Notifica per pubblici proclami: per ottenerne l’autorizzazione incombe sul ricorrente un onere probatorio minimo

Redazione Scientifica Processo amministrativo
24 Aprile 2024

L'onere probatorio minimo, secondo un criterio di normalità e buona fede, ai fini della concessione dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami consiste nel dimostrare di essersi attivato per ottenere l'indirizzo di almeno uno dei partecipanti inseriti in graduatoria.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso proposto avverso il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per la riforma della sentenza in forma semplificata del TAR per il Lazio, evidenziando in via preliminare la sussistenza dei presupposti per la definizione dell'appello con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 38, 60 e 74 c.p.a., considerata l'integrità del contraddittorio, la completezza dell'istruttoria e il rituale avviso dato ai difensori delle parti presenti.

Il TAR con la sentenza impugnata dichiarava inammissibili i motivi aggiunti proposti  in primo grado dall'appellante, avverso la graduatoria finale del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di allievi carabinieri in ferma quadriennale, perché non erano stati notificati ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. ad almeno un controinteressato; inoltre, il TAR aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso principale, avverso il giudizio di inidoneità reso dalla Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici dei candidati al concorso.

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale contestando la mancata concessione dell'autorizzazione per la notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., del ricorso introduttivo, e proponeva i motivi di censura già sollevati in primo grado, ma non esaminati, relativi al comportamento contraddittorio del Tribunale che dichiarava inammissibili i motivi aggiunti e improcedibile il ricorso introduttivo di primo grado, nonostante avesse disposto una verificazione.

Il Collegio ha evidenziato che, nel caso di specie, non risulta che, per la concessione dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami richiesta in primo grado, nell'atto di motivi aggiunti, il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio minimo per l'individuare l'indirizzo di almeno un controinteressato, secondo il criterio di normalità e buona fede.

In particolare, il Collegio sottolinea che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo di essersi attivato per procurarsi l'indirizzo di almeno uno dei candidati partecipanti collocati in graduatoria.

Sul punto ha richiamato l'insegnamento reso con la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, 1° febbraio 2024, n. 1047, secondo la quale il notificante deve informare la sua condotta all'ordinaria diligenza, volta ad ottenere la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, da valutare in base a parametri di normalità e buona fede; tale comportamento diligente sebbene non deve tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa dimostrarsi in astratto idonea a conseguire le informazioni necessarie per eseguire la notifica, con aggravio di spese e di lunghe attese, lo esime, tuttavia, dal compiere alcuna ricerca.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello.