Deposito della consulenza tecnica: disciplina per termini processuali e formato degli atti

24 Aprile 2024

Il quesito in oggetto è duplice: quali sanzioni processuali derivano dall'omesso deposito della consulenza tecnica nel termine di sette giorni prima dell'udienza?

E la relazione di consulenza e gli eventuali allegati si possono depositare in formato cartaceo?

Le due domande sono strettamente correlate, e derivano entrambe dalle novità introdotte con la riforma Cartabia.

Andiamo subito a vedere quali sono le norme processuali di riferimento.

Occorre intanto prendere in considerazione la nuova versione dell'art. 501 c.p.p., il cui comma 1-ter è stato per l'appunto inserito nel testo originario dell'articolo dal d.lgs. 150/2022.

Esso prevede che, se una parte ha chiesto l'esame di un consulente tecnico, dovrà depositare in cancelleria la relazione almeno sette giorni prima dell'udienza fissata per l'assunzione della prova. Chiarissima la ratio: evitare che gli attori processuali diversi da quello che ha chiesto e ottenuto l'ammissione dell'esame del consulente partecipino all'udienza senza aver preso conoscenza del contenuto della eventuale relazione di consulenza. La norma, però, non contiene sanzioni processuali: quindi la risposta al primo interrogativo è che, se la parte omettesse di depositare la relazione nel termine indicato (o la depositasse fuori termine), non ne deriverebbe alcuna decadenza o inutilizzabilità.

Riteniamo, semmai, che il mancato rispetto dell'art. 501, comma 1-ter c.p.p. possa al più comportare un rinvio dell'udienza calendata per l'esame del consulente, allo scopo di consentire alla parte che ne ha chiesto l'esame di rispettare il termine dilatorio impostogli dalla norma di nuovo conio.

Altro profilo è, invece, quello della modalità con cui procedere al deposito della relazione: a questo proposito dobbiamo richiamare il principio generale introdotto dalla riforma, secondo il quale la forma degli atti è quella informatica e il deposito degli stessi deve avvenire telematicamente.

Le norme di riferimento, a tal riguardo, sono gli artt. 111 e 111-bis c.p.p. In particolare, quest'ultimo afferma che, salvo il caso del malfunzionamento certificato del sistema informatico, il deposito di atti, richieste, documenti e memorie deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, a meno che – come asserisce il comma 3 – non si tratti di atti o documenti che per loro natura o specifiche esigenze processuali non possono acquisirsi in copia informatica. La relazione di consulenza tecnica e gli allegati, solitamente, non rientrano però in tale eccezione.

Il generale obbligo di depositare ogni documento per via telematica, comunque, deve essere coordinato con il recente intervento normativo contenuto nel d.m. 217/2023, che, com'è noto, con diverse tempistiche e comunque fino al dicembre 2024 consente il deposito degli atti anche con modalità non telematica, ossia in formato cartaceo oppure come allegati a un messaggio di posta elettronica certificata.

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