Il contenuto dei contratti bancari

29 Aprile 2024

In riferimento al contenuto dei contratti bancari, l'analisi della normativa primaria e regolamentare di settore evidenzia l'importanza della trasparenza e della specificità nella pattuizione dei tassi d'interesse. La chiarezza contrattuale è essenziale per consentire alla clientela bancaria di comprendere appieno le implicazioni finanziarie (costi e rischi) del contratto. Il contributo illustra - in un’ottica pratico-professionale - il contenuto dei contratti bancari, soffermandosi, in particolare, sulle corrette modalità di pattuizione degli interessi, operando un focus di orientamenti giurisprudenziali di legittimità.

1. Contenuto dei contratti bancari in generale

I contratti bancari devono indicare «il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora» (art. 117 c. 4 TUB). Tale prescrizione è finalizzata a porre il soggetto finanziato nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto di finanziamento programma ( Cass. 17 aprile 2020 n. 7896 ).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il criterio di chiarezza, trasparenza e comprensibilità a cui necessariamente deve essere informata la redazione delle clausole contrattuali deve essere inteso in maniera estensiva, tale, cioè, da non agire solo sul piano meramente formale e lessicale, ma anche sul piano informativo.

In questo modo le clausole, in correlazione tra loro, devono consentire al consumatore di comprendere e valutare, sulla base di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze che scaturiscono nei suoi confronti dall'adesione al contratto, anche sul piano economico; più in particolare ciò presuppone che, nel caso dei contratti di credito, essi debbano essere formulati in maniera sufficientemente chiara da consentire alla clientela bancaria di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa ( Cass. 31 agosto 2021 n. 23655Cass. 13 maggio 2021 n. 12889) .

Secondo la Corte di giustizia della Unione Europea, il requisito di trasparenza (ossia di chiarezza e comprensibilità) deve essere inteso in modo estensivo, «vale a dire nel senso che impone non solo che la clausola di cui trattasi sia intelligibile per il consumatore sul piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia posto in condizione di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano» (cfr. C.Giust. UE 3 marzo 2020, Gomes del Moral Guasch, C-125/18, C.Giust. 3 ottobre 2019, Kiss vs CIB Bank Zrt, C-612/17, C.Giust. 9 luglio 2015, Bucura, C-348/14, in curia.europa.eu).

La Banca d'Italia ( Provvedimento 29 luglio 2009 e successive modifiche: “Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”), ha specificato che nei contratti devono essere indicate, oltre alle commissioni spettanti all'intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni periodiche alla clientela.

Il contratto deve riportare tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto.

Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, devono essere riportati il valore del parametro al momento della conclusione del contratto e le modalità di rilevazione dell'andamento di tale valore nel corso del rapporto. Se alcuni degli elementi che concorrono a determinare il costo complessivo dell'operazione dipendono dalla quotazione di titoli o dall'andamento di valute ad una data futura ovvero non sono comunque individuati al momento della redazione del contratto, il contratto stesso deve indicare in ogni caso gli elementi per determinare le suddette componenti di costo.

La facoltà di modificare unilateralmente il contratto deve essere anch'essa convenuta secondo quanto previsto dall'art. 118 TUB.

L'art. 117 c. 8 TUB stabilisce, altresì, che la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

La norma ha lo scopo a prevenire, tramite l'inserimento di clausole standard, l'utilizzazione da parte delle banche di schemi contrattuali di difficile lettura o interpretazione da parte del cliente ovvero recanti clausole onerose o eccessivamente vessatorie ( Cass. 28 novembre 2013 n. 26672 ).

Nello specifico ambito del credito al consumo, l'art. 125 bis TUB disciplina i requisiti formali e sostanziali del contratto di credito, in un'ottica di tutela del consumatore.

In particolare, a livello contenutistico, l'art. 125 bis c. 8 TUB prevede che il contratto di credito ai consumatori deve contenere, a pena di nullità, le informazioni essenziali sul tipo di contratto, le parti del contratto, l'importo totale del finanziamento, le condizioni di prelievo e di rimborso. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali (art. 125 bis c. 5 TUB). Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124 TUB; la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto (art. 125 bis c. 6, TUB). Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali, il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese (art. 125 bis c. 7, TUB).

2. La pattuizione del tasso di interesse

Come noto, la produzione degli interessi è giustificata quale corrispettivo per il vantaggio tratto dal godimento di un capitale dovuto dal debitore pecuniario (la Cassazione ha chiarito che «l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta», cfr. Cass. 4 novembre 2021 n. 31615, Cass. 17 ottobre 2019 n. 26286).

Al pari di quanto stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c. («Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto»), l'art. 117 c. 4 TUB richiede l'indicazione nel contratto stipulato in forma scritta del tasso di interesse praticato.

Per la costituzione dell'obbligo di corrispondere interessi in misura superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale) è dunque necessaria la forma scritta ad substantiam, la cui mancanza comporta la nullità della clausola stessa (Cass. 7 marzo 2017 n. 5609: affinché una convenzione relativa agli interessi ultralegali sia validamente stipulata, deve avere forma scritta e contenere l'indicazione della percentuale del tasso di interesse in ragione di un periodo predeterminato, ai sensi dell'art. 1284 c. 3 c.c., che è norma imperativa. Tale condizione può dirsi soddisfatta solo quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante; Cass. 20 maggio 2016 n. 10516, Cass. 11 febbraio 2014 n. 3017).

Pacificamente esclusa è la riconducibilità della clausola in materia di interessi ultralegali nel novero di quelle oggetto di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c., ove inserita in un contratto per adesione (anche attesa la tassatività dell'elencazione recata dal predetto articolo) (Cass. 27 aprile 2006 n. 9646, Cass. 23 novembre 2001 n. 14912, Cass. 25 agosto 1992 n. 9839).

Essendo l'atto scritto - approvato da entrambi i contraenti (Cass. 15 giugno 2022 n. 19298, Cass. 11 febbraio 2014 n. 3017) - concernente la stipulazione degli interessi in misura ultralegale costitutivo del relativo rapporto obbligatorio ai sensi dell'art. 1284 c.c., è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento (dichiarativo) del tasso di interesse che il debitore faccia ex post (Cass. 11 gennaio 2006 n. 266: l'eventuale richiamo alla clausola contenente la pattuizione di interessi in misura ultralegale in altro documento successivo equivale ad un riconoscimento di debito, e come tale è inidoneo a porre tale obbligo a carico del debitore, in quanto l'atto scritto concernente la pattuizione degli interessi ha natura costitutiva e non dichiarativa; Cass. 15 giugno 2022 n. 19298, Cass. 20 maggio 2016 n. 10516).

È escluso che la pattuizione degli interessi ultralegali possa concretizzarsi mediante comportamenti concludenti (Cass. 11 febbraio 2014 n. 3017) o che la loro mancata pattuizione in forma scritta possa essere convalidata a posteriori.

Deve altresì ritenersi che il pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto dai contraenti non integri il pagamento di una obbligazione naturale ai sensi dell'art. 2034 c.c.

3. L'approvazione degli estratti conto

Sulla base dei rilievi che precedono, il requisito della forma scritta pattizia (art. 117 c. 4 TUB) non è, pertanto, rispettato dalla comunicazione al correntista delle variazioni alle condizioni applicate ai rapporti e servizi bancari a mezzo dell'invio degli estratti conto - predisposti unilateralmente e a posteriori dalla banca -, la cui mancata contestazione, per giurisprudenza più che consolidata ( Cass. 26 maggio 2011 n. 11626, Cass. 29 luglio 2009 n. 17679, Cass. 26 luglio 2001 n. 10186, Cass. 25 luglio 2001 n. 10129 ), si limita a rendere inoppugnabili gli addebiti solo dal punto di vista contabile ( Cass. 8 maggio 2008 n. 11466: ai fini della validità di una pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale è irrilevante la circostanza che negli estratti conto, periodicamente inviati dalla banca al debitore e non contestati, siano precisate le somme addebitate a titolo di interessi, superiori al tasso legale sulle somme utilizzate dal cliente con l'apertura di credito. L'atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale, infatti, è costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a norma dell'art. 1284 c.c., e, pertanto, è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso fa il debitore ex post; Cass. 20 ottobre 2003 n. 15643 ).

L'estratto conto, infatti, è un documento che ha il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso ( Cass. 1 febbraio 2002 n. 1287 ) . La sua approvazione non può valere a sanare la mancanza della forma scritta del contratto ( Cass. 18 novembre 2011 n. 9791Cass. 1 febbraio 2002 n. 1287/2002 ) , così come la mancata contestazione dell'estratto conto non è idonea a sanare gli effetti di clausole nulle ( Cass. n. 17679/2009 ) . In altri termini, l'unilaterale comunicazione del tasso di interesse non può supplire al difetto originario di valido accordo scritto ( ad substantiam ) ai sensi dell' art. 1284 c. 3 c.c. ( Cass. 20 maggio 2016 n. 10516, Cass. 14 febbraio 2011 n. 3574, Cass. 25 novembre 2010 n. 23971, Cass. 29 luglio 2009 n. 17679, Cass. 19 marzo 2007 n. 6514 ).

Ricapitolando:
«del tutto inconferente è la comunicazione delle variazioni del tasso con gli estratti del conto corrente, giacché la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere individuato successivamente (Cass. 23 giugno 1998 n. 6247), tanto più quando non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portata alla conoscenza dell'altra, attraverso documenti che hanno il fine esclusivo di fornire la informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso» ( Cass. 1 febbraio 2002 n. 1287, Cass. 2 ottobre 2003 n. 14684 ).

La necessità che il tasso di interesse praticato sia prestabilito ex ante dalle parti in contratto palesa dunque l'inadeguatezza dell'estratto conto – predisposto unilateralmente dalla banca ex post rispetto all'interesse già applicato – a contenere proposte contrattuali (il tasso di interesse) o a sanare gli effetti di clausole nulle.

4. La convenzione relativa agli interessi: rilievi operativi

L'elaborazione giurisprudenziale di legittimità (Cass. 27 dicembre 2023 n. 36026Cass. 24 maggio 2018 n. 12967, Cass. 30 ottobre 2015 n. 22179 ) ha stabilito che in tema di contratto di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c. 3 c.c. (norma imperativa), la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione.

Anche riguardo al contratto di conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come, ad es., i c.d. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione .

Il precetto dell'art. 1284 c. 3 c.c., a voce del quale «gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto», è rispettato laddove la determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali avvenga anche per relationem , a condizione però che la relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta definizione del saggio di interesse (Cass. 24 maggio 2018 n. 12967Cass. 30 ottobre 2015 n. 22179, Cass. 27 novembre 2014 n. 25205Cass. 29 gennaio 2013 n. 2072 ) .

La Cassazione ha ribadito in più occasioni che il tasso di interesse può essere determinato per relationem , con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultino essere sottratti all'unilaterale determinazione della banca: «i l requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284 u.c. c.c.), in effetti, non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, contenuto nell'art. 1349 c.c., anche per relationem, attraverso cioè il richiamo - operato per iscritto - a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità» (nei termini Cass. 29 settembre 2020 n. 20555;  conf. Cass. 17 aprile 2020 n. 7896, Cass. 26 giugno 2019 n. 17110,  Cass. 25 giugno 2019 n. 16907Cass. 13 maggio 2021 n. 12889Cass. 13 febbraio 2024 n. 3930 ).

Sulla base di questi presupposti, sono stati censurati i rinvii contrattuali al « top rate di volta in volta vigente» o agli «interessi attivi bancari», poiché riferimenti indeterminati e unilateralmente predeterminati (Cass. 26 giugno 2019 n. 17110Cass. 19 maggio 2010 n. 12276 ). Una parte della giurisprudenza di merito ha censurato la pattuizione del saggio di interesse operata attraverso il riferimento ad un generico “prime rate ABI”, la cui determinazione è affidata all'unilaterale apprezzamento di un organismo di categoria che rappresenta solo una delle due parti contrattuali (App. Bari 15 ottobre 2020). Di diverso tenore sono le conclusioni della Cassazione: una clausola che faccia riferimento al “prime rate ABI” per la determinazione del tasso di interessi non può, in quanto tale, considerarsi nulla, perché quel criterio, essendo rilevato e reso noto anche da informatori economici ("ilSole24ore"), è di sicuro determinabile attraverso, per l'appunto, quelle rilevazioni ( Cass. 4 gennaio 2022 n. 96 ).

In tema di contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al principio della determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. ( Cass. 27 dicembre 2023 n. 36026 ).

Relativamente alla clausola di determinazione degli interessi, la giurisprudenza di legittimità ha altresì chiarito che non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione, così argomentando: «la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo materiale; dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto, sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria). Pertanto, non prospettata in concreto – e, per la verità, di difficile prospettazione anche in astratto – alcuna nemmeno potenziale situazione di squilibrio originario del sinallagma o di vizio di formazione del consenso, né un materiale assoluto impedimento all'esercizio della facoltà di verifica della correttezza del rilievo degli elementi e di applicazione dei parametri, l'accettazione degli uni e degli altri – sebbene non di agevole reperibilità o disponibilità per l'uomo comune – deve ritenersi idoneamente operata dai mutuatari, quale corrispondente ad una valutazione complessiva di convenienza dell'autoregolamentazione degli interessi in cui il mutuo si traduceva» (così Cass. 19 febbraio 2014 n. 3968; conf. Cass. 27 novembre 2014 n. 25205Cass. 25 giugno 2019 n. 16907, Cass. 26 giugno 2020 n. 12922, Cass. 27 dicembre 2023 n. 36026).

Appare evidente che tale impostazione presuppone comunque che il contratto di finanziamento consenta l'individuazione degli interessi mediante criteri che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, risultino essere sottratti all'unilaterale determinazione della banca.

Sono nulle, infine, e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati nei fogli informativi e nei documenti di sintesi (art. 117 c. 6 TUB e Disposizioni Trasparenza bancaria Bankitalia).

5.  Conseguenze dell'omessa o inesatta pattuizione di interessi, prezzi e condizioni

Come appena visto, a norma dell'art. 117 TUB, i contratti devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora (comma 4); sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati (comma 6).

In caso di inosservanza delle predette disposizioni, il l'art. 117 c. 7 TUB stabilisce testualmente che si applicano:

a ) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

Più in dettaglio, il congegno integrativo previsto dall'art. 117 c. 7 TUB, collegando il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti, «rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive», deve essere inteso nel senso dell'applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), derivanti cioè da operazioni attive, ed il tasso massimo ai saldi creditori (avere), derivanti invece dalle operazioni passive.

La distinzione tra operazioni attive a passive va poi senz'altro effettuata sulla base delle comuni regole di tecnica bancaria, secondo cui:

a) sono operazioni passive quelle di raccolta fondi, con cui la banca si procura i mezzi necessari alla sua funzione di intermediazione creditizia, così divenendo debitrice verso coloro che le forniscono i mezzi; esse determinano il sorgere di costi costituiti da interessi passivi;

b) sono operazioni attive quelle di impiego fondi, con cui la banca utilizza i mezzi in suo possesso, divenendo creditrice verso i destinatari dei fondi; esse determinano il sorgere di ricavi, costituiti da interessi e commissioni attive (Cass. 22 giugno 2023 n. 17982Cass. 24 dicembre 2020 n. 29576).

L'art. 117 c. 7 TUB ha chiara portata sanzionatoria; quindi non ne è consentita l'interpretazione estensiva e la sua applicazione resta circoscritta ai casi specificamente indicati (Cass. 18 giugno 2020 n. 11876; Collegio di Coordinamento ABF n. 8049/2019).

6. Conclusioni

I contratti bancari devono indicare il tasso d'interesse e ogni altra condizione economica, inclusi gli oneri in caso di ritardo nei pagamenti, al fine di garantire al cliente una chiara comprensione degli aspetti finanziari del finanziamento. Un contratto è "trasparente" se è possibile valutarne i rischi e i costi con semplicità.

La pattuizione del tasso di interesse deve avvenire per iscritto e in modo chiaro, con la specificazione precisa del tasso convenuto. La determinazione del tasso può avvenire per relationem, ma deve essere basata su criteri prestabiliti e oggettivamente individuabili.

Sono considerate nulle le clausole che si riferiscono genericamente agli usi o che prevedono tassi svantaggiosi per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati. La comunicazione degli interessi tramite gli estratti conto non è sufficiente a sanare il difetto di forma scritta del contratto o la mancata pattuizione per iscritto degli interessi.

Le conseguenze dell'omessa o inesatta pattuizione di interessi, prezzi e condizioni sono sanzionate dal settimo comma dell'art. 117 TUB.

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