Incapacità a testimoniare della madre nel giudizio relativo all’accertamento della paternità del figlio maggiorenne

03 Maggio 2024

Nel contesto di un'azione legale che riguarda l'accertamento della paternità di un figlio maggiorenne è ammessa la testimonianza della madre a favore del figlio?

Massima

Nel giudizio relativo all’accertamento della paternità del figlio maggiorenne, la madre non è, in sé, portatrice di un interesse alla partecipazione al processo. La madre può quindi testimoniare a favore del figlio che chiede al padre il danno endo-familiare per essersi disinteressato di lui quando era adolescente.

Il caso

La vicenda analizzata dalla Suprema Corte di Cassazione trae origine all'interno di un ordinario giudizio avanti al Tribunale di Siena, nel quale la figlia svolgeva una domanda risarcitoria nei confronti del padre naturale, lamentando un danno da abbandono quando era bambina che gli avrebbe procurato, da adulta, notevoli pregiudizi alla sfera sociale dell'identità personale, oltre che in quella intima ed affettiva. Il tutto, domandando la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti del padre naturale e il disconoscimento della paternità nei confronti del padre putativo.

Il giudice di prime cure condannava così il padre naturale al risarcimento del danno in favore della figlia, che liquidava in euro 260.000,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo, per aver lasciato vivere alla figlia una vita infelice, costellata da continui litigi tra quelli che credeva essere i suoi genitori, ben sapendo in realtà di essere il padre della stessa.

Avverso tale pronuncia proponeva appello il padre, che lamentava un vizio di motivazione in relazione alla ritenuta prova della sua asserita conoscenza del rapporto di filiazione da parte del Tribunale e un'erronea valutazione in merito alla sussistenza di una carenza genitoriale e del danno endofamiliare.

La Corte d'appello di Firenze, accogliendo l'appello del padre, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda della figlia di risarcimento del danno endofamiliare, accogliendo però l'appello incidentale di quest'ultima, finalizzato ad ottenere la condanna del padre al pagamento della somma di euro 36.300,00 a titolo di prestazione di obbligazione alimentare. E ciò in quanto a dire della Corte la figlia non avesse assolto l'onere della prova relativo alla conoscenza da parte del padre della sua paternità naturale in quanto fatto costitutivo del diritto al risarcimento fatto valere dalla stessa. Secondo i Giudici di secondo grado, inoltre, le testimonianze assunte in giudizio, tra cui quella della madre della resistente, erano risultate generiche oltre che inattendibili, tenuto conto dell'incapacità della stessa a testimoniare in quanto portatrice di un interesse personale, attuale e concreto nel giudizio.

Avverso tale decisione, la figlia proponeva ricorso per cassazione, censurando la violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. nella parte in cui la Corte d'appello avesse ritenuto la madre della ricorrente incapace a testimoniare; l'omesso esame del pregiudizio subito dalla ricorrente a causa del comportamento tenuto dal padre; nonché la negazione del diritto filiale al mantenimento nel tempo antecedente al disconoscimento da parte del padre putativo.

Con sentenza n. 7171/2024, in data 18.03.2024, la Suprema Corte di Cassazione adita, escludendo la ricorrenza di una incapacità a testimoniare in capo alla madre ex art. 246 c.p.c. e puntualizzando che la aprioristica ricorrenza astratta di un interesse di fatto non può integrare la fattispecie normativa in esame, accoglieva il ricorso della figlia e cassava la decisione impugnata con rinvio della causa alla Corte d'appello di Firenze.

La questione

In un giudizio relativo all’accertamento della paternità del figlio maggiorenne, volto ad ottenere il risarcimento del danno endofamiliare per essersi disinteressato di lui quando era minorenne, la madre può testimoniare a favore del figlio?

Le soluzioni giuridiche

Alla questione, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 71171 del 18 marzo 2024, risponde affermativamente, escludendo in capo alla madre un interesse personale, attuale e concreto, e quindi ritenendo la stessa capace di testimoniare nel giudizio di accertamento della paternità incardinato dal figlio, atteso che le richieste risarcitorie della figlio non avrebbero legittimato la madre a partecipare al processo.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che la presunta presenza di un interesse di fatto non può essere equiparata alla fattispecie normativa prevista dall'articolo 246 c.p.c.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, nel giudizio di risarcimento del danno non patrimoniale, promosso da un figlio contro il padre per la dolosa violazione degli obblighi di assistenza morale e materiale, la madre può testimoniare.

L'incapacità a deporre prevista dall'articolo 246 c.p.c. si verifica infatti solo quando il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'articolo 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo.

Osservazioni

Nell’ambito di un procedimento di accertamento della paternità, promosso da un figlio per la violazione dolosa degli obblighi di assistenza morale e materiale, la madre può testimoniare a meno che non abbia un interesse personale attuale e concreto che la coinvolga direttamente nel rapporto controverso tra il figlio e il padre. E ciò in quanto la rilevanza dell'interesse personale del teste non si riferisce al suo interesse nel risultato del processo, ma piuttosto alla sua partecipazione nel rapporto controverso in discussione.  

In conclusione, quindi, la madre può testimoniare nel caso di un giudizio di risarcimento del danno non patrimoniale tra il figlio e il padre, a meno che non abbia un interesse personale diretto e concreto nel rapporto controverso tra le due parti.