Concessioni autostradali: adeguamento del tariffario anche durante il periodo di proroga della concessione

24 Aprile 2024

Le regole della convenzione trovano applicazione, in regime di proroga, anche per quel che attiene l'aggiornamento delle tariffe del pedaggio autostradale, in assenza di apposita previsione derogatoria.

La società ricorrente, concessionaria di una rete autostradale, ha impugnato il provvedimento ministeriale con il quale non veniva applicato l'aumento annuale delle tariffe del pedaggio, successivamente al periodo di proroga della concessione. La questione giuridica che viene in rilievo, pertanto, riguarda l'estensione (o meno) del meccanismo di adeguamento tariffario nel periodo di proroga.

Il Collegio adito, richiamando un proprio precedente conforme in un caso del tutto analogo (TAR Lazio, sez. IV, 31 gennaio 2022, n. 1135), ritiene che detto adeguamento tariffario vada riconosciuto al concessionario poiché, in assenza di apposita previsione derogatoria, deve ritenersi che le regole della convenzione debbano trovare applicazione, in regime di proroga, anche per quel che attiene l'aggiornamento tariffario; e ciò anche al fine di evitare un'iniqua alterazione del rapporto tra le parti, in cui il concessionario sarebbe obbligato a proseguire la gestione oltre la sua scadenza, dovendo però rinunciare all'adeguamento tariffario previsto, dalla convenzione stessa, in suo favore.

Inoltre, il dato letterale della convenzione, nel caso di specie, impone di ritenere che rimanga immutata sia la fonte regolativa del rapporto (che resta la convenzione originaria anche per il periodo successivo all'originaria scadenza), sia la qualificazione formale del titolare della gestione (che resta infatti definito come “concessionario”).

Diversamente opinando, infatti, il concessionario in proroga sarebbe obbligato a svolgere le medesime funzioni che spetterebbero al nuovo gestore, ma percependo un corrispettivo minorato rispetto a quello che spetterebbe ad un nuovo gestore.