Respinto il ricorso della nonna per la frequentazione della nipote
29 Aprile 2024
Il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle D'Aosta emetteva una sentenza riguardante il ricorso presentato dalla nonna per ottenere la frequentazione della nipote. Il tribunale respingeva il ricorso citando l'inadeguatezza dell'esame e l'assenza di interesse della minore, decisione confermata anche in Corte d'Appello, tenendo conto delle condizioni psicologiche fragili della minore e del conflitto familiare esistente, che rendeva inopportuna la presenza della nonna. Conseguentemente la nonna ricorreva per cassazione. Nel caso concreto, dagli atti non emergeva che la minore fosse stata sentito in ordine alla questione della frequentazione con la nonna ricorrente, né era stata fornita una motivazione giustificatrice del mancato ascolto. Al riguardo, al Corte riprendendo un orientamento ormai consolidato in tema di ascolto del minore infradodicenne, nelle procedure giudiziarie che lo riguardino, ammette che l'audizione è adempimento necessario, a meno che l'ascolto sia ritenuto in contrasto con gli interessi superiori del minore. Nella specie, dalla sentenza impugnata si evince la fragilità della minore la quale non aveva "mentalizzato" la figura della nonna paterna, come rilevato dal c.t.u.; inoltre, i vari operatori avevano evidenziato l'inopportunità del coinvolgimento della nonna nelle conflittuali relazioni familiari e la necessità di osservare opportune cautele di natura psicologica prima di una possibile ripresa delle relazioni della stessa con la nipote. Se ne deve dunque dedurre che l'omesso ascolto della minore sia stato adeguatamente giustificato dalla Corte territoriale, non rispondendo la relativa audizione all'interesse della stessa. Invero, in tema di ascolto del minore maltrattato, il giudice deve sempre operare un bilanciamento tra l'esigenza di ricostruzione del volere e del sentimento del minore, quale principio fondamentale applicabile anche nel procedimento relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, e quella della tutela del minore maltrattato, come persona fragile, nel caso in cui l'ascolto possa costituire pericolo di vittimizzazione secondaria per gli ulteriori traumi che il fanciullo che li abbia già vissuti possa essere costretto a rivivere (Cass., n. 23247/23). Nel caso concreto, è dunque evidente come il mancato ascolto della minore fosse stato ritenuto necessario nel suo interesse, nell'ambito del percorso terapeutico volto a tutelare la minore riguardo alle conflittuali relazioni familiari. |