La derelizione dei rifiuti da parte del Curatore

La Redazione
17 Aprile 2024

Il Tribunale di Treviso si pronuncia in tema di potere di derelizione del curatore ex art. 213, comma 2, CCII ritenendo che, nel caso di specie, questo sia stato esercitato correttamente e legittimamente, non incontrando limiti dovuti alla natura dei beni interessati.

Il giudizio origina dal reclamo, proposto da una creditrice ammessa al passivo, avverso il provvedimento con cui il Giudice Delegato, in sostituzione dei creditori (art. 140, comma 4, CCII) aveva autorizzatoex art. 213, comma 2, CCII, la derelizione di alcuni beni, in prevalenza rifiuti, inventariati dal Curatore.

Nel reclamo si sostiene che, essendo il Curatore detentore dei beni (vista la loro avvenuta inventariazione) costui sia di conseguenza obbligato a provvedere al relativo smaltimento, secondo il principio “chi inquina paga” alla cui stregua “i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti”. Chiedeva pertanto la revoca/modifica del provvedimento autorizzatorio in quanto illegittimo e comunque nullo e/o annullabile.

Il Tribunale di Treviso ha ritenuto infondato il reclamo proposto e ha affermato quanto segue:

“In base alla lettera e alla ratio dell'art. 213, comma 2, CCII, il potere di derelizione va esercitato secondo il solo criterio della manifesta non convenienza dell'attività di liquidazione. La norma non pone limiti a tale potere in ragione delle caratteristiche dei beni interessati, e il sotteso giudizio di convenienza, secondo la logica della norma in questione, ha come primo referente l'interesse dei creditori”.

Quanto all'avvenuta inventariazione dei beni/rifiuti, il Tribunale ricorda che “l'abbandono può intervenire dopo la formazione dell'inventario, quando il curatore scelga di rinunciare alla liquidazione dei beni inventariati”.

Pertanto, “l'applicazione del principio che correla l'obbligo di ripristino ambientale alla detenzione fondata sull'inventariazione va necessariamente contemperata con l'istituto della derelizione. Il cui effetto è pur sempre unico sia in caso di rinuncia all'acquisizione dei beni, sia in caso di rinuncia alla liquidazione dei beni acquisiti”.