Deposito a mezzo PEC: è tempestivo se avvenuto dopo l’orario di chiusura della cancelleria?

La Redazione
03 Maggio 2024

Il deposito a mezzo PEC effettuato entro le ore 24 del giorno di scadenza, ma dopo l'orario di chiusura dell'ufficio di cancelleria deve essere considerato avvenuto nel giorno dell'invio o in quello successivo?

Nel ricorso per cassazione contro il rigetto dell'istanza di affidamento in prova, la parte ricorrente eccepiva la nullità per omessa valutazione della richiesta di rinvio della trattazione, causata dall'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze.

Il Tribunale di sorveglianza aveva considerato tardiva l'istanza di legittimo impedimento trasmessa a mezzo PEC perché depositata alle ore 22:28 del giorno di scadenza del termine di due giorni prima della data stabilita per l'udienza previsto dall'art. 3 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, oltre l'orario di chiusura degli uffici. Il deposito di tale istanza, pertanto, si sarebbe perfezionato il giorno successivo. Aveva, quindi, rigettato l'istanza e trattato la relativa procedura, nominando un difensore d'ufficio.

Nell'analisi della questione, la Corte di Cassazione ha messo in luce, innanzitutto, il principio secondo cui nel procedimento camerale innanzi al Tribunale di sorveglianza costituisce causa di rinvio il legittimo impedimento del difensore purché prontamente comunicato con qualunque mezzo (sez. I, 18 marzo 2021, n. 15868; sez. I, 17 luglio 2020, n. 21981).

Inoltre, ai fini del calcolo di almeno due giorni prima della data stabilita per l'udienza, entro cui deve avvenire il deposito (art. 3, lett. b), Codice di autoregolamentazione delle astensioni) le unità di tempo devono essere computate intere e libere, ai sensi dell'art. 172, comma 5, c.p.p., con esclusione del dies ad quem e senza che, nell'ipotesi di scadenza in un giorno festivo, trovi applicazione la proroga al giorno successivo non festivo (art. 172, comma 3, c.p.p.).

Il Tribunale di sorveglianza, applicando il principio per cui non è ammesso il deposito di atti presso un ufficio oltre l'orario di apertura dello stesso, aveva rilevato la tardività del deposito effettuato alle ore 22:28 del termine ultimo di scadenza.

Tuttavia, la Suprema Corte ha evidenziato come il Tribunale abbia trascurato quanto stabilito dalle disposizioni, anche transitorie, del d.lgs. n. 150/2022 e dai principi che differenziano il deposito con modalità telematiche dal deposito cartaceo.

L'art. 87-bis del decreto legislativo (introdotto dall'art. 5-quinquies comma 1 l. n. 199 del 2022), in particolare, stabilisce che, fino a quando non diverranno operative le disposizioni sul processo penale telematico o non sarà possibile l'inserimento di quello specifico atto nel portale telematico (facendo venir meno la possibilità di deposito a mezzo PEC), per tutti gli atti, documenti e istanze, comunque denominati, diversi da quelli previsti dall'art. 87, comma 6-bis e da quelli individuati ex art. 87, comma 6-ter, «è consentito il deposito […] mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata […]». Il deposito è tempestivo se eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza (art. 87-bis, comma 1).

La ratio sottesa è la medesima che ha portato alla dichiarazione di illegittimità dell'art. 16-septies d.l. n. 179/2012 (convertito nella l. n. 221/2012, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b) d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni nella l. 114/2014) nella parte in cui prevede che la notifica telematica, la cui ricevuta di accettazione sia generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfezioni per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della ricevuta, considerando irrazionale tale limitazione che contrasterebbe con il funzionamento stesso del sistema telematico per sua natura non vincolato all'orario di apertura degli uffici, diversamente dal deposito in modalità analogica.

Tale principio è stato espresso anche dalla S.C. con la sentenza n. 31230 del 14 giugno 2023 secondo cui «In tema di deposito telematico degli atti, nel vigore della disciplina transitoria di cui all'art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 […] l'atto di impugnazione risulta tempestivo se l'accettazione da parte del sistema informatico dell'ufficio giudiziario avviene entro le ore 24 del giorno di scadenza per il deposito».

Dal momento che, nel caso di specie, il deposito è avvenuto secondo modalità consentite e nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa, ne deve essere considerato illegittimo il mancato esame da parte del Tribunale di sorveglianza e l'ordinanza impugnata deve essere annullata.

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