Previdenza sociale: il funzionario dell'UE autorizzato a svolgere un’attività secondaria complementare ed autonoma non è soggetto al sistema previdenziale nazionale

La Redazione
29 Aprile 2024

Con sentenza del 18 aprile 2024 (C-195/2023) la CGUE ha stabilito che i funzionari dell'UE sono sottoposti ad un regime speciale di previdenza sociale e, di conseguenza, non sono tenuti ad aderire al sistema di sicurezza sociale interno in ragione dell'attività autonoma svolta.

La CGUE, con sentenza del 18 aprile 2024 (C-195/2023), si è pronunciata su un caso inerente a un funzionario, dipendente della Commissione Europea, che ha iniziato a svolgere, parallelamente e autonomamente, un'attività di insegnamento limitata ad un monte ore di 20 ore annuali. Nonostante l'attività fosse circoscritta, l'Istituto nazionale di previdenza sociale per lavoratori autonomi del Belgio ha richiesto al funzionario di aderire al sistema previdenziale nazionale, pagando i relativi contributi.

Ritenendo che un tale obbligo violasse il principio dell'unicità del regime previdenziale applicabile ai soli funzionari dell'UE, l'impiegato ha presentato ricorso presso il Tribunale del Lavoro di Bruxelles, che, con rinvio pregiudiziale, ha chiesto alla CGUE se l'art. 14 del Protocollo sui privilegi e immunità dell'UE, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, § 3 TUE, impediscano a uno Stato membro l'applicazione del proprio regime di previdenza sociale a un funzionario dell'UE che svolge un'attività secondaria.

La CGUE, analizzando se questo regime potesse convivere con la normativa europea in materia di sicurezza sociale dei dipendenti UE, ha rilevato che il regolamento (CE) n. 883/2004 coordina i sistemi previdenziali degli Stati membri, prevedendo che i lavoratori siano soggetti solo ad un unico sistema, al fine di ridurre le disuguaglianze nell'UE.

Tuttavia, la Corte ha specificato che i dipendenti UE seguono un regime specifico previsto dall'Unione Europea, come stabilito dall'art.14 del Protocollo e dallo Statuto dei funzionari. Di conseguenza, in linea con il principio di leale cooperazione, l'obbligo imposto da uno Stato membro ad un funzionario UE per aderire al proprio sistema previdenziale nazionale per un'attività autorizzata dall'UE stessa è incompatibile con il diritto comunitario.