Concorrenza: la prescrizione dell’azione di risarcimento del danno decorre dalla fine della violazione della concorrenza e dalla conoscenza dei suoi elementi essenziali

La Redazione
29 Aprile 2024

Con sentenza del 18 aprile 2024 (C-605/21), la CGUE ha risposto ad un rinvio pregiudiziale volto a ottenere chiarimenti sulla decorrenza della prescrizione per la presentazione di azioni risarcitorie per violazione del diritto della concorrenza dell'UE, stabilendo che il diritto UE osta alla legislazione ceca applicabile fino al recepimento tardivo della direttiva 2014/104/UE. Si  richiede infatti che, per far decorrere la prescrizione in casi di violazione della concorrenza, la stessa sia terminata e la persona lesa sia a conoscenza del fatto che la condotta costituisce una tale violazione. Per la Corte, la pubblicazione della sintesi della decisione (anche se non definitiva) della Commissione nella GUUE costituisce tale conoscenza ed è possibile sospendere o interrompere il termine di prescrizione durante l'indagine della Commissione, evitando che lo stesso possa estinguersi prima della chiusura di tale indagine.

Una società ceca gestisce un portale di comparazione dei prezzi di vendita. Essa allega che un noto motore di ricerca di ha sistematicamente favorito, nelle sue pagine di risultati di ricerca generale, il comparatore di prezzi appartenente a tale società. Di conseguenza, quello della società ceca è stato meno consultato. La società ricorrente ritiene pertanto di essere stata danneggiata da tale noto moto di ricerca e si basa in tale contesto su una decisione, non ancora definitiva, (Decisione C(2017) 4444 final, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 TFUE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE), della Commissione europea che constata l'abuso di posizione dominante da parte della società proprietaria del noto motore di ricerca.

Il giudice ceco, investito di un'azione per il risarcimento del danno proposta dalla società ceca, si interroga sulla compatibilità con il diritto dell'Unione (Art. 102 TFUE e/o art. 10 direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014) del vecchio termine di prescrizione previsto dal diritto ceco, ancora applicabile a tale azione. Tale termine di tre anni inizia a decorrere, per ciascun danno parziale, dal momento in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del fatto di aver subito un tale danno e dell'identità dell'autore della violazione. Per contro, perché il termine di prescrizione inizi a decorrere, il regime nazionale non richiede la conoscenza del fatto che la condotta in questione costituisca una violazione né che quest'ultima sia terminata. Tale regime non prevede neppure che detto termine debba essere sospeso o interrotto durante l'indagine della Commissione e fino a un anno dalla data in cui la decisione della Commissione che constata la stessa violazione diventa definitiva.

Nella sua sentenza, la Corte dichiara che il diritto dell'Unione osta alla normativa ceca applicabile fino al recepimento tardivo della direttiva 2014/104/UE. Al riguardo la Corte considera che, anche prima della scadenza del termine di recepimento di tale direttiva, il diritto dell'Unione (Art. 102 TFUE e il principio di effettività) esigeva che, per far decorrere il termine di prescrizione, la violazione del diritto della concorrenza fosse terminata e la persona lesa fosse a conoscenza degli elementi essenziali per proporre la sua azione di risarcimento del danno e, in particolare, del fatto che il comportamento considerato costituiva una tale violazione. Queste due condizioni sono infatti necessarie per consentire alla persona lesa di essere effettivamente in grado di esercitare il suo diritto di chiedere il pieno risarcimento dei danni subiti a causa di una violazione del diritto della concorrenza.

La Corte precisa che, in linea di principio, la presa di conoscenza delle informazioni essenziali per promuovere un'azione coincide con la data di pubblicazione della sintesi della decisione della Commissione che constata la violazione nella Gazzetta ufficiale, indipendentemente dal fatto che tale decisione non sia ancora diventata definitiva. Peraltro, la persona lesa può basarsi su una tale decisione non definitiva per sostenere la sua azione per il risarcimento del danno.

In tale contesto, la Corte rileva che il diritto dell'Unione richiede anche che sia possibile sospendere o interrompere il termine di prescrizione durante l'indagine della Commissione, per evitare che il termine di prescrizione possa estinguersi già prima della chiusura di tale indagine. Infatti, poiché in generale è difficile per la persona lesa fornire la prova di una violazione del diritto della concorrenza in assenza di una decisione della Commissione o di un'autorità nazionale, essa deve poter attendere l'esito di una tale indagine, al fine di avvalersi eventualmente di una tale decisione in una successiva azione per il risarcimento del danno.

Inoltre, la direttiva 2014/104/UE prevede ormai che il termine di prescrizione sia necessariamente sospeso, quantomeno, fino a un anno dalla data in cui la decisione della Commissione che constata la violazione in questione diventa definitiva.

Di conseguenza, la Corte considera che il precedente regime di prescrizione ceco è incompatibile con il diritto dell'Unione. Esso rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa di una violazione del diritto della concorrenza.