Apertura di credito in conto corrente: chiarimenti sulla forma del contratto

La Redazione
26 Aprile 2024

In merito alla forma dei contratti bancari, la legge prevede che essi debbano essere stipulati per iscritto a pena di nullità (art. 117 c. 1 TUB). Vi è tuttavia qualche eccezione, come chiarisce la Suprema Corte nella sentenza in oggetto. Per un approfondimento ulteriore sulla forma dei contratti bancari si può consultare qui il focus I requisiti di forma dei contratti bancari a firma dell'Avv. Fabio Fiorucci.

Il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non richiede la stipula per iscritto a pena di nullità. 

La Cassazione ha ribadito, infatti, che «perché vi sia apertura di credito in conto corrente, rileva la pattuizione - generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per facta concludentia - di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive». In altri termini - continua la Cassazione - è vero che la legge prevede che i contratti bancari (e, quindi, l'apertura di credito) siano stipulati in forma scritta (art. 117 c. 1 TUB).

Tuttavia, la legge stabilisce anche che il CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) possa prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma (art. 117 c. 2 TUB). Di conseguenza, il Comitato interministeriale ha il potere di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi.

Tali disposizioni costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimità non è esclusa dalla mancata indicazione delle «motivate ragioni tecniche» della deroga. Tale onere di motivazione deve, infatti, ritenersi adempiuto mediante l'indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi già individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto.

Sono da ritenersi, pertanto, legittime le disposizioni (emanate dal CICR) in forza delle quali il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto, a pena di nullità.

Tale principio - ribadisce la Cassazione - deve essere inteso nel senso che l'intento di agevolare «particolari modalità della contrattazione» non comporta – in una equilibrata visione degli interessi in campo – una «radicale» soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione delle condizioni economiche del contratto ospitato (in tal senso anche Cass. 22 novembre 2017 n. 27836).