Conflitto di giurisdizione: il riparto di competenza in caso di domanda di condanna degli amministratori comunali ed in via subordinata del comune stesso

Redazione Scientifica Processo amministrativo
24 Aprile 2024

Sussiste la giurisdizione del G.O. sulla domanda per la condanna di persone fisiche amministratori e funzionari del comune a corrispondere il prezzo convenuto nel contratto e sulla domanda di condanna del comune per ingiustificato arricchimento o a titolo risarcitorio.

La controversia in esame veniva promossa da una società, concessionaria della costruzione e gestione dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale, che, in via principale, conveniva le persone fisiche degli amministratori e funzionari di un comune siciliano per ottenere da queste il pagamento dell'importo corrispondente al prezzo di stima del predetto impianto di illuminazione.

La Giunta municipale deliberava l'esercizio del diritto di riserva sull'impianto elettrico del cimitero, stabilito nel contratto in favore dell'ente locale e il suo acquisto, senza indicare i mezzi per sostenere il relativo impegno di spesa. L'impianto veniva consegnato al Comune e il Consiglio comunale deliberava di prevedere l'assunzione di un mutuo, ma non veniva corrisposto alcun pagamento. La concessionaria ricorreva al Tribunale per ingiungere al comune il pagamento del corrispettivo.

Il Tribunale respingeva il ricorso, per l'inesistenza sia di un impegno di spesa registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, sia dell'attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. Quindi, il Tribunale, in assenza dell'indicazione dei mezzi finanziari di spesa, affermava che, ai sensi dell'art. 191, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, il rapporto obbligatorio si fosse instaurato tra il privato fornitore e l'amministratore finanziario o il dipendente che avevano consentito la fornitura.

La società concessionaria conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale tutte le persone fisiche, amministratori e funzionari del comune per la condanna a corrispondere il prezzo dell'impianto di illuminazione e in via subordinata per la condanna del comune.

Il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O. e affermava la sussistenza della giurisdizione amministrativa, così che la ricorrente riproponeva le domande formulate al G.O., avanti il TAR per la Sicilia per chiedere:

a) la condanna di tutte le persone fisiche convenute a corrispondere il prezzo di stima dell'impianto di illuminazione votiva;

b) in via surrogatoria delle persone fisiche convenute la condanna del Comune a pagare, a titolo di ingiustificato arricchimento, il corrispettivo per l'acquisito dell'impianto cimiteriale;

c) in via subordinata, se non si fosse verificato l'effetto traslativo della proprietà dell'impianto, la condanna del comune alla sua restituzione e al risarcimento dei danni  da parte di  tutti i convenuti in solido.

Il Comune chiedeva il rigetto del ricorso, assumendo che ai sensi dell'art. 191 TUEL, ai fini della controprestazione, il rapporto obbligatorio non sussisteva con la ricorrente, ma solo tra il privato fornitore e gli amministratori dell'ente locale.

In via preliminare, il Collegio ha esaminato la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulle domande proposte.

In proposito, il Collegio ha rilevato che la ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione sul rapporto concessorio o la sua cessazione e, neppure, sulla legittimità delle deliberazioni della Giunta o del Consiglio comunale.

In particolare, il Collegio ha affermato che la domanda proposta dalla ricorrente nei confronti delle persone fisiche, ritenute contrattualmente obbligate, ai sensi dell'art. 191 TUEL, non rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., perché riguarda la pretesa del privato nei confronti di un altro privato non coinvolto nel rapporto concessorio; non sussiste l'esercizio di poteri discrezionali del comune a fronte di posizioni di interesse legittimo conoscibili dal G.A.

Nello specifico, il Collegio ha ritenuto che riguardo alla domanda di corresponsione del credito sorto nei confronti dei funzionari e amministratori convenuti, ai sensi dell'art. 191 TUEL, la ricorrente fosse titolare di una posizione di diritto soggettivo; allo stesso modo sulla domanda di ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., proposta avverso il Comune, in via surrogatoria delle persone fisiche, la giurisdizione spetta al G.O., trattandosi di un istituto civilistico che determina situazioni di diritto soggettivo perfetto, anche quando sia parte una P.A.

Inoltre, ad avviso del Collegio, non rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. neppure la domanda di condanna del comune al pagamento del prezzo dell'impianto, perché il comune concedente non ha mai contestato l'an o il quantum della pretesa del concessionario, ma, piuttosto, la controversia, si limita alla individuazione del soggetto obbligato a corrispondere il pagamento dell'impianto, ossia gli amministratori o il comune.

Invece sulla domanda di restituzione dell'impianto da parte del Comune e di risarcimento del danno proposta in via subordinata, il Collegio ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a., e ha sospeso il giudizio in attesa della decisione sul regolamento di giurisdizione proposto, in quanto devono essere scrutinate prima le domande principali.

Pertanto, il TAR per la Sicilia ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a, e ha disposto la rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte Cassazione per la conseguente decisione, affinché la Corte indichi il giudice munito di giurisdizione.