Risarcimento del danno per l’annullamento dell’interdittiva antimafia: la discrezionalità del provvedimento comporta il riconoscimento dell'errore scusabile

Redazione Scientifica Processo amministrativo
30 Aprile 2024

L'interdittiva antimafia è un provvedimento ampiamente discrezionale, tale che comporta il beneficio dell'errore scusabile, con conseguente esclusione della colpa e della responsabilità della P.A., se le acquisizioni informative trasmesse al Prefetto dagli organi di polizia sono oggettivamente significative dei collegamenti con organizzazioni criminali, benché siano in concreto insufficienti a giustificare la misura dell'interdittiva. 

Nel caso esame veniva appellata da una cooperativa sociale la sentenza del TAR per la Sicilia che respingeva la richiesta risarcitoria dei danni subiti per effetto dell'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura, poi annullata, perché difettava la prova dei danni subiti dall'appellante. La Prefettura appellata aveva emesso in precedenza una informativa favorevole alla predetta società, nonostante i legami di parentela con persone pregiudicate per associazione di tipo mafioso di altro partecipante alla cooperativa. Il TAR annullava l'interdittiva impugnata e stigmatizzava un eccesso di potere per contraddittorietà, visto che, in precedenza, la Prefettura appellata aveva ritenuto irrilevanti gli stessi rapporti di parentela considerati, dopo, in senso negativo per la appellante.

Innanzi tutto il Collegio ha precisato che il risarcimento del danno non è una conseguenza diretta e automatica dell'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo, perché il ricorrente ha l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito civile – l'elemento soggettivo (dolo o colpa della P.A.) e oggettivo (ingiustizia del danno, nesso causale, prova del pregiudizio subito) -, necessari per affermare la responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c..: la mancanza di uno solo causa l'infondatezza della pretesa. Per il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, per configurare la responsabilità aquiliana della P.A. per illegittimo esercizio del potere, oltre all'illegittimità del provvedimento, poi annullato, deve sussistere un quid pluris, ossia la “rimproverabilità soggettiva” della P.A.

In particolare, il Collegio ha ritenuto che con riguardo alla colpa in materia di informative antimafia, ai sensi della disciplina di riferimento, di cui agli artt. 84 e 91 d.lgs. n.159/2011, l'interdittiva antimafia ha una natura preventiva volta ad anticipare «la soglia di difesa sociale, per cui non si impone l'accertamento penale di uno o più reati, perché possono rilevare anche solo elementi sintomatici per dimostrare il concreto pericolo e non la certezza di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale».

Pertanto, il Collegio condivide l'impostazione giurisprudenziale secondo cui la disciplina dell'interdittiva antimafia consente elevati profili di discrezionalità al Prefetto; infatti, la valutazione prefettizia si risolve nell'analisi di indizi sintomatici del pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata nelle scelte societarie e nella formulazione di un giudizio probabilistico della mera possibilità del condizionamento mafioso. Si tratta, pertanto, di una fattispecie del tutto peculiare, diversa da ogni altra attività amministrativa, atteso che l'attività provvedimentale, in via generale, è regolata, dalla disposizione legislativa attributiva del potere, che stabilisce i presupposti per la legittima adozione dell'atto relativo alla funzione esercitata. Invece, l'informativa antimafia è fondata su valutazioni oggettivamente opinabili, relative all'apprezzamento di rischi e non all'accertamento di fatti, senza l'analisi della ricorrenza dei presupposti, di fatto e di diritto, costitutivi e regolativi della potestà esercitata.

Pertanto, il carattere elastico dei presupposti dell'esercizio della potestà amministrativa nell'adozione delle informative antimafia, in ragione dell'ampia discrezionalità sopra descritta, impedisce di declinare pedissequamente le medesime cause esimenti chiarite per escludere la colpa della P.A.

In particolare il Collegio, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ritiene che il beneficio dell'errore scusabile, con conseguente esclusione della colpa e, quindi, della responsabilità dell'amministrazione, va riconosciuto quando le acquisizioni informative trasmesse al Prefetto dagli organi di polizia, sono astrattamente idonee a formulare un giudizio plausibile sul tentativo di infiltrazione mafiosa, perché oggettivamente significative di intrecci e collegamenti tra l'organizzazione criminale e l'amministrazione dell'impresa, ancorché vengano giudicate, in concreto, insufficienti a giustificare e a legittimare la misura dell'interdittiva.

In applicazione di tali principi, secondo il Collegio la valenza sintomatica del quadro indiziario non è argomento validamente spendibile e automaticamente concludente in sede di giudizio di responsabilità.

Non è fondata neppure la presunta contraddittorietà tra l'informazione antimafia ricevuta dall'appellante e poi annullata e quella liberatoria rilasciata in precedenza. Nell'adottare l'informazione interdittiva nei confronti dell'appellante, la Prefettura si atteneva alla nota informativa del Comando provinciale dei carabinieri che, con parere conforme di tutti i suoi componenti, certificava, nella presente fattispecie, la sussistenza di «un quadro probatorio dal quale risultava con certezza la sussistenza di un pericolo di infiltrazione mafiosa». Invece nelle precedenti note informative non c'era alcun cenno all'affinità con soggetti appartenenti all'organizzazione mafiosa.  

Pertanto, il Collegio ha ritenuto che non si tratta di situazioni procedimentali identiche che hanno dato luogo a provvedimenti differenti, ma di una situazione fattuale diversa che esclude l'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni, come erroneamente lamentato dall'appellante.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto l'appello.

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