Corte dei conti: nuove regole tecnico-operative in materia di fascicolo digitale e deposito di atti

La Redazione
24 Aprile 2024

Con tale decreto, datato 15 aprile 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 2024, vengono definite le modalità di deposito degli atti introduttivi e successivi per la formazione del fascicolo digitale.

Con decreto datato 15 aprile 2024, il Presidente della Corte dei conti stabilisce le nuove regole tecnico-operative in materia di fascicolo digitale e deposito di atti e documenti nei giudizi innanzi alla stessa Corte.

In particolare, l'art. 1 sostituisce l'art. 4 del decreto presidenziale 24 maggio 2022, n.  126 dedicato al fascicolo digitale, stabilendo che i fascicoli istruttori della Procura generale e delle Procure regionali siano formati digitalmente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, salvo diversa indicazione del magistrato titolare relativamente ai singoli atti, documenti e fascicoli.

I fascicoli processuali devono essere formati integralmente in digitale e il deposito in formato analogico è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge. In questo caso e ai fini dell'inserimento nel fascicolo digitale, la segreteria competente provvede alla conversione dei documenti cartacei in digitale.

Salvo quanto previsto dal decreto medesimo, i formati degli atti, dei documenti e delle copie digitali di documenti analogici allegati, nonché le relative modalità di deposito sono stabiliti dalle istruzioni tecnico-operative di cui all'art. 14.

I provvedimenti del giudice sono redatti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale. Ove ciò non sia possibile, si procederà in modalità analogica e la relativa copia conforme dovrà essere inserita nel fascicolo digitale.

L'art. 2 riformula l'art. 6 del decreto medesimo, in merito al deposito degli atti processuali introduttivi e dei relativi allegati, stabilendo che esso debba essere effettuato, previa autenticazione, mediante il caricamento nell'apposita area di upload (DAeD) dei file, firmati digitalmente, nei formati indicati nelle istruzioni tecnico-operative di cui all'art. 14.

Il sistema registra data e orario delle operazioni di download e gli atti si considerano depositati presso gli uffici di segreteria nel giorno di completamento dell'upload, purché la relativa ricevuta sia generata dal sistema entro le ore 23,59'59'' di una giornata di apertura al pubblico degli uffici medesimi. In caso di upload avvenuto nel corso di un giorno di chiusura al pubblico, il deposito si considera avvenuto il primo giorno lavorativo seguente.

L'ufficio di segreteria presso cui si effettua il deposito accerta l'assenza di anomalie e, in caso di loro riscontro, o in caso di deposito erroneo di altri atti e documenti, rifiuta il deposito, producendo un avviso con invito alla regolarizzazione.

In caso di mancata corrispondenza della PEC indicata nell'atto introduttivo con quella indicata in fase di upload o in presenza di irregolarità fiscali, la segreteria accetta il deposito con osservazioni e ne dà avviso nell'apposita area di upload. Il fascicolo digitale viene comunque formato e il sistema genera il numero di registro.

Il rifiuto del deposito da parte dell'ufficio di segreteria non ne impedisce la successiva regolarizzazione.

Il deposito di ulteriori atti e relativi allegati per giudizi già iscritti a ruolo segue il medesimo iter degli atti introduttivi del giudizio (art. 6-bis). Nei periodi di indisponibilità del servizio sarà consentito il deposito a mezzo PEC.  

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