Ricorsi avverso i provvedimenti edilizi e urbanistici: legittimazione ad agire e nozione del requisito della vicinitas

Redazione Scientifica Processo amministrativo
30 Aprile 2024

Ė inammissibile il ricorso avverso il provvedimento comunale che consente l'ampliamento dell'impianto sportivo esistente se non si possa ritenere dimostrata la condizione della vicinitas secondo l'accezione chiarita dall'Adunanza plenaria n. 22/2021.

Il Comune appellante impugnava la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia che aveva accolto il ricorso proposto da un Centro sportivo, controinteressato in primo grado, per l'annullamento del permesso di costruire in sanatoria concesso dal Comune medesimo, in quanto erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che le opere sanate non fossero conformi agli strumenti urbanistici al momento della domanda. Inoltre, il Comune appellante lamentava il rigetto in primo grado  delle eccezioni preliminari di carenza di legitimatio ad causam e di carenza di interesse dell'originario ricorrente, in relazione alla sussistenza del requisito della vicinitas, per le “dimensioni relativamente modeste” della città e del fatto che le parti interessate esercitano attività identiche di gestione di impianti sportivi, circostanza che per il primo giudice consente di superare il concetto di “prossimità territoriale”.

Si costituiva il Centro sportivo originariamente ricorrente per resistere all'appello, evidenziando che la vicinitas dovrebbe essere interpretata come stesso bacino d'utenza della concorrente Associazione sportiva beneficiaria della sanatoria e, pertanto, di essere legittimato ad agire avverso gli atti asseritamente illegittimamente ampliativi dell'attività della controinteressata richiamando, in proposito i principi stabiliti dall'Adunanza Plenaria 9 dicembre 2021, n. 22.

Il Collegio ha ritenuto fondata, con valenza preliminare all'esame dell'appello, l'eccezione di inammissibilità sollevata già in primo grado dal Comune.

Al riguardo, il Collegio ha rammentato come su una questione analoga l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la citata pronuncia n. 22/2021, ha affermato, tra l'altro, che nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, ferma la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario accertare, anche d'ufficio, «la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato».

Il Collegio quanto alla vicinitas ha richiamato l'orientamento del C.G.A. secondo il quale «il criterio della vicinitas che abilita l'imprenditore commerciale concorrente all'impugnazione di titoli edilizi e autorizzativi (…) postula la rigorosa dimostrazione di (...) un reale pregiudizio che venga a derivare dalla realizzazione dell'intervento assentito, specificando con riferimento alla situazione concreta e fattuale come, perché, ed in quale misura il provvedimento impugnato incida la posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale». Ciò in quanto la «controversa afferisce alla tutela del terzo di fronte ad atti ampliativi della sfera giuridica di altri soggetti, per cui la legittimazione ad agire postula la titolarità di un interesse legittimo oppositivo ad impedire l'attribuzione del bene della vita richiesto da un altro soggetto. Infatti, la legittimazione ad agire nel giudizio amministrativo spetta al titolare della situazione giuridica sostanziale qualificata e differenzia rispetto alla generalità dei consociati, che si ritiene essere stata ingiustamente lesa dall'azione amministrativa».

Sul punto il Collegio richiamando la propria giurisprudenza sottolinea che nel processo civile con l'azione di accertamento, a tutela del diritto soggettivo, sussiste la piena sovrapposizione e coincidenza tra questione sostanziale di merito e questione processuale, per cui ai fini della legittimazione ad agire, è sufficiente affermare che la posizione giuridica soggettiva sia stata lesa. Nel processo amministrativo è necessario verificare che il ricorrente sia titolare di una posizione giuridica soggettiva che possa aver subito una lesione illegittima, mentre l'accertamento della effettiva sussistenza della illegittimità della lesione attiene al merito della lite.

Il Collegio ha osservato che, nel caso di specie, correttamente il primo giudice ha evidenziato che il ricorso era diretto a «opporsi alla creazione – per mezzo di provvedimenti ritenuti illegittimi – di strutture concorrenti, che operano nel medesimo territorio ed a beneficio della medesima tipologia di utenza”, e ha desunto che la vicinitas dalla modesta estensione della città, ritenendo che «la “vicinitas” va intesa non come effettiva prossimità territoriale, ma come vicinanza potenzialmente idonea ad incidere negativamente sull'attrazione della clientela».

Il Collegio quanto all'interesse al ricorso ritiene sia contraddetto dal fatto che la struttura, per la quale è stata chiesta la sanatoria, risulta già esistente, sicché semmai la parte avrebbe dovuto provare l'ampliamento della clientela derivante dallo smantellamento di quanto già in attività; inoltre, l'originario ricorrente non ha effettuato, nemmeno in primo grado, un calcolo dei benefici che otterrebbe o delle perdite.

Il Collegio, infine, ha ricordato che esulano dal sindacato amministrativo le scelte politiche del comune quanto all'implementazione delle attività sportive nel territorio.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo.

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