Riparto di giurisdizione: in caso di acquisto della cittadinanza per matrimonio la competenza appartiene al G.O.

Redazione Scientifica Processo amministrativo
03 Maggio 2024

Sulla controversia avverso il diniego prefettizio della concessione della cittadinanza a causa della cessazione del vincolo di coniugio la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la giurisdizione è del giudice ordinario.

Nel caso di specie la ricorrente domandava dinanzi al Tribunale l'annullamento del decreto della Prefettura con cui veniva rigettata l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana, disciplinata dall'art. 5 della legge n. 91/1992, a causa della cessazione del vincolo di coniugio. Il Tribunale con ordinanza declinava la propria giurisdizione e il giudizio veniva riassunto avanti il TAR per la Sicilia in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale applicato nell'ordinanza declinatoria, la situazione giuridica soggettiva della ricorrente, sottesa alla controversia, avrebbe avuto natura di interesse legittimo, il cui vaglio spetta al giudice amministrativo; le determinazioni dell'Amministrazione sulle domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio “non possono essere considerate vincolate”, stante l'esercizio della discrezionalità per l'esame,  a monte di ogni altra valutazione, dei presupposti indicati dall'art. 6, lett. cl. n. 91/1992, in particolare l'assenza di “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”, con la conseguente giurisdizione amministrativa.

Diversamente, il Collegio ha ritenuto di aderire al differente e recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il coniuge del cittadino italiano è titolare di un diritto soggettivo, che affievolisce ad interesse legittimo, solo in presenza del potere discrezionale dell'Amministrazione esercitato nell'unica ipotesi in cui sia necessario procedere alla valutazione dell'assenza, dell'unica causa preclusiva, ossia dei “comprovati motivi ostativi inerenti alla sicurezza della Repubblica”, con conseguente giurisdizione del G.A.

Nello specifico, il Collegio ha evidenziato che sulla scorta della contraria impostazione considerata dal Tribunale, sarebbe attratta nell'ambito della giurisdizione amministrativa anche la diversa ipotesi in cui la situazione soggettiva del richiedente è di diritto soggettivo, ossia quando è assente ogni valutazione discrezionale, perché la valutazione sulla sussistenza di “comprovati motivi ostativi inerenti alla sicurezza della Repubblica” è meramente eventuale.

Dunque, il Collegio ha affermato che ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge n. 91/1992 la valutazione sulla esistenza di “comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica”, non consente, come invece affermato dal Tribunale secondo l'orientamento seguito, “un'inversione logica” a seguito della quale, in tutti i casi è necessaria la previa valutazione sull'“assenza” di motivi ostativi inerenti la sicurezza della Repubblica. In tal senso, nelle ipotesi in cui tali comprovati motivi sono assenti e non si deve procedere a tale valutazione, la situazione soggettiva del coniuge del cittadino italiano in relazione alla istanza di concessione della cittadinanza, avrebbe consistenza di diritto soggettivo, non affievolibile ad interesse legittimo se non ricorrono i comprovati motivi ostativi, inerenti alla sicurezza della Repubblica.

In conclusione, ad avviso del Collegio, sulla domanda della ricorrente per l'annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana fondato sull'assenza del vincolo di coniugio, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Pertanto, il TAR per la Sicilia ha sollevato d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione in relazione alla citata ordinanza declinatoria del Tribunale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.