Azione di accertamento atipica dinanzi al G.A: limiti all’applicazione in rapporto al principio di sussidiarietà e all’interesse a ricorrere

Redazione Scientifica Processo amministrativo
24 Aprile 2024

L'azione di accertamento, sussidiaria e non autonoma, è ammissibile solo se è necessaria a colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate dall'ordinamento.

L'esperibilità dell' azione di accertamento atipica nel processo amministrativo è soggetta a due presupposti, quali quello dell' interesse a ricorrere e quello della sussidiarietà.

In ragione della natura soggettiva del processo amministrativo, occorre che l'azione di accertamento.

risponda ad un interesse idoneo a fornire un vantaggio concreto, attuale ed effettivo alla parte, per cui una statuizione di mero accertamento, finalizzata alla sola attestazione di ciò che è legittimo o ciò che non lo è, non potrà trovare accoglimento.

Con riferimento al secondo requisito, l'azione di accertamento ha natura di rimedio residuale , per cui potrà essere esperita solo qualora non vi sia un altro rimedio tipizzato dall'ordinamento.

Pertanto, ogni volta che sussiste una forma tipica di tutela, anche se in concreto non più azionabile per decorso dei termini o per assenza dei presupposti o per altra ragione, l'azione di mero accertamento è preclusa con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda da parte del giudice adito.