È ammissibile il deposito telematico di un atto che violi le specifiche tecniche DGSIA?
19 Aprile 2024
Parte ricorrente propone ricorso per Cassazione contro la sentenza che dichiarava inammissibile l'appello ex art. 310 c.p.p., deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022 e connesso vizio di motivazione. Ritiene che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto l'atto privo di firma digitale, benché questa fosse visibilmente apposta in calce e datata. L'atto presentava la peculiare caratteristica di consistere in un documento stampato, scannerizzato e firmato digitalmente dal difensore cosicché, pur trattandosi della scansione di un'immagine, la firma digitale ne faceva un nuovo originale telematico. L'appello era stato correttamente predisposto e inviato a mezzo PEC ex art. 24, comma 6-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. L'atto telematico deve essere «sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate» con provvedimento del DGSIA e il d.lgs. n. 150/2022 ha reso tale modalità non più eccezionale, ma la norma, benché non esclusiva, a seguito della modifica degli artt. 582 e 583 c.p.p. e dell'introduzione dell'art. 111-bis c.p.p. Tanto l'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, quanto l'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022, stabiliscono l'inammissibilità dell'impugnazione qualora l'atto sia privo della firma digitale del difensore. Tale mancanza viene equiparata all'assenza totale della firma. L'art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022 prevede anche che, nel caso in cui l'atto depositato abbia ad oggetto un'impugnazione, esso debba essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati e debba contenere la specifica indicazione degli allegati, trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale (comma 3). In data 9 novembre 2020 ha visto la luce anche il provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'indicazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi, le specifiche tecniche relative ai formati e le ulteriori modalità di invio. In particolare, l'art. 3, comma 1 esclude l'invio di scansioni di immagini, anche se sottoscritte digitalmente. Nel caso di specie, la firma digitale è presente, ma il documento è costituito da una scansione di immagini e il provvedimento impugnato fa riferimento alla dicitura «file non firmato» restituita dal sistema Aruba Sign con riguardo a entrambi i formati ammissibili. L'atto viola le specifiche tecniche DGSIA relative al formato degli atti, ma tale violazione non determina l'inammissibilità dell'impugnazione, non costituendo tali specifiche tecniche cause di inammissibilità ex dall'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022. Tuttavia, la firma risulta comunque non apposta per non essere stata rilevata dal sistema, né può essere ipotizzato un qualsiasi errore nella ricezione del file (sez. IV, 25 ottobre 2023, n. 48545). Di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato. Per approfondire: L. Giordano, Impugnazione a mezzo PEC: Le conseguenze della violazione del provvedimento DGSIA sulle specifiche tecniche relative ai formati degli atti, in IUS Processo Telematico. |