Offerte anomale: la previsione di oneri di sicurezza in misura inferiore a quelli della tabella ministeriale non vizia la valutazione di congruità operata dal RUP

24 Aprile 2024

Il solo fatto che gli oneri di sicurezza indicati dall'aggiudicataria siano asseritamente inferiori alla somma prevista dalla tabella ministeriale per ogni lavoratore, non può costituire, di per sé, un vizio della valutazione di congruità compiuta dal RUP.

La controversia riguarda una procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata banditi da una Procura della Repubblica. La società ricorrente deduce che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere estromessa dalla procedura di gara, in quanto avrebbe indicato nell'offerta economica un importo degli oneri di sicurezza inferiore a quello minimo disposto dalle tabelle ministeriali di riferimento di cui al D.M. 21 marzo 2016.

Il Collegio rileva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, la congruità degli oneri per la sicurezza interna non può essere ricavata, in modo automatico, dalle tabelle ministeriali, perché queste non costituiscono un parametro uniforme valido per ciascun operatore economico del settore (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2020, n. 4308). Inoltre, i valori minimi degli oneri di sicurezza indicati nelle tabelle ministeriali non rilevano in sé, perché non rientrano fra i minimi salariali di cui all'art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016; tali valori minimi assumono, più propriamente, significato nel quadro della complessiva verifica della congruità degli stessi ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016 (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2021 n. 1571id. 25 luglio 2023, n. 7289).

Inoltre, sempre la giurisprudenza ha ritenuto che l'eventuale sottostima degli oneri di sicurezza possa trovare compensazione anche in altre voci di costo di cui l'offerta si compone, purché questa sia nel suo complesso sostenibile (Cons. Stato, n. 4308/2020 cit., nonché TAR Napoli, sez. I, 28 settembre 2021, n. 6071; TAR Ancona, sez. I, 5 maggio 2021, n. 387).

Applicando tali principi al caso di specie, il solo fatto che gli oneri di sicurezza indicati dall'aggiudicataria fossero (in tesi) inferiori alla somma prevista dalla tabella ministeriale, non può costituire, di per sé, un vizio della valutazione di congruità compiuta dal RUP, anche alla luce del fatto che l'aggiudicataria, nel fornire le proprie giustificazioni in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, abbia chiarito che all'interno della somma indicata alla voce “Oneri di sicurezza” non sono stati inseriti taluni costi che, invece, la tabella ministeriale ricomprende (in particolare, sia il costo dei dispositivi di protezione individuale, sia quello delle radio ricetrasmittenti, che sono stati inseriti dall'aggiudicataria all'interno della voce “Spese di gestione”, in quanto si tratta di attrezzatture già presenti tra le proprie dotazioni aziendali, che sono fornite al personale indipendentemente dalla specifica commessa).

Alla luce di tali circostanze, il Collegio ritiene che la valutazione di congruità degli oneri di sicurezza formulata dal RUP non appaia manifestamente irragionevole o illogica, poiché talune voci di costo risultano giustificate dalle convenzioni stipulate dall'aggiudicataria con società terze e le altre sono, comunque, ricomprese in differenti voci dell'offerta economica.

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