente in forma scritta, oltre a indicare il tasso creditore e il tasso debitore “per scoperto o di mora”, dovrà riportare anche, relativamente all'apertura di credito ‘ospitata', il tasso applicabile al fido e l'eventuale tasso per utilizzi eccedenti l'affidamento.

L'intento di agevolare «particolari modalità della contrattazione» non può comportare una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa, che in particolare salvaguardi, tra l'altro, la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato (così come richiesto anche dall'art. 117 c. 4 TUB) (Cass. 23 ottobre 2019 n. 27201Cass. 22 novembre 2017 n. 27836Cass. 25 settembre 2017 n. 22278Cass. 7 aprile 2017 n. 9068Cass. 27 marzo 2017 n. 7763). Operativamente, ciò significa, ad esempio, che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non dovrà, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità (Cass. 15 luglio 2022 n. 22418Cass. 22 novembre 2017 n. 27836Cass. 17 febbraio 2011 n. 3903Cass. 9 luglio 2005 n. 14470).

Invero, il rispetto della forma scritta del contratto prevista dall'art. 117 TUBnon può estendersi sino al punto di pretendere che ogni rapporto bancario debba essere contenuto in un autonomo contratto separatamente sottoscritto. È ben possibile che le parti stipulino un contratto per iscritto e in esso prevedano che alcune o tutte le condizioni in esso pattuite si applichino anche a futuri rapporti contrattuali che tra di esse vengano ad esistere (Cass. 22 novembre 2017 n. 27836Cass. 25 settembre 2017 n. 22278Cass. 27 marzo 2017 n. 7763: è necessaria l'indicazione, nel “contratto madre” pattuito per iscritto, delle condizioni economiche cui sarà assoggettato il “contratto figlio”; Cass. 22 giugno 2023 n. 17982, Cass. 23 ottobre 2019 n. 27201).

Sulla base del principio di diritto predetto, la giurisprudenza di legittimità ha censurato l'indicazione nel contratto di conto corrente delle sole condizioni normative, generali e astratte, del contratto di apertura di credito “ospitato”, senza alcuna ulteriore specificazione della disciplina relativa alla parte economica dell'apertura di credito (Cass. 23 ottobre 2019 n. 27201, Cass. 22 novembre 2017 n. 27836Cass. 25 settembre 2017 n. 22278, Cass. 7 aprile 2017 n. 9068Cass. 27 marzo 2017 n. 7763): dal contratto scritto regolante il rapporto di conto corrente non deriva in maniera automatica la disciplina del contratto di apertura di credito, dal momento che occorre, perché il primo rapporto assuma natura di contratto normativo rispetto al secondo, che siano stabilite la forma necessaria e sufficiente per la genesi di tale ulteriore contratto e la disciplina che regola il medesimo; Cass. 22 giugno 2023 n. 17982).

Ricapitolando, in materia di disciplina della forma dei contratti bancari:

  • l'art. 3 c. 3 L. 154/1992 e, successivamente, l'art. 117 c. 2 TUB, abilita la Banca d'Italia, su conforme delibera del CICR, a stabilire che «particolari contratti » possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta: quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta « in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto » deve essere inteso nel senso che l'intento di agevolare « particolari modalità della contrattazione » non comporta – in una equilibrata visione degli interessi in campo – una «radicale» soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel « contratto madre», delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il « contratto figlio » (Cass. 21 giugno 2022 n. 20069Cass. 5 marzo 2020 n. 6195Cass. 4 dicembre 2019 n. 31651Cass. 23 ottobre 2019 n. 27201Cass. 7 maggio 2019 n. 12015, Cass. 26 giugno 2019 n. 17110 );
  • naturalmente, se il contratto di conto corrente ospitante è nullo per difetto di forma, è nulla anche l'apertura di credito in esso ospitata, con la conseguenza che tutti i versamenti effettuati dal correntista sono da considerarsi pagamenti indebiti e sono immediatamente ripetibili (Cass. 26 giugno 2019 n. 17110: qualora le linee di credito non abbiano una autonoma regolamentazione contrattuale, non possono che a loro volta essere ritenute integralmente nulle qualora il contratto di conto corrente al quale rinviano sia nullo per mancanza di forma scritta; Trib. Lanciano 20 novembre 2014, Trib. Alessandria 31 luglio 2017 ).

3.  Inosservanza della forma scritta

Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo (art. 117 c. 3 TUB); tale  nullità c.d. di protezione può essere fatta valere solo dal cliente o dal giudice: «l e nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice» ( art. 127 c. 2 TUB ).

La forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso - pur presente - non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti. La nullità totale del rapporto derivante dalla mancata osservanza della forma prescritta priva in radice di effetti l'operazione di autonomia privata impostata dai contraenti, determinando conseguenze  restitutorie (calcolando gli interessi al tasso legale dalla data di inizio del rapporto) con riguardo a tutte le prestazioni eseguite da entrambe le parti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (Cass. 26 settembre 2023 n. 27390: la nullità del contatto di finanziamento implica la restituzione degli interessi al tasso legale e non l'applicazione del ‘tasso BOT' ai sensi dell'art. 117 c. 7 TUB; Trib. Roma 3 luglio 2019. In arg., v. anche Collegio di coordinamento ABF n. 3257/2012).

Nel credito ai consumatori, in caso di nullità del contratto per inosservanza della forma scritta, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili (art. 125 bis  c. 9,TUB).

4. Il contratto bancario c.d. monofirma

Il contratto bancario c.d. monofirma riguarda il caso in cui il contratto, di regola predisposto unilateralmente dalla banca, sia stato sottoscritto soltanto da parte del cliente ma non anche dall'intermediario creditizio. Non è, invece, in discussione la necessità della sottoscrizione del cliente, essendo il requisito di forma posto a protezione esclusiva del medesimo: non è nemmeno ipotizzabile, nella fattispecie, un contratto bancario monofirma ( Cass. 27 aprile 2017 n. 10447, Cass. 22 marzo 2013 n. 7283 e Cass. 22 dicembre 2011 n. 28432, Trib. Verbania 19 gennaio 2021 ) .

Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass SU 16 gennaio 2018 n. 898, successivamente ribadita da Cass. SU 23 gennaio 2018 n. 1653), hanno stabilito che il requisito della forma scritta del contratto di investimento non esige, oltre alla sottoscrizione dell'investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell'intermediario.

Cass SU 16 gennaio 2018 n. 898Cass. SU 23 gennaio 2018 n. 1653 - Principio di diritto
«Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58/1998, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti»

Il principio di diritto appena riferito (enunciato, come detto, in materia di contratti di investimento: art. 23 TUF) è pacificamente applicabile anche ai contratti bancari disciplinati dall'art. 117 c. 1 TUB, come attestato dalla Cassazione, secondo cui, in tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117 c. 3 TUB, trattandosi non già di un requisito del contratto ma della prescrizione di un comportamento che la banca (al pari dell'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 58/1998) deve osservare nell'interesse del risparmiatore o correntista, altrimenti conseguendone la sanzione della nullità (nei termini Cass. 29 novembre 2018 n. 30885; conf. Cass. 4 giugno 2018 n. 14243, Cass. 6 giugno 2018 n. 14646Cass. 18 giugno 2018 n. 16070Cass. 21 giugno 2018 n. 16362, Cass. 21 giugno 2018 n. 16406, Cass. 26 giugno 2019 n. 17110, Cass. 10 settembre 2019 n. 22640, Cass. 31 ottobre 2019 n. 28204, Cass. 27 agosto 2020 n. 17951, Cass. 2 aprile 2021 n. 9196).

La nullità per difetto di forma - è argomentato - è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto. Si coglie, quindi, la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato. Il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale), va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità.

Il requisito della forma ai sensi dell' art. 1325 n. 4 c.c. deve essere recepito, nella fattispecie, non in senso strutturale, ma “funzionale”, avuto riguardo alla finalità propria della normativa: ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti.

Come detto, la Suprema Corte ha ribadito in più circostanze (ex multis Cass. 29 novembre 2018 n. 30885Cass. 18 giugno 2018 n. 16070Cass. 6 giugno 2018 n. 14646Cass. 4 giugno 2018 n. 14243) che il predetto principio di diritto è invocabile anche per i contratti bancari, considerato che il comma 1 dell'art. 117 TUB, pone l'obbligo della forma scritta e della consegna di un esemplare al cliente (al pari del citato art. 23 c. 1 TUF), sancendo poi, nel comma 3, la nullità del contratto per difetto di forma scritta (come disposto sempre dal ridetto art. 23 c. 1 TUF) che può essere fatta valere soltanto dal cliente ai sensi del disposto dell'art. 127 c. 2 TUB (esattamente come stabilito dall'art. 23 c. 3 TUF).

La nullità prevista dall'art. 117 TUB per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela esclusiva di quest'ultimo la previsione della consegna del contratto. In tale stato di cose, è lecito concludere – alla luce dell'arresto delle Sezioni Unite sopra ricordato – che il vincolo di forma imposto dal legislatore, nell'ambito di quello che è stato definito come “neoformalismo” o “formalismo negoziale”, vada inteso secondo quella che è la funzione propria della norma (di protezione del cliente) e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità (cfr. Cass. 16 gennaio 2019 n. 898).

In definitiva, il requisito di forma previsto dall'art. 117 c. 1 TUB non ha altro significato che di sanzionare a pena di nullità la mancata attuazione della conoscenza delle clausole contrattuali tramite la stipula per iscritto e la consegna dell'esemplare del contratto; ne deriva che la forma scritta, in tal caso, non è l'essenza del contratto, come nei casi di cui all'art. 1350 c.c. , ma il veicolo attraverso il quale il contraente professionale, adempiendo al proprio obbligo informativo, elimina lo squilibrio esistente in tale materia a favore del cliente (dunque la forma scritta nei contratti bancari svolge una funzione informativa e protettiva del contraente “debole”).

5. Conclusioni

La forma scritta dei contratti bancari è un requisito necessario, imposto dall'articolo 117 c. 1 TUB, al fine di proteggere i clienti e garantire loro informazioni complete sulle clausole contrattuali. La sottoscrizione del contratto deve essere accompagnata dalla consegna di un esemplare dello stesso. Anche l'uso di documenti informatici può soddisfare i requisiti della forma scritta, purché siano rispettati determinati standard.

Esistono casi particolari in cui i contratti possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta (art. 117 c. 2 TUB), ma tale deroga non può compromettere la trasparenza bancaria e la completezza delle informazioni fornite al cliente.

La mancata osservanza della forma scritta determina la nullità del contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente o dal giudice (art. 127 c. 2 TUB). La nullità del contratto per mancanza di forma scritta è finalizzata alla protezione del cliente e alla sua informazione completa sui costi e rischi dei servizi forniti dalla banca.

È valido il contratto bancario c.d. monofirma, ossia il contratto sottoscritto soltanto da parte del cliente ma non dall'intermediario creditizio, il cui consenso può essere desunto da comportamenti concludenti.